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Chi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro?

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(@valentina-azzini)
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Il posto di lavoro deve essere garantito in caso di assenza per malattia, infortunio, maternità, chiamata alle armi, esercizio di cariche pubbliche ed elettive

Ci sono delle situazioni in presenza delle quali il lavoratore può assentarsi dal lavoro per un prolungato periodo di tempo, senza temere di perdere il proprio impiego, in quanto la legge gli garantisce, entro certi limiti, il c.d. diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si pensi al dipendente chiamato, un tempo, per svolgere il servizio di leva, oppure alla lavoratrice in gravidanza a rischio. Il diritto alla conservazione del posto non è comunque illimitato è garantito a prescindere dal motivo dell’assenza. Vediamo allora, nel dettaglio, chi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il rapporto di lavoro

Con la conclusione del contratto di lavoro il dipendente si impegna a svolgere la prestazione lavorativa con le modalità secondo l’orario impartitogli dal datore di lavoro. Quest’ultimo, per contro, a fronte della prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà corrispondergli un’adeguata retribuzione.
Può accadere tuttavia, nel corso del rapporto di lavoro, che si presentino delle circostanze che impediscono al lavoratore di svolgere la propria prestazione e che determinano dunque una sorta di “sospensione” della prestazione resa dal lavoratore, al quale comunque la legge garantisce il pagamento totale o parziale della retribuzione da parte del datore, o di un’indennità da parte degli enti competenti.

Si pensi, ad esempio, al dipendente che si ammala, oppure che subisce un infortunio sul lavoro; o ancora alla lavoratrice madre, che si debba assentare in ragione della gravidanza o della malattia dei propri figli.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro

La legge e i contratti collettivi di categoria (CCNL) garantiscono al dipendente, che debba assentarsi dal lavoro per un certo periodo di tempo, il diritto alla conservazione del proprio posto e, dunque, il divieto di essere licenziato, entro certi limiti, a causa appunto della propria assenza. Il licenziamento intimato in violazione delle norme che tutelano il diritto alla conservazione del posto di lavoro deve infatti considerarsi nullo.

Inoltre, è doveroso precisare che il diritto alla conservazione del posto di lavoro comporta altresì che, al rientro, il lavoratore debba essere adibito alle medesime mansioni ed al medesimo ufficio assegnati prima che si verificasse la causa della sua assenza.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è garantito però solo, come detto, entro certi limiti di tempo e solo per determinate cause.

Malattia e infortunio

I CCNL di categoria prevedono e disciplinano il c.d. “periodo di comporto”, ossia un lasso di tempo in cui il lavoratore, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Il comporto può essere “secco” o “per sommatoria”: nel primo caso, il periodo di conservazione del posto si calcola in presenza di un’unica malattia di lunga durata, nel secondo caso, invece, il termine è calcolato su più malattie.

Come per la malattia, anche in caso di infortunio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fintanto che non risulti clinicamente guarito sulla base di idonea certificazione rilasciata dagli enti istituzionalmente preposti (generalmente l’Inail).

Gravidanza e puerperio

Per tutta la durata dell’assenza per gravidanza a rischio, nonché al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità o paternità, i lavoratori hanno diritto di conservare il posto di lavoro e di rientrare nella stessa unità produttiva nella quale operavano in precedenza e di rimanervi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Chiamata alle armi

In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un’indennità e al riconoscimento del periodo di assenza ai fini dell’anzianità di servizio. Si pensi, un tempo, ai giovani chiamati a svolgere il servizio di leva obbligatorio. Oggi, non essendovi più un obbligo di prestare il sevizio militare, potrebbe verificarsi una sospensione del rapporto di lavoro per richiamo alle armi in casi di emergenza dovuta a conflitto bellico o catastrofe naturale, per la gestione della quale non siano sufficienti le forze armate “non di leva”.

Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua occupazione deve porsi a disposizione del datore di lavoro entro ben precisi termini, proporzionati alla durata del servizio militare, diversamente sarà considerato dimissionario.

Esercizio di cariche pubbliche ed elettive

La nostra Costituzione, all’art. 51, garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro per coloro i quali siano chiamati a funzioni pubbliche ed elettive, per il tempo necessario al loro adempimento. Si pensi, ad esempio, a chi viene chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare, oppure come scrutatore o presidente di seggio elettorale.

 
Pubblicato : 11 Settembre 2023 14:15