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Chi rinuncia al mantenimento può avere l’assegno sociale?

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(@paolo-remer)
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L’Inps deve erogare la prestazione anche quando lo stato di bisogno del richiedente è conseguenza delle sue scelte: le condizioni per avere diritto alla prestazione sono oggettive.

Ti sei separata consensualmente da tuo marito ed hai rinunciato all’assegno di mantenimento da parte del tuo ex coniuge, al quale probabilmente avresti avuto diritto, visto che lui lavorava e tu no. Dopo la separazione, il tuo Isee si è notevolmente abbassato, e ti sei trovata in stato di bisogno economico. Così hai bussato alla porta dell’Inps per chiedere l’assegno sociale, ma l’Istituto ha respinto la richiesta, proprio perché avevi rifiutato il mantenimento, e dunque lo stato di bisogno appare fittizio.

È una situazione piuttosto frequente, soprattutto per chi raggiunge i fatidici 67 anni di età – che è la soglia minima per ottenere l’assegno sociale – e, se non vi fosse questo grosso ostacolo, si vedrebbe riconosciuto senza problemi questa prestazione assistenziale. Chi rinuncia al mantenimento può avere l’assegno sociale? La risposta è positiva, perché lo stato di bisogno può essere anche “colpevole”, cioè determinato proprio dalle scelte (giuste o sbagliate che siano), compiute dal richiedente nel corso del tempo, e che potrebbero aver determinato la sua attuale situazione di povertà. Questo ragionamento è stato svolto dalla Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza [1], che dovrebbe mettere fine alla lunga diatriba giurisprudenziale sul punto.

Assegno sociale: a chi spetta

L’art. 38 della Costituzione riconosce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In attuazione di questo principio, nel 1996 è stato introdotto (in sostituzione della precedente pensione sociale) l’assegno sociale [2] che spetta a chi:

  • ha compiuto 67 anni di età;
  • si trova in stato di bisogno economico;
  • è cittadino italiano ed ha la residenza in Italia da almeno 10 anni.

Assegno sociale: importo e limiti di reddito

Nel 2022, l’importo dell’assegno sociale è di 468,28 euro mensili, riconosciuti per 13 mensilità, per un totale di 6.085,43 euro annui. Il limite di reddito per percepire l’assegno è pari a 6.085,43 euro annui, che diventano 12.170,86 euro, se il richiedente è coniugato. In ogni caso, l’assegno non è soggetto a trattenute Irpef.

Assegno sociale e assegno di mantenimento: rapporti

L’assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione o del divorzio rientra, per chi lo percepisce, nei redditi da considerare per il riconoscimento dell’assegno sociale: la legge [2] dispone che «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile».

Pertanto, l’assegno di mantenimento periodicamente versato dall’ex coniuge obbligato potrebbe determinare il superamento dei limiti di reddito che abbiamo esaminato, oltre i quali non sussiste più il diritto a percepire l’assegno sociale. Quando, invece, nonostante il contributo economico fornito dall’ex coniuge, si rimane in stato di bisogno economico – e ciò avviene quando il beneficiario del mantenimento è totalmente privo di altri redditi, e l’ammontare dell’assegno di mantenimento è inferiore all’assegno sociale – il richiedente ha diritto ad ottenere dall’Inps l’integrazione della differenza tra i due importi. In questo modo, sia pure indirettamente, l’assegno di mantenimento condiziona l’assegno sociale.

Rinuncia al mantenimento: quando spetta l’assegno sociale

La nuova pronuncia della Cassazione che ti abbiamo anticipato all’inizio [1] pone l’accento sul fatto che la legge sui requisiti per il riconoscimento dell’assegno sociale [2] non richiede che lo stato di bisogno economico del richiedente debba essere «incolpevole»: al contrario, «la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività», tornando, quindi, ai limiti di reddito che abbiamo indicato, senza considerare le eventuali cause della loro mancata percezione: non aver risparmiato, non aver lavorato, ed anche, per ciò che qui più ci interessa, aver rinunciato al mantenimento da parte dell’ex coniuge.

La Suprema Corte ricorda che l’assegno sociale «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: quindi – spiega la sentenza – «all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito».

La soluzione degli Ermellini risulta condivisibile e – come afferma il Collegio stesso – «si impone» perché è conforme al sistema di previdenza e assistenza sociale delineato dall’art. 38 della Costituzione, che «non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi».

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Pubblicato : 7 Ottobre 2022 17:00