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Chi paga le spese legali del condominio?

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(@angelo-greco)
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L’assemblea può addebitare al condomino responsabile le spese per la parcella dell’avvocato o comunque quelle sostenute per una pratica legale?

Nel palazzo in cui vivi alcuni condòmini hanno contestato una delibera dell’assemblea, costringendo l’amministratore a dotarsi di un avvocato e a presentarsi dinanzi all’organismo di mediazione. La vertenza è stata poi chiusa con un accordo ma ora si pone il problema di stabilire chi debba pagare le spese legali sostenute dal condominio per la sua difesa. La maggioranza vorrebbe addebitarle sui responsabili della lite i quali però sostengono che sarebbe una decisione illegittima e minacciano perciò un nuovo ricorso al tribunale. Cosa stabilisce la legge a riguardo? Chi paga le spese legali del condominio? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.

L’assemblea può addebitare le spese legali solo a uno o a più condomini?

Secondo la giurisprudenza [1], l’assemblea di condominio non può farsi giustizia da sé; pertanto non può richiedere ai condòmini somme di danaro in violazione dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge o dal regolamento. 

Risultato: è nulla la delibera condominiale che pone a carico del singolo condomino spese di natura personale per attività giudiziali e stragiudiziali, anche se imputabili alla condotta di quest’ultimo che ha magari trascinato gli altri in una lite inutile e dispendiosa. 

Del resto, è già il giudice a stabilire, al termine della causa, la cosiddetta «condanna alle spese processuali», addebitando i costi del giudizio alla parte soccombente (quella cioè che perde). Ma se tale disposizione non viene adottata e la sentenza opta invece per la cosiddetta «compensazione delle spese legali», non spetta all’assemblea sostituirsi al magistrato e addebitare i costi del giudizio al singolo condomino, anche se responsabile del contenzioso.

Lo stesso principio è stato già sancito, dalla Cassazione, in tema di responsabilità e risarcimento dei danni. 

Un condomino, in violazione del regolamento, usa l’ascensore come montacarichi per il trasporto di mobili pesanti. L’impianto si rompe e l’amministratore è costretto a pagare la ditta di riparazione. La relativa fattura però non potrà essere imputata al condomino poco diligente ma andrà ripartita secondo millesimi tra tutti i condomini. Ai quali però, in un momento successivo, è consentito agire contro il responsabile con un’azione di risarcimento del danno; in quella sede sarà il giudice a stabilire l’entità del risarcimento, non potendo farlo l’assemblea da sé, neanche in via di autotutela.

Allo stesso modo, chi costringe il condominio a sostenere delle spese legali, anche se poi la questione non approda in tribunale (sono le cosiddette spese legali stragiudiziali), non può essere costretto a pagare l’avvocato nominato dall’amministratore. 

Un condomino è in mora con le quote ordinarie. Viene dato mandato a un legale affinché invii al debitore una diffida e, solo all’esito di numerosi solleciti e trattative, questo decide di corrispondere il dovuto. La parcella dell’avvocato però non può essere addebitata al condomino ma andrà ripartita, anche in questo caso, tra tutti i condomini secondo millesimi di proprietà.

L’assemblea di condominio può addebitare le spese a un condomino?

La giurisprudenza ricorda che le competenze spettanti all’assemblea condominiale sono elencate dal Codice civile; non ve ne possono essere altre non menzionate dalla legge. Pertanto non rientra tra queste quella di addebitare al singolo condomino spese ritenute di natura personale o che comunque ritenga “giusto” porre a suo carico, dichiarando la nullità della delibera impugnata nella parte relativa all’approvazione del bilancio consuntivo e alla ripartizione della spesa.

Secondo i giudici, senza un provvedimento giudiziario che condanni un condomino al pagamento di determinate spese, all’assemblea non è riconosciuto il potere di imputare a quest’ultimo le spese inerenti alla gestione, manutenzione e conservazione del beni comuni condominiali solo per la quota di sua spettanza.

L’assemblea può addebitare al condomino solo quelle somme contenute in una precedente condanna di un giudice.

Il condominio agisce contro un condomino moroso chiedendo un decreto ingiuntivo. Il decreto viene notificato al debitore il quale non paga. Nel decreto ingiuntivo il tribunale condanna il debitore a versare le quote non corrisposte oltre alle spese legali. Nel conteggio delle successive quote da richiedere ai vari proprietari, l’amministratore addebita al moroso la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo. Lo può legittimamente fare perché è intervenuta prima l’autorizzazione del giudice. 

Come già chiarito dalla Cassazione [2] è corretta la delibera che addebita al condomino moroso, le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in favore del condominio e poste a carico del primo.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si leggano i seguenti articoli:

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Pubblicato : 26 Febbraio 2023 17:40