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Chi rilascia l’atto di notorietà?

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(@carlos-arija-garcia)
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A chi rivolgersi per fare una dichiarazione che venga redatta come documento veritiero e con valore probatorio. Quanto costa e come può essere usato.

L’atto di notorietà è il documento che raccoglie una dichiarazione rilasciata davanti a un pubblico ufficiale e sotto giuramento da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Un esempio può essere l’atto richiesto dalla banca in caso di successione per consegnare il certificato che dichiara il valore del patrimonio del defunto. Oppure il documento con cui si dichiara di essere il proprietario di un bene, che si tratti di una casa o di un’auto. Come detto, tale dichiarazione deve essere fatta davanti a un pubblico ufficiale: quale, nello specifico? Chi rilascia l’atto di notorietà?

Affinché una dichiarazione venga considerata formalmente «atto di notorietà» o atto notorio, deve essere fatta, alla presenza di due testimoni, davanti a:

  • un notaio;
  • un sindaco o un suo incaricato di ricoprire il ruolo di pubblico ufficiale;
  • il cancelliere di un tribunale.

Questi, dunque, sono le figure abilitate a rilasciare come atto notorio le dichiarazioni ricevute a determinati scopi dai cittadini.

É competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato.

Il fatto che l‘atto notorio venga redatto da un pubblico ufficiale rende il documento veritiero e con valore probatorio.

Attenzione, però: il valore probatorio è riferito alla circostanza, cioè al fatto che quel determinato giorno, a una certa ora, davanti a un pubblico ufficiale e a due testimoni è stata resa una dichiarazione da parte di un cittadino. L’atto, invece, non ha alcun valore probatorio sul contenuto della dichiarazione, sul quale il dichiarante si prende ogni responsabilità.

La dichiarazione deve avere per oggetto:

  • degli stati;
  • delle qualità personali;
  • dei fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che sono noti pubblicamente.

Atto notorietà: chi può essere testimone?

Come detto, affinché un cittadino possa rilasciare una dichiarazione ad un pubblico ufficiale autorizzato a redigere l’atto di notorietà è necessaria la presenza di due testimoni. Per poter svolgere questo ruolo, servono i seguenti requisiti:

  • devono essere maggiorenni;
  • non devono essere parenti o affini del dichiarante;
  • devono essere in possesso dei diritti civili;
  • devono essere estranei alla dichiarazione resa davanti al pubblico ufficiale.

Quanto costa un atto di notorietà?

Il costo di un atto di notorietà varia a seconda del pubblico ufficiale che raccoglie la dichiarazione. Ad esempio, al notaio bisognerà pagare una parcella che un sindaco o un cancelliere non chiede. Quindi, bisognerà calcolare anche questo aspetto.

Ci sono, però, dei costi fissi. Secondo quanto riporta il sito del ministero della Giustizia, per l‘originale che resta in cancelleria, va pagata una marca da bollo da 16 euro. Invece, per la copia conforme rilasciata con urgenza:

  • una marca da bollo da 16 euro;
  • una marca da bollo da 35,40 euro per diritti di cancelleria.

Per la copia rilasciata senza urgenza:

  • una marca da bollo da 16 euro;
  • una marca da bollo da 11,80 per diritti di cancelleria.

Presso i giudici di pace i diritti sono ridotti alla metà.

Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Ci sono dei casi in cui l’atto di notorietà non viene richiesto ma basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in cui il cittadino dichiara, appunto, di essere in possesso di determinati requisiti. È il caso della banca che ha bisogno di sapere se ha davanti l’avente diritto, in qualità di erede, al patrimonio di una persona deceduta.

La dichiarazione sostitutiva può essere scritta in carta semplice. Ai requisiti oggetto della dichiarazione occorre allegare i propri dati anagrafici. Può essere utilizzata anche in alcuni rapporti con la Pubblica amministrazione o con i fornitori delle utenze domestiche, purché:

  • si sia residenti in Italia;
  • vengano dichiarati stati, fatti e caratteristiche personali attestabili da enti pubblici o privati italiani.
 
Pubblicato : 25 Aprile 2023 17:30