forum

Chi sono i docenti ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Chi sono i docenti fragili?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
41 Visualizzazioni
(@paolo-remer)
Post: 1000
Famed Member Registered
Topic starter
 

Il ministero dell’Istruzione ha stabilito i criteri di impiego degli insegnanti riconosciuti, a seguito di visita medica, inidonei o idonei con prescrizioni.

Con la pandemia di Covid-19 sono tornati alla ribalta i docenti fragili: chi sono gli appartenenti a questa categoria, che hanno il diritto ad essere esentati dalle attività di insegnamento (anche attraverso la didattica a distanza) e devono svolgere, se è possibile, compiti di supporto alle attività didattiche o di segreteria?

La normativa per i docenti fragili si differenzia per alcuni aspetti da quella dei lavoratori fragili degli altri comparti, pubblici e privati, e conviene esaminarla per capire cosa possono, e cosa non devono, fare, in relazione al loro particolare stato di salute.

Lavoratori fragili: chi sono?

I cosiddetti lavoratori fragili sono quelli che hanno patologie preesistenti che, in caso di ulteriore infezione, potrebbero comportare un aggravamento delle condizioni di salute ed un esito infausto della prognosi. Questo è il motivo per cui vanno protetti dalle esposizioni a fattori di rischio che possono avvenire sui luoghi e negli ambienti di lavoro.

La definizione normativa dei lavoratori fragili, per effetto dell’ultima legge di Bilancio [1], dal 2023 è cambiata in senso restrittivo rispetto al recente passato. Sono, infatti, cadute alcune delle disposizioni che furono introdotte nel decreto “Cura Italia” del 2020 e che a sua volta faceva riferimento alle situazioni di grave disabilità previste dalla legge 104, ai malati oncologici ed agli immunodepressi: adesso i lavoratori fragili – ai soli fini del riconoscimento dello smart working – vengono individuati come coloro che sono affetti da una delle «patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità», certificate dal medico, ed elencate in un apposito Decreto emanato dal ministero della Salute [2].

Lavoratori fragili: quali patologie?

Tra questi “nuovi” lavoratori fragili contemplati nelle apposite tabelle rientrano i pazienti con «marcata compromissione della risposta immunitaria», chi si è sottoposto (o è in lista d’attesa per farlo) a «trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva» e chi nel biennio precedente ha avuto un trapianto di «cellule staminali ematopoietiche».

In particolare, sono considerati lavoratori fragili i dipendenti, pubblici e privati, affetti da patologie oncologiche in trattamento con terapie salvavita, i soggetti gravemente immunodepressi e sottoposti a trattamenti farmacologici con terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, i dializzati, coloro che sono affetti da insufficienza renale cronica grave e i malati di Aids.

Rientrano tra i lavoratori fragili anche i soggetti che presentino almeno tre, o più, delle seguenti patologie:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

Docenti fragili: chi sono?

Una circolare del ministero dell’Istruzione, varata durante la pandemia, aveva sottolineato che la condizione di fragilità «è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica» e non dipende solo dall’età, ma va individuata «in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico».

Queste situazioni comportano una «maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate» ma – precisa la circolare – la fragilità «va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio» di contrarre l’infezione da Covid-19. In poche parole, al termine della pandemia non sussistono più deroghe e i lavoratori fragili devono essere individuati in base ai criteri patologici che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

Fragilità: come viene riconosciuta?

Per stabilire se sussiste o meno la fragilità, la circolare prevede che il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita medica attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria. In quella sede fornirà al medico competente, al momento della visita, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, che serviranno a supporto della valutazione clinica.

Effettuata la visita ed esaminata la documentazione prodotta dall’interessato, il medico competente «esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative».

Se l’esito della visita dovesse comportare un giudizio di idoneità del docente, la circolare chiarisce che «il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza». La visita dovrà essere ripetuta periodicamente, per verificare il mantenimento della condizione di fragilità, anche in base all’andamento epidemiologico.

Docenti fragili: le protezioni sanitarie

Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere assoluta, intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure parziale, cioè solo relativamente alla specifica mansione svolta.

Il docente riconosciuto «idoneo con prescrizioni» è soggetto a particolari accorgimenti. Ove «il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità».

Invece, nel caso in cui il giudizio di idoneità non «rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, o queste non siano compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, lo stesso Dirigente avrà cura di richiedere una revisione del giudizio per avere indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente».

Docenti fragili: cosa possono fare?

Il docente fragile potrà svolgere altri compiti, diversi dall’insegnamento, su sua espressa richiesta. In particolare, se il docente viene riconosciuto inidoneo alla specifica mansione di insegnamento, il contratto nazionale prevede che il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione in altra mansione.

Ricordiamo che il datore di lavoro – quindi l’istituto scolastico ove il docente presta servizio – è tenuto a ricevere le prestazioni lavorative del docente fragile da remoto, in modalità di smart working (lavoro agile), oppure può adibirlo a mansioni diverse dall’insegnamento, purché rientranti nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. In ogni caso la retribuzione deve rimanere invariata, quindi senza subire nessuna decurtazione.

La circolare del ministero dell’Istruzione precisa che «la domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea».

Docenti fragili: in smart working o in malattia?

Dunque, l’impiego del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire «solo a domanda dell’interessato, da produrre all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico». Se, invece, il lavoratore non chiederà «esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale» il ministero stabilisce che egli «dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico, le attività di insegnamento impartito dal docente fragile ai propri alunni – se egli non ha richiesto di essere impiegato in altre mansioni – potranno essere svolte in modalità di lavoro agile (leggi come funziona lo smart working per i lavoratori fragili).

Come anticipato, la manovra 2023 ha esteso questa possibilità di insegnamento in smart working sino al 30 giugno 2023; per l’anno scolastico successivo, probabilmente sarà prevista un’ulteriore proroga in blocco delle disposizioni che abbiamo esaminato, in modo da garantire adeguata tutela ai docenti fragili. Per un’anteprima, leggi “Smart working 2023: le nuove regole“.

 
Pubblicato : 18 Agosto 2023 15:00