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Chi può fare opposizione alla donazione?

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(@paolo-remer)
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Chi sono i soggetti legittimati a reagire al gesto di liberalità compiuto dal donante e come possono recuperare i beni o i soldi regalati.

Le donazioni sono atti seri, specialmente se riguardano beni immobili o rilevanti somme di denaro. Comunemente si pensa che la donazione compiuta sia irrevocabile, soprattutto se è stata fatta con un atto pubblico notarile, ma non è affatto così. Ci sono parecchie persone che possono sentirsi escluse o lese da questo gesto di liberalità del donante. E la legge gli consente la facoltà di lamentarsi ufficialmente, con apposite azioni volte a invalidare, in tutto o in parte, l’atto compiuto. In questo articolo ti diremo chi può fare opposizione alla donazione.

Donazione: da chi può essere impugnata?

Ci sono due principali categorie di soggetti legittimati ad opporsi ad una donazione: gli eredi legittimari del donante, quindi persone rientranti nella sua stretta cerchia familiare, ed i creditori, pubblici o privati, dunque soggetti estranei alla famiglia, quando vengono a conoscenza dell’atto compiuto e temono che possa ledere le garanzie patrimoniali poste in loro favore per il recupero dei crediti.

Quando gli eredi possono opporsi alla donazione?

Gli eredi legittimari sono il coniuge, i figli, e, in mancanza di figli, i genitori, o gli altri ascendenti diretti (nonni e bisnonni) del donante. La legge riserva in loro favore una quota di eredità che non può essere intaccata dalle disposizioni testamentarie e neppure dalla donazioni fatte in vita, che si considerano come un anticipo della successione, perché chi regala i suoi beni diminuisce il patrimonio che dovrà andare agli eredi. Se ciò avviene, gli eredi legittimari possono impugnare la donazione in quanto lesiva dei loro diritti. Facciamo due esempi.

Antonio ha moglie, due figli e due appartamenti. Ne regala uno al figlio Mario, donandoglielo in piena ed esclusiva proprietà. Così facendo priva il coniuge e l’altro figlio di una parte dei beni che gli spetterebbero. Alla morte di Antonio, questi due eredi legittimari possono agire contro Mario per ripristinare la loro quota di eredità.

Vincenzo è vedovo; ha tre figli ormai adulti e vive con la sua badante, alla quale regala la villa di sua proprietà e una consistente somma di denaro depositata in banca. I tre figli, in qualità di eredi legittimari, potranno impugnare la donazione che ha leso le loro quote di legittima.

Cosa devono fare gli eredi per impugnare la donazione?

La donazione, nei casi che abbiamo visto, può essere impugnata davanti al giudice civile con un’azione di riduzione che serve a reintegrare la quota di legittima lesa. In concreto, il calcolo può risultare complesso, poiché bisogna considerare l’ammontare delle donazioni fatte in vita (cosiddetto donatum) e rapportarlo al valore dei beni che compongono il patrimonio lasciato in eredità (detto relictum). Facciamo un semplice esempio pratico.

Stefano muore lasciando la moglie e due figli. Il patrimonio ereditario è di 120 mila euro, ma uno solo dei figli, Carlo, aveva già ricevuto in donazione beni e soldi per un valore complessivo di 90mila euro. Se il patrimonio fosse diviso senza tenere conto della donazione, agli eredi spetterebbero 40mila euro ciascuno. Bisogna invece considerare anche il valore delle donazioni fatte da Stefano: così il totale del patrimonio ereditario da dividere diventa 210mila euro, quindi ai tre eredi dovranno essere attribuiti 70mila euro a testa. Carlo, che ha avuto più di quanto gli spettava, dovrà perciò restituire al fratello e alla madre i 20mila euro di differenza.

Per evitare spiacevoli situazioni di questo tipo, leggi “Come proteggere una donazione dagli eredi“.

Quali rimedi se i beni donati sono stati ceduti?

L’azione di riduzione della donazione di cui abbiamo parlato può essere esercitata dagli eredi entro 10 anni dalla morte del donante. Invece se chi aveva ricevuto i beni donati li ha ceduti, vendendoli o donandoli a sua volta, gli eredi legittimari possono reclamare il bene dai successivi acquirenti o donatari, esercitando nei loro confronti un’apposita azione di restituzione davanti al tribunale civile.

In questo caso ci sono 20 anni di tempo, a decorrere dalla data di trascrizione dell’atto di donazione nei pubblici registri immobiliari (quindi l’originario donante potrebbe essere ancora vivente, a differenza dell’azione di riduzione, che può essere proposta solo dalla sua morte).

I creditori del donante possono opporsi alla donazione?

Anche i creditori del donante possono impugnare la donazione attraverso l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 del Codice civile: questo rimedio serve a far dichiarare inefficace la donazione nei loro confronti. Per agire, però, i creditori devono dimostrare che la donazione compiuta ha intaccato o leso le garanzie patrimoniali stabilite in loro favore; se invece il patrimonio rimasto dopo la donazione risulta sufficiente a pagare i debiti contratti, l’azione revocatoria è preclusa.

I presupposti dell’azione revocatoria concessa ai creditori, quindi, sono più restrittivi rispetto a quelli previsti in favore degli eredi legittimari (anche il termine è più breve: solo 5 anni dalla data dell’atto di donazione, dopodiché l’azione va in prescrizione). Cinque anni sono comunque un arco di tempo ampiamente sufficiente per i creditori attenti e solerti. Facciamo un esempio.

Lorenzo è fortemente indebitato con le banche e con il Fisco. Temendo i pignoramenti, dona tutti i suoi beni mobili e immobili alla moglie e alla sorella. Gli istituti di credito e l’Agenzia Entrate Riscossione potranno esercitare l’azione revocatoria: non sarà difficile dimostrare che le donazioni sono state fatte proprio per sfuggire al pagamento dei debiti, cercando di risultare nullatenente.

Come avrai capito, per scongiurare l’azione revocatoria è necessario che nel patrimonio del donante rimangano beni mobili ed immobili sufficienti a fronteggiare i debiti da pagare.

Perché la donazione opposta è inefficace?

In entrambe le situazioni che abbiamo esaminato – l’opposizione degli eredi legittimari e quella dei creditori – la donazione compiuta non è nulla, ma risulta inefficace nei confronti dei soggetti lesi, che, pertanto, hanno la possibilità di recuperare i beni donati, o in via fittizia, considerandone il valore, o anche “inseguendoli” se nel frattempo essi sono stati venduti o donati a terzi: in tali casi, si potrà far dichiarare invalido il successivo atto di compravendita, cessione o donazione.

Per inciso, è proprio questo il motivo per cui i notai sconsigliano la donazione e le banche sono restie a concedere mutui su immobili ricevuti in tale forma: sanno bene che la donazione è un atto “precario” e basta poco per farlo cadere. La forma dell’atto pubblico notarile non rende affatto immune la donazione dalle varie contestazioni che ti abbiamo spiegato.

Qual è la differenza tra opposizione e revoca della donazione?

Per finire, sgombriamo il campo da un equivoco: l’opposizione alla donazione è un atto volto ad ottenere la restituzione del bene donato, o comunque la reintegra del suo valore, e l’iniziativa può essere assunta, a seconda dei casi, dagli eredi legittimari o dai creditori. Invece la revoca della donazione è un’azione giudiziale che può essere instaurata dal donante stesso, o dai suoi eredi, in caso di ingratitudine del donatario verso il donante, o di sopravvenienza di figli (di cui non si conosceva l’esistenza nel momento in cui la donazione è stata compiuta).

Quindi il campo di azione dell’opposizione alla donazione è molto più vasto di quello della revoca, che è consentita solo nelle due ipotesi tassative che ti abbiamo descritto, anche se in concreto le possibilità sono molto ampie. Per conoscerle in dettaglio, leggi “Quando il donante può revocare la donazione?

 
Pubblicato : 18 Giugno 2023 09:45