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Chi risarcisce i danni del terremoto?

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(@mariano-acquaviva)
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Case e immobili danneggiati da eventi sismici: è possibile chiedere il risarcimento allo Stato? Ci si può assicurare contro i rischi del terremoto?

Il territorio italiano non è purtroppo estraneo ad eventi sismici, spesso anche di forte intensità. Nei casi più drammatici, oltre alle costruzioni distrutte bisogna purtroppo piangere anche le persone che non ci sono più, rimaste uccise dalla calamità naturale. Con il presente articolo ci soffermeremo sull’aspetto “materiale” della questione: vedremo cioè chi risarcisce i danni causati dal terremoto.

Parliamo ovviamente di immobili completamente distrutti oppure solamente lesionati ma che, comunque, hanno subito pregiudizi rispetto alle loro condizioni anteriori all’evento sismico. In questo articolo, esploreremo le diverse vie di risarcimento, dai contributi dello Stato alla responsabilità dei costruttori, passando per l’opzione delle polizze assicurative. Approfondiamo la questione.

Terremoto: risarcisce lo Stato?

È essenziale sottolineare sin da subito che la Costituzione italiana non impone alcun obbligo di risarcire i danni da terremoto in capo allo Stato, il quale quindi interviene solo in circostanze eccezionali, quando occorre dichiarare lo stato di calamità naturale.

In queste ipotesi, cioè quando si tratta di eventi sismici di portata eccezionale, lo Stato solitamente interviene mediante aiuti che possono andare dalla ricostruzione a spese pubbliche fino all’assegnazione di alloggi edificati dallo Stato.

Non essendoci un’unica legge che disciplina il fenomeno del risarcimento in caso di terremoto, lo Stato decide di volta in volta come intervenire, solitamente mediante l’approvazione di un decreto legge appositamente pensato per far fronte alla calamità naturale verificatasi.

Le modalità di intervento dello Stato possono quindi variare a seconda dei casi, includendo contributi economici proporzionati ai danni subiti dagli edifici, volti a risanare l’immobile danneggiato oppure a costruirne uno nuovo, nonché in detrazioni fiscali.

Queste ultime, comunemente denominate “sisma-bonus“, sono finalizzate a incentivare gli interventi antisismici e rappresentano misure che, col tempo, sono diventate ordinarie, cioè accessibili a chiunque, a prescindere dal danno patito da un evento sismico.

In ogni caso, le misure statali sono straordinarie e vengono attuate solo dopo la dichiarazione di stato di calamità naturale.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste misure raramente coprono integralmente i danni, spingendo molti residenti in zone sismiche a sottoscrivere specifiche polizze assicurative (di cui parleremo a breve).

Danni da terremoto: quando è responsabile il costruttore?

La responsabilità del costruttore dell’immobile emerge quando i danni derivanti dal terremoto sono causati o aggravati dalla sua negligenza, come ad esempio nel caso di mancata osservanza delle norme antisismiche obbligatorie.

In tal caso, il proprietario può agire legalmente contro il costruttore entro 10 anni dalla consegna dell’immobile, dimostrando la connessione tra le negligenze e l’entità del danno subito.

Non è quindi possibile agire contro l’originario costruttore se l’edificio risale a decenni prima, né se l’impresa si era adeguata alle norme all’epoca vigenti.

L’assicurazione contro i danni sismici

L’assicurazione contro i danni del terremoto offre una validissima alternativa al risarcimento statuale, permettendo al cittadino di ottenere una copertura maggiore.

Questa polizza assicurativa, se volontariamente sottoscritta, garantisce il risarcimento dei danni dell’immobile entro il massimale concordato al momento della stipula del contratto.

Poiché l’intervento statale dipende dalle disponibilità economiche del bilancio pubblico e può essere imprevedibile, l’assicurazione contro il terremoto rappresenta una scelta previdente, soprattutto per coloro che vivono in zone sismiche.

Terremoto: chi paga i danni?

In conclusione, in caso di calamità naturale rappresentata da un evento sismico, i danni non sono pagati dallo Stato direttamente ai cittadini né questi debbono obbligatoriamente assicurarsi.

Se però viene decretato lo stato di calamità naturale, per il risarcimento è possibile attingere ai fondi a tal fine stanziati nelle leggi di stabilità, incrementati da stanziamenti di emergenza in caso di bisogno.

 
Pubblicato : 21 Gennaio 2024 06:00