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Chi può usufruire del comodato d’uso di una abitazione?

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(@angelo-greco)
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Quando non si può dare la casa in comodato per ottenere la riduzione dell’Imu al 50%: il caso dei comproprietari. 

Il comodato è il contratto con cui un soggetto, titolare di un bene (mobile o immobile), ne concede l’uso gratuito a un altro. Si verifica, ad esempio, quando il padre presta la casa al figlio affinché vi viva fino a quando non avrà le possibilità economiche per acquistarne una. 

Nel caso di comodato d’uso di una abitazione, l’Imu è a carico del comodante, ossia del proprietario del bene. Tuttavia la legge prevede un’agevolazione: una riduzione della base imponibile del 50%. In buona sostanza l’imposta viene dimezzata. Ma ciò solo a determinate condizioni che vedremo meglio qui di seguito. Cerchiamo allora di stabilire innanzitutto chi può usufruire del comodato d’uso di una abitazione per poi passare appunto a spiegare meglio come funziona il beneficio fiscale.

Chi può usufruire del comodato?

In linea generale è possibile dare in comodato un’abitazione a chiunque. La legge non pone alcun limite in questo. Pertanto si può decidere di prestare la casa a un familiare, a un amico, a una società, un’associazione e così via. Chiaramente si deve trattare di soggetto maggiorenne e capace d’intendere e volere (diversamente questi non potrebbe concludere alcun contratto). 

Chi può usufruire del comodato ai fini della riduzione Imu?  

Per usufruire della riduzione del 50% dell’Imu, tuttavia, il beneficiario del comodato (il cosiddetto comodatario) deve appartenere necessariamente a determinate categorie di soggetti. In particolare deve trattarsi di:

  • genitori;
  • figli.

Sono quindi esclusi tutti gli altri parenti e gli estranei.

Pertanto, il padre che dà in prestito il proprio appartamento al figlio può ottenere lo sconto fiscale e, viceversa, potrebbe ottenerlo il figlio che dà la propria casa alla madre. Non potrebbe beneficiarne invece uno zio, un nonno, un amico, ecc.

La Cassazione [1] ha inoltre detto che la riduzione Imu non spetta quando il comodato viene concesso a un comproprietario dello stesso bene. Ipotizzando il caso quindi di una casa in comunione tra madre e figlia, se una delle due dovesse concedere il comodato all’altro non potrebbe però usufruire del beneficio fiscale. 

Spesso si verifica infatti l’ipotesi di comodato incrociato tra soggetti (padre/figlio) comproprietari delle abitazioni. Ebbene, in una situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile, il conferimento del godimento dell’intero bene a uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due soggetti utilizza il bene in qualità di comproprietario e non comodatario.

Nella sentenza, la Corte osserva che nel caso di agevolazioni su fabbricati concessi in uso gratuito a parenti, la fattispecie è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario conceda in comodato l’immobile a un parente che non possa vantare su di esso alcun diritto, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. 

Pertanto non scatta la riduzione Imu nell’ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente».

Altre condizioni per ottenere la riduzione Imu

Come abbiamo appena visto, la riduzione del 50% dell’Imu spetta solo nel caso di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. 

Ci sono tuttavia altre condizioni da rispettare per usufruire del beneficio fiscale. Eccoli:

  • il contratto di comodato deve essere registrato (cosa che di norma non è obbligatoria);
  • il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • l’immobile non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette “case di lusso”).

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Pubblicato : 3 Gennaio 2023 09:15