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Chi può vedere i filmati delle telecamere di controllo sul lavoro

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(@paolo-florio)
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Controlli a distanza sui dipendenti: possono essere delegati a società terza?

L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che il datore di lavoro può predisporre impianti di videosorveglianza nei confronti del lavoratori solo a patto che vengano rispettate tre condizioni: che il controllo avvenga solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, giammai invece per controllare la prestazione dei dipendenti; che l’installazione sia preceduta da un accordo con i sindacati aziendali o, in mancanza, dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro; che siano predisposti appositi cartelli di avviso. L’assenza di tali requisiti non può essere superata neanche dall’eventuale autorizzazione scritta dei dipendenti, sicché il datore di lavoro potrebbe ben essere querelato.

Sorge a questo punto una domanda piuttosto ricorrente: chi può vedere i filmati delle telecamere di controllo sul lavoro? Potrebbe il datore di lavoro delegare una società terza?

Ebbene, secondo il Tar Lazio [1] e l’Ispettorato nazionale del Lavoro [2], la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi secondo lo Statuto dei lavoratori non possono essere delegati a soggetti diversi dal datore di lavoro. E ciò al fine di evitare che vengano disattese le finalità per le quali la installazione di tali impianti può essere autorizzata.

Il principio è stato fornito in merito a una richiesta avanzata da una società che svolge trasporto per conto terzi la quale, in adempimento a obblighi assunti contrattualmente con il committente, era stata onerata dell’installazione, sui propri automezzi, di impianti di videoregistrazione le cui immagini restavano però nella disponibilità dell’appaltante.

Con tale sistema, ha puntualizzato la sentenza, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati, acquisiti in tal modo, farebbero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, disattendendo le finalità per cui tali impianti possono essere consentiti. In tal caso il controllo sarebbe stato «fine a sé stesso», ovvero diretto ad accertare, con modalità non consentite, eventuali inadempimenti del lavoratore nell’esecuzione della propria prestazione.

Più semplicemente, il provvedimento richiesto avrebbe erroneamente autorizzato il trattamento dei dati da parte della società committente, soggetto terzo, e non del datore di lavoro, pur essendo questi l’unico soggetto titolare della disponibilità delle immagini, della responsabilità della protezione dei lavoratori, nonché della disponibilità esclusiva dei dati acquisiti al sistema oggetto dell’istanza di autorizzazione.

Dunque, detto in parole molto semplici, gli impianti di videosorveglianza possono essere gestiti solo dal datore di lavoro: solo questi è legittimato peraltro a prendere visione delle registrazioni per la contestazione di eventuali illeciti (ad esempio furti o infortuni). L’eventuale delega a terzi non solo non consentirebbe di utilizzare i filmati per eventuali contestazioni ma potrebbe configurare anche un reato, non avendo la videosorveglianza rispettato i limiti imposti dalla legge. 

Naturalmente, anche la polizia può visionare i filmati qualora debba procedere a verifiche e controlli di eventuali reati commessi negli ambienti di lavoro.

Maggiori approfondimenti sul tema si trovano ai seguenti link:

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Pubblicato : 29 Dicembre 2022 15:00