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Chi è separato ha diritto all’assegno sociale?

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(@redazione)
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C’è incompatibilità tra gli alimenti percepiti dall’ex coniuge e l’assegno dell’Inps per i poveri?

Come a tutti noto, l’Inps eroga un assegno sociale a chi si trova in difficoltà economiche. È ciò che un tempo si chiamava “pensione sociale. Bisogna avere almeno 67 anni e versare in stato di bisogno (in particolare il reddito personale non deve superare 5.977,79 euro o, sommato a quello del coniuge, 11.955,58 euro). 

Potrebbe però succedere che una persona, seppur in tarda età, decida di separarsi dal coniuge per percepire l’assegno dell’Inps. A tal fine però dovrebbe prevedere un mantenimento che non sfori i limiti di reddito appena enunciati. Ma è possibile un comportamento del genere? Chi è separato ha diritto all’assegno sociale?

In linea teorica la risposta è affermativa. Secondo infatti la Cassazione [1], ha diritto all’assegno sociale anche chi, in sede di separazione, accetta un mantenimento inadeguato. Secondo la Corte, infatti, non c’è incompatibilità tra l’assegno di mantenimento e l’assegno dell’Inps per i poveri. Naturalmente questa decisione, derivata dalla necessità di tutelare i più deboli economicamente, si presta a facili elusioni: i coniugi infatti potrebbero simulare la separazione solo per dividere i redditi e accedere alla pensione sociale. E a tal fine l’uno potrebbe rinunciare agli alimenti. O, per rendere la finzione più credibile anche agli occhi del giudice, prevedere un mantenimento irrisorio. Di tanto avevamo già parlato nell’articolo Assegno sociale: spetta a chi percepisce il mantenimento.

È chiaro però che se l’Inps dovesse accorgersi della finzione potrebbe revocare la misura assistenziale, chiedere gli arretrati sino ad allora percepiti (con tutti gli interessi) ed eventualmente sporgere denuncia per truffa ai danni dell’Inps stesso. 

Ma come può l’Inps accorgersi che la separazione è simulata solo per percepire l’assegno sociale? Il semplice spostamento della residenza non basta certo a confermare la volontà dei coniugi di dirsi addio. Né rileva il fatto che, dopo la separazione, sia seguito il divorzio. Deve risultare che i due vivono in case diverse, indipendentemente dal dato formale della residenza (che, come noto, può ben essere “taroccato”).

Gli accertamenti della polizia municipale potrebbero confermare, ad esempio, che i due coniugi continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Così come l’assenza di consumi per le utenze domestiche nel domicilio dichiarato ma non vissuto da uno dei due coniugi.

Al di fuori di tali ipotesi simulatorie che, per quanto astrattamente idonee a consentire l’accesso all’assegno sociale, sono comunque rischiose, la Cassazione ha detto che l’accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato non equivale ad una ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno. 

Nella legge [2] non vi è infatti alcuna indicazione circa il fatto che «lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività». La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all’assegno «è costituito dall’ammontare dei redditi conseguibili nell’anno solare di riferimento» dev’essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l’assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendosi, assai incisivamente, che «tale conclusione s’impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico in favore  dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi».

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Pubblicato : 14 Dicembre 2022 19:00