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Chi paga i debiti di un consorziato insolvente?

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(@angelo-forte)
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Un consorzio ha due soli consorziati. Se per un debito contratto dal consorzio (nell’interesse di uno dei consorziati) quest’ultimo non dovesse pagare e pagasse il consorzio, successivamente il consorzio potrebbe chiedere l’intero importo all’altro consorziato?

L’articolo 2615, 2° comma, del Codice civile stabilisce quanto segue:

  • innanzitutto che per le obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli soggetti consorziati rispondono in solido (cioè per l’intero importo) i consorziati (per cui conto l’obbligazione fu assunta dal consorzio) ed il fondo consortile;
  • se si verifica insolvenza di un consorziato, il suo debito, nei rapporti interni, si ripartisce pro quota tra tutti i consorziati in proporzione delle rispettive quote.

La dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato questa norma nel senso che essa si applica, con la previsione di una responsabilità solidale tra fondo consortile e consorziato nel cui interesse l’obbligo fu assunto, a tutte le obbligazioni assunte nello svolgimento della tipica funzione consortile di intermediazione tra consorziati e terzi indipendentemente dal fatto che sia stato o meno speso il nome del consorziato nel cui interesse l’obbligazione fu contratta.

Perciò (vedasi sentenza della Corte di Cassazione n. 4.130 del 16 luglio 1979) l’articolo 2615, 2° comma, del Codice civile, che stabilisce una responsabilità solidale tra fondo consortile e singolo consorziato (nel cui interesse l’obbligazione fu assunta) e ripartizione pro quota del debito verso terzi nel caso d’insolvenza del consorziato (che costringa il consorzio a pagare il terzo creditore) si applica a tutte le operazioni commerciali relative a beni prodotti dai singoli consorziati, relativi diritti e i trasferimenti di tali diritti.

Occorre aggiungere, per completezza, che la responsabilità solidale del singolo consorziato non è sussidiaria e subordinata rispetto a quella del fondo consortile: ciò vuol dire che il terzo creditore può agire per l’intero credito immediatamente e direttamente nei confronti del singolo consorziato.

Fatta questa doverosa premessa, necessaria per individuare a quale tipo di obbligazioni si riferisca l’articolo 2615, 2° comma, del Codice civile, bisogna rilevare che la seconda parte del secondo comma dell’articolo 2615, stabilisce che, in caso d’insolvenza del consorziato obbligato, il debito nei rapporti interni si ripartisce tra tutti gli altri consorziati in proporzione delle rispettive quote.

Ciò vuol dire che se il consorzio ha dovuto pagare per intero (in forza della responsabilità solidale prevista dall’articolo che stiamo trattando) il debito contratto verso soggetti terzi, potrà poi:

  • agire per l’intero importo nei confronti del consorziato nel cui interesse l’obbligo fu assunto;
  • se però il consorziato per cui conto l’obbligo fu assunto fosse insolvente, il consorzio potrà agire, in base all’articolo 2615, 2° comma, seconda parte, del Codice civile, nei confronti degli altri consorziati tra i quali il debito si ripartirà in proporzione delle rispettive quote.

E questo, infine, significa che nel caso in cui i consorziati siano due (come nel vostro caso), qualora il consorzio sia stato costretto a pagare per intero un’obbligazione assunta nell’interesse di un consorziato rivelatosi poi insolvente (e quindi incapace a restituire l’importo al consorzio), l’intero importo potrà essere dal consorzio richiesto in pagamento all’altro consorziato.

Questo stabilisce la legge con la norma in commento.

Vi consiglio comunque di verificare se nello statuto consortile sia stata prevista una regola differente per casi di questo tipo.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 4 Marzo 2023 15:00