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Chi può richiedere filmati videosorveglianza?

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(@angelo-greco)
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Accesso alle immagini delle telecamere del Comune, del condominio e dell’azienda: chi ha diritto a chiederne visione?

Siamo invasi dalle telecamere. Ce l’ha il vicino di casa sul pianerottolo, il condominio nell’androne, il Comune in prossimità di semafori e centri storici. Le telecamere sono nei supermercati, dentro e fuori le banche, alle poste, in quasi tutti i luoghi di lavoro. E poi ci sono automobilisti e motociclisti che viaggiano con dashcam sempre accese, pronte a immortalare la strada.

In tutto questa marea di controlli, è normale chiedersi chi può richiedere i filmati di videosorveglianza? Chiaramente la risposta dipende dal soggetto titolare dell’impianto. Cerchiamo di fare il punto della situazione in modo da spiegare quali sono i diritti del cittadino in tale ambito.

Videosorveglianza comunale: chi può visionare le immagini?

Secondo la giurisprudenza, ciascun cittadino può chiedere la visione delle immagini registrate dalle telecamere comunali di videosorveglianza quando vi sia un legittimo interesse. Non mera curiosità quindi ma l’esigenza di difendere un diritto: esigenza che deve essere motivata adeguatamente nella richiesta e documentata.

Il caso emblematico è quello dell’incidente stradale. Secondo il Tar Marche (sent. n. 538/2023), l’amministrazione comunale non può trincerarsi dietro un’asserita tutela della privacy per limitare il diritto di accesso degli automobilisti ai filmati catturati dai sistemi della videosorveglianza pubblica.

Così, ad esempio, un soggetto coinvolto in un sinistro stradale con feriti ha diritto ad ottenere dal Comune una copia delle immagini delle telecamere installate dal Comune stesso a presidio della sicurezza stradale.

Un altro tipico esempio potrebbe essere quello per reprimere reati come il furto in casa, la rapina nei negozi, il danneggiamento dell’auto ad opera di ignoti e così via.

Come ottenere l’accesso alla videosorveglianza comunale?

Per ottenere la visione delle immagini catturate dalle telecamere comunali è sufficiente presentare all’ufficio del Comune una richiesta di accesso agli atti amministrativi, evidenziando le ragioni a fondamento dell’istanza.

Questo perché tali immagini rientrano nella nozione di «documento amministrativo» e su ogni documento di tale tipo il cittadino può – ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 – esercitare il diritto di accesso.

Tale diritto non può essere limitato da un parere contrario del responsabile della protezione dei dati o da un restrittivo regolamento comunale sulla videosorveglianza urbana. La fonte del diritto d’accesso è infatti la legge dello Stato che risulta prevalente sia sul parere del Dpo che sulla disciplina del regolamento locale.

In pratica salvo il diritto alla riservatezza dei soggetti estranei alla vicenda (diritto che deve essere comunque tutelato e garantito, ad esempio attraverso l’oscuramento di volti dei passanti) deve sempre essere consentito il diritto d’accesso ai filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza ai soggetti interessati.

La richiesta può essere inoltrata tramite raccomandata a.r. o PEC, anche dal cittadino stesso o dal suo avvocato.

Inoltre possono chiedere l’accesso alle immagini di videosorveglianza:

  • il giudice;
  • la polizia giudiziaria;
  • gli avvocati in qualità di difensori dell’indagato in un processo penale.

Videosorveglianza condominiale: chi può ottenere l’accesso?

Quando l’impianto di videosorveglianza è condominiale – e quindi autorizzato dall’assemblea – l’accesso alle immagini deve essere garantito a ciascun condomino che manifesti un legittimo interesse (ad esempio verificare i colpevoli di eventuali atti di danneggiamento).

Il responsabile del trattamento è l’amministratore che pertanto dovrà garantire la visione delle sole immagini inerenti all’interesse fatto valere, eliminando oppure oscurando i volti di soggetti estranei ai fatti che tuttavia appaiano nelle registrazioni.

L’istanza può essere presentata all’amministratore con raccomandata a.r. o PEC. Tuttavia, poiché la conservazione delle immagini non può spingersi troppo a lungo (il Garante ha indicato una settimana come limite massimo), sarà bene presentare istanza al più presto, prima cioè che le registrazioni vengano cancellate.

Accesso alle immagini sul luogo di lavoro

Il datore di lavoro può installare le telecamere in azienda solo previo accordo con i sindacati aziendali (o, in assenza dei sindacati, con l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro) non già per controllare l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti ma unicamente per:

  • esigenze organizzative o produttive;
  • tutela dei beni aziendali;
  • per la sicurezza del lavoro.

La predisposizione dell’impianto senza il rispetto di tali condizioni integra un reato, anche se appositamente autorizzata dai dipendenti per iscritto.

Il datore di lavoro può utilizzare le risultanze dei filmati per contestare illeciti disciplinari ai dipendentiche pertanto potrebbero anche subire un licenziamento perché incastrati dalla prova fotografica. Si pensi a un magazziniere sorpreso a rubare dalle telecamere.

Può però il dipendente chiedere di vedere le immagini delle telecamere di videosorveglianza? Sì, il lavoratore ha diritto di accedere alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro in base alla normativa italiana sulla privacy e la sicurezza sul lavoro. La videosorveglianza sul posto di lavoro è regolamentata dal Decreto Legislativo 101/2018, che recepisce il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea.

In generale, i lavoratori hanno il diritto di essere informati sulla presenza di sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Possono richiedere di accedere alle registrazioni video che li riguardano e di ottenere informazioni sulle finalità della videosorveglianza. Tuttavia, l’accesso può essere limitato per proteggere la privacy di altri individui e per motivi di sicurezza.

L’accesso alla videosorveglianza va esercitato come legittimo esercizio del diritto di accesso garantito dall’articolo 15 del regolamento europeo. Non è pertanto conforme a tale norma subordinare il riscontro all’istanza di accesso a indicazioni dettagliate da parte dell’interessato dei documenti cui si chiede di accedere

 
Pubblicato : 12 Settembre 2023 11:00