Chi elegge e cosa fa il presidente della Repubblica?
I poteri del Capo dello Stato e le possibilità di rielezione.
I cittadini italiani hanno l’obbligo di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione [1]. La stessa Costituzione [2] aggiunge che essa dovrà essere fedelmente osservata anche dagli organi dello Stato. Affinché queste solenni parole non restino lettera morta occorre che tutti abbiano una conoscenza non superficiale dei princìpi e dei valori costituzionali. Soprattutto le scuole dovrebbero, fin dalle elementari, contribuire ad una chiara divulgazione della nostra legge fondamentale. In quest’ottica il contributo che segue illustrerà se il presidente della Repubblica possa essere rieletto. La figura del presidente della Repubblica è infatti centrale nell’architettura costituzionale del nostro Paese. E conoscerne competenze e poteri è quindi assai importante. Prima di tutto bisogna evidenziare che può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino (naturalmente donna o uomo) che abbia già compiuto l’età di cinquanta anni e goda dei diritti civili e politici [3]. Ciò vuol dire che il presidente della Repubblica deve essere un cittadino italiano, che deve avere almeno cinquanta anni d’età, deve godere dei diritti civili (non può quindi essere stato interdetto per infermità di mente) e godere dei diritti politici (non deve essere stato privato dei diritti di elettore). Dopo questi dati iniziali, entriamo nel vivo della figura del Capo dello Stato.
Come si elegge il presidente della Repubblica?
Il presidente della Repubblica permane nella sua carica sette anni.
La Costituzione [4] stabilisce nel dettaglio la procedura per l’elezione del Capo dello Stato con le seguenti regole:
- l’elezione del presidente della Repubblica avviene da parte del Parlamento riunito in seduta comune (membri della Camera e del Senato) a cui si aggiungono tre delegati per ciascuna Regione (la Valle d’Aosta ha un solo delegato) [5];
- trenta giorni prima che scada il mandato del Presidente uscente, il presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [6];
- l’elezione del presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto ed è necessaria, nei primi tre scrutini, la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea; dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè la metà più uno dei componenti dell’assemblea) [7].
Gli elettori del presidente della Repubblica sono i membri della Camera dei deputati (attualmente 630), più i membri del Senato (attualmente 315 più i senatori a vita), più 58 delegati delle Regioni (tre delegati per ogni regione, salvo la Valle d’Aosta a cui spetta un solo delegato)
Aggiungiamo, infine, che:
- la carica del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica [8];
- in tutti i casi in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, gli subentra il Presidente del Senato [9];
- prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della Repubblica eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [10].
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune
Quali poteri ha il presidente della Repubblica?
In base alla Costituzione [11] il presidente della Repubblica:
- è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità della Nazione;
- può inviare messaggi alle Camere (per segnalare problemi di rilievo nazionale o per sollecitare il Parlamento ad intervenire);
- indice le elezioni delle Camere fissando la data della loro prima riunione;
- autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
- promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (consente cioè l’entrata in vigore delle norme);
- indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (ratificando le decisioni adottate dai competenti ministeri);
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere;
- ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- presiede il Consiglio superiore della magistratura (organo di autogoverno della magistratura);
- concede la grazia e commuta le pene;
- conferisce le onorificenze della Repubblica (nomina i cavalieri del lavoro e conferendo altri titoli di merito).
Infine può sciogliere le Camere, o anche una sola di esse, sentiti i loro Presidenti [12].
Quest’ultimo potere viene esercitato quando le Camere non riescono a dare la fiducia ad alcun governo.
Dall’insieme di questi poteri e funzioni emerge chiaramente il ruolo di mediazione e di garanzia dell’ordine costituzionale assegnato dalla Costituzione al presidente della Repubblica.
Il presidente della Repubblica è il Capo delle Forze Armate
Il presidente della Repubblica può essere eletto una seconda volta?
Il Capo dello Stato, dotato dei poteri appena indicati ed eletto per la durata di sette anni, può essere eletto per un secondo mandato di ulteriori sette anni?
La risposta è sì.
Non c’è nella Costituzione un divieto alla rielezione del presidente della Repubblica e perciò non è contraria alla lettera costituzionale la possibilità che il Parlamento in seduta comune rielegga il Presidente uscente.
D’altra parte è già accaduto con Giorgio Napolitano che nel 2013 fu rieletto subìto dopo la scadenza del suo primo mandato e con Sergio Mattarella, a cui i grandi elettori hanno rinnovato la carica per un intero settennato il 29 gennaio 2022.
Ma se è costituzionalmente possibile la rielezione del presidente della Repubblica, occorre dire che larga parte della dottrina ritiene inopportuno che ciò avvenga.
I motivi che rendono politicamente ed anche costituzionalmente inopportuna la rielezione del presidente della Repubblica sono:
- la durata del mandato (sette anni) che rende estremamente lungo il periodo in cui una stessa persona ricoprirebbe l’incarico se rieletta (addirittura 14 anni);
- evitare che il Presidente in scadenza sia tentato, pur di essere rieletto, di promettere atteggiamenti di favore nei confronti della maggioranza che gli concedesse il secondo mandato presidenziale.
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