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Chi ha la rappresentanza della società?

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(@paolo-remer)
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I criteri per individuare chi ha il potere di firma nei vari tipi di società di persone e di capitali. Non basta essere soci e talvolta neanche amministratori.

Capita spesso ai potenziali fornitori, dipendenti e clienti di parlare con qualche socio amministratore, ma quando si arriva a concludere l’affare sorge una domanda importante: chi ha la rappresentanza della società? Bisogna saperlo perché è soltanto la cosiddetta rappresentanza legale che attribuisce il potere di concludere validamente un contratto e di firmarlo. Altrimenti non è carta straccia ma quasi, perché la strada per dimostrare l’efficacia degli accordi presi con quel documento è tutta in salita. La società potrebbe facilmente chiamarsi fuori, dimostrando che il soggetto non è il suo rappresentante legale.

Solo nei comuni esercizi commerciali è consentito anche ai normali dipendenti di stipulare contratti, anche per comportamenti concludenti, come quando ci si presenta alla cassa con gli oggetti prelevati dagli scaffali che si intende acquistare e si realizza il pagamento e la consegna finale. Le società di maggiori prevedono anche l’attribuzione di deleghe per il compimento di determinate operazioni ricorrenti, e rilasciano procure speciali a propri incaricati per alcuni affari particolarmente rilevanti.

In tutti gli altri casi, invece, occorre che il contratto sia stipulato dal legale rappresentante della società stessa. E di solito nel mondo delle piccole e medie imprese sono proprio i questi casi di maggior valore economico: una fornitura di merci, l’acquisto di autoveicoli, la stipula di un contratto di locazione commerciale, l’assunzione di personale dipendente e così via. Perciò è bene sapere subito con chi si ha a che fare, e se la persona con cui stiamo interloquendo ha la rappresentanza della società ed in quanto tale è abilitata a concludere affari e ad assumere obbligazioni in suo nome e per suo conto.

Nell’ambito dei rapporti privati di solito questi problemi non sorgono: si sa che i genitori sono i legali rappresentanti dei propri figli minori, che un avvocato munito di procura può rappresentare il suo assistito in giudizio, e che l’amministratore di un condominio agisce come mandatario dell’assemblea. Ma siccome i tipi di società sono diversi, e molto differenti tra loro – si va dalle piccole società di persone alle grandi società di capitali – bisogna individuare preventivamente chi ha la rappresentanza della società. Di seguito ti forniamo i criteri per individuare a colpo sicuro questa fondamentale figura.

Cos’è la rappresentanza di una società?

La rappresentanza legale è lo strumento giuridico con cui un soggetto – solitamente interno alla società – ha il potere di formare e di dichiarare una volontà impegnativa per la società stessa. Il legale rappresentante assume il vincolo e gli effetti si producono in capo alla società.

Ad esempio, un amministratore munito di poteri di rappresentanza può validamente comprare e vendere beni per conto della società, che nel primo caso ne acquisterà la proprietà e nel secondo caso potrà incassare il prezzo pattuito. Non potrebbe farlo, invece, un qualsiasi socio, e neanche un semplice amministratore, se non è l’unico. Perché tra amministrazione e rappresentanza c’è uno stretto – ma non esclusivo – legame, che ora esamineremo.

Chi è il legale rappresentante delle società?

Per le società la rappresentanza legale è una necessità: non se ne può fare a meno. La qualifica di legale rappresentante delle società deriva dalla nomina alla carica sociale cui la rappresentanza è attribuita direttamente dalla legge o dall’atto costitutivo della società stessa. È un fenomeno molto diverso da quello che accade nelle ditte individuali, dove normalmente il legale rappresentante coincide con l’unico titolare dell’impresa.

Siccome in Italia i tipi di società sono un numero chiuso – ne esistono 3 per le società di persone ed altri 3 per le società di capitali – i criteri per individuare e stabilire chi è il rappresentante legale dipendono dalla forma specifica della società che si è costituita. Esaminiamo in particolare tutti i diversi casi possibili.

Società semplice

Nelle società semplici (che sono la figura più elementare di società di persone, e non possono svolgere attività commerciali) non esistono organi sociali, e tutta l’amministrazione fa direttamente capo ai singoli soci, anche in modo disgiunto l’uno dall’altro, se l’accordo sociale non prevede l’amministrazione in forma congiunta. Quindi in una società semplice ogni socio è amministratore e legale rappresentante, in quanto può compiere atti giuridici in nome della società rappresentata e che la vincolano agli accordi presi.

Attenzione però: l’atto costitutivo o lo statuto potrebbero stabilire diversamente, limitando solo ad alcuni soci i poteri di rappresentanza legale, quindi è bene verificare prima di contrarre con uno di essi.

Snc

La Snc (Società in nome collettivo) è un tipo di società di persone in cui i soci i soci rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, salvo il cosiddetto «beneficio di escussione»: i creditori della società, prima di rivolgersi personalmente ai soci per ottenere il pagamento del dovuto, devono prima escutere il patrimonio sociale, in modo da verificare se ha la capienza necessaria per soddisfarli.

I legali rappresentanti della Snc sono i soci che la amministrano: quindi potremmo avere casi in cui la società ha un amministratore – ed un legale rappresentante – unico, ed altri casi in cui vi è una pluralità di legali rappresentanti perché vi sono diversi coamministratori. Anche in questi casi l’atto costitutivo e lo statuto sociale possono circoscrivere i poteri di rappresentanza solo ad alcuni amministratori, e abilitare ciascuno di essi al compimento di determinate operazioni (per tipologia o soglie di valore) escludendone altre.

Per le Snc, l’articolo 2298 del Codice civile stabilisce che l’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura rilasciata; ma tali limitazioni «non sono opponibili ai terzi», cioè non possono essere fatte valere nei loro confronti, se non sono state iscritte nel Registro delle imprese, o se non si prova che i terzi ne avevano avuto conoscenza.

Sas

La Sas (acronimo di società in accomandita semplice) si caratterizza per una duplice categoria di soci: gli accomandanti, che conferiscono il capitale, e gli accomandatari, che possono esercitare l’amministrazione. Siccome solo i soci accomandatari possono essere amministratori della Sas (lo impone l’art. 2318 del Codice civile), gli accomandanti non potranno né trattare né concludere affari in nome e per conto della società, se non in forza di una procura speciale, rilasciata specificamente per singoli affari.

Da quanto abbiamo detto, risulta chiaro che i legali rappresentanti della Sas possono essere soltanto i soci accomandatari nominati amministratori. Anche in questo caso potremmo avere, quindi, un unico rappresentante legale o più di uno. L’atto costitutivo e lo statuto possono delimitare i poteri attribuiti a ciascuno di essi.

Srl 

Nelle Srl (Società a responsabilità limitata: è la forma più diffusa di società di capitali) il legale rappresentante può essere il socio che ricopre la carica di amministratore unico oppure il presidente del consiglio di amministrazione. Ti ricordiamo che quando c’è un consiglio di amministrazione, tutti i componenti sono amministratori «di diritto», come dispone l’articolo 2475 bis del Codice civile, salve le deroghe ed eccezioni eventualmente previste nell’atto costitutivo.

Ciò significa che in una Srl potremmo avere anche diversi soci che contemporaneamente sono amministratori, ma dovrà esserci un solo legale rappresentante. Per attribuire poteri di rappresentanza ulteriori a soggetti diversi, la Srl dovrà rilasciargli una procura speciale per il compimento di singoli affari (ad esempio, una compravendita immobiliare).

Spa

Nelle Spa (Società per azioni: sono le società di capitali di maggiori dimensioni) il legale rappresentante viene designato in base ai criteri previsti nell’atto costitutivo: lo prevede l’articolo 2380 del Codice civile, secondo cui «l’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci» (e questa è una significativa deroga rispetto agli altri tipi di società). In mancanza di previsioni nell’atto costitutivo, è istituito legale rappresentante, con tutti i poteri di firma conseguenti, il presidente del consiglio di amministrazione della Spa.

Normalmente nelle Spa gli amministratori non coincidono con i soci, anche perché molte società di questo tipo hanno una larga base di azionariato diffuso e sono quotate in borsa, quindi la gestione viene affidata a manager professionisti: pertanto, anche il legale rappresentante di una Spa potrà essere un soggetto esterno alla compagine sociale.

 
Pubblicato : 11 Giugno 2023 13:00