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Chi paga i primi 3 giorni di malattia?

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(@massimiliano-scorza)
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Malattia del lavoratore e pagamento dell’indennità: periodo di carenza, giornate a carico dell’Inps e del datore di lavoro.

La malattia del lavoratore determina l’impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione lavorativa ed il diritto ad assentarsi per la durata dell’evento morboso.  Le assenze di questo tipo rientrano tra gli eventi tutelati per i quali, nella generalità dei casi, la legge garantisce la retribuzione anche in assenza della controprestazione del lavoratore.

Alla copertura assicurativa degli eventi di malattia è destinata parte della contribuzione che viene versata mensilmente, così da finanziare le indennità che l’INPS si troverà a corrispondere.

A supportare l’indennità corrisposta dall’Ente previdenziale interviene anche il datore di lavoro. A seconda delle previsioni dei contratti collettivi, il datore può essere tenuto a farsi carico della copertura retributiva in via esclusiva, per alcune giornate, e in via sussidiaria per altre.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono i casi particolari in cui la malattia non è indennizzata dall’Inps ma si richiede l’intervento del datore di lavoro.

Primi 3 giorni di malattia

I primi 3 giorni di malattia sono chiamati “periodo di carenza”: tali giornate difatti non sono coperte dall’indennità dell’Inps, ma sono retribuite dal datore di lavoro, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dallo specifico contratto collettivo applicato.

Non sempre i primi 3 giorni non retribuiti dall’Inps coincidono con i primi 3 giorni in cui si è verificata la malattia: questo avviene soltanto quando il lavoratore si è sottoposto a visita medica il giorno d’insorgenza della patologia o il giorno immediatamente successivo.

Se invece la visita medica è effettuata tardivamente, i primi 3 giorni di carenza sono computati dall’invio del certificato telematico da parte del medico che ha effettuato l’accertamento sanitario.

Non tutti i contratti collettivi prevedono la corresponsione della retribuzione a carico del datore per il periodo di carenza.

Alcuni contratti prevedono la copertura dei primi 3 giorni di malattia solo in caso di eventi aventi che superano una certa durata (es. oltre 8 giorni di malattia nel CCNL Barbieri e Parrucchieri, oltre 7 giorni nel CCNL Metalmeccanica Artigianato).

In altri casi il CCNL può prevedere la copertura dei primi 3 giorni solo per una quota percentuale (es. 60% della retribuzione in caso di apprendisti nel CCNL Commercio).

Possono essere previste, inoltre, previsioni volte a disincentivare l’abuso dell’evento malattia.

Nel contratto collettivo del Commercio il datore di lavoro copre il periodo di carenza sino ad assicurare il 100% della retribuzione spettante al lavoratore solo per i primi due eventi di malattia nell’anno solare; per il terzo evento la copertura è pari al 66% e per il quarto evento al 50%, mentre cessa di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

In definitiva, la discrezionalità sulla gestione del periodo di carenza è lasciata alla contrattazione collettiva.

Primi 3 giorni di ricaduta

Nel caso in cui si verifichi una ricaduta della stessa malattia, o di un’altra patologia consequenziale, non ci sarà un ulteriore periodo di carenza ma il nuovo evento di malattia si andrà ad aggiungere, ai fini del conteggio, alle giornate eventualmente già indennizzate in precedenza.

È necessario, perché siano retribuite le prime 3 giornate del nuovo evento morboso, che la ricaduta si verifichi entro 30 giorni dalla guarigione.

Nessun problema, invece, nel caso di prosecuzione della medesima malattia, in quanto il periodo di carenza sarà costituito unicamente dai primi 3 giorni della malattia stessa, da considerarsi come un unico evento.

Giornate non indennizzate dall’Inps

Oltre al periodo di carenza, ci sono delle ulteriori giornate che l’Inps non indennizza:

  • tutte le festività del periodo di malattia, per i dipendenti con la qualifica di operai e apprendisti operai;
  • le festività cadenti di domenica per gli impiegati del Terziario e gli apprendisti impiegati;
  • le giornate del santo patrono, in quanto retribuite dal datore di lavoro.

Lavoratori non indennizzati dall’Inps

Ci sono poi delle categorie di lavoratori per i quali l’Inps non riconosce l’indennità di malattia, ma che vengono direttamente indennizzati dal datore di lavoro. Si tratta di:

  • impiegati, quadri e dirigenti, nel settore industria e artigianato;
  • impiegati da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori/piazzisti/rappresentanti, dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali, dirigenti, inquadrati nel settore commercio;
  • impiegati, operai e dirigenti, nel settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
  • impiegati e dirigenti, nel settore agricolo;
  • lavoratori domestici.
 
Pubblicato : 14 Aprile 2023 17:43