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Chi è responsabile per il climatizzatore?

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(@raffaella-mari)
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Chi risponde dei vizi di funzionamento, delle difformità rispetto ai limiti di legge e dei danni causati dal condizionatore montato sulla parete dell’edificio?

Le cause di dissidio derivanti dall’installazione di un climatizzatore esterno – montato cioè sulla parete dell’edificio condominiale – possono essere numerose. Ci sono innanzitutto i rumori, i fumi e le esalazioni di calore che potrebbero giungere sino al balcone o alla finestra del vicino. C’è poi il problema legato alla sicurezza e alle garanzia circa la tenuta delle staffe che lo sorreggono. Infine c’è la questione relativa al malfunzionamento dell’apparecchio e alle difformità rispetto alle prescrizioni di legge. Ebbene, in tutti questi casi, chi è responsabile per il climatizzatore? 

In linea generale, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, il proprietario di un oggetto risponde dei danni da quest’ultimo prodotti, salvo dimostri che essi sono imputabili al «caso fortuito», un evento cioè imprevedibile e inevitabile. Nel nostro caso, però, bisogna valutare la possibilità di rivalersi sull’installatore o sulla ditta che ha realizzato l’apparecchio (il costruttore). Cerchiamo di fare il punto della situazione. 

Responsabilità per climatizzatore non a norma o non funzionante

Se il climatizzatore non funziona correttamente o non è «a norma», ossia è difforme rispetto alle prescrizioni di legge, la responsabilità è della ditta installatrice. È contro quest’ultima che il proprietario può rivalersi, eventualmente non pagandola per i lavori eseguiti o chiedendo il rimborso. 

L’installatore non può difendersi dimostrato di aver eseguito nel dettaglio il progetto tecnico realizzato dal costruttore o da terzi dichiarandosi “mero esecutore” a meno che non provi di aver messo in guardia il cliente circa i rischi dell’opera. Lo ha affermato proprio di recente la Cassazione [1].  

L’installatore deve essere a conoscenza delle norme che regolano il funzionamento degli impianti di caldo/freddo, ossia il Dm Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

In particolare la legge richiama l’installatore all’osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto. 

È sempre dell’installatore-appaltatore la responsabilità per i “vizi di funzionamento” dell’impianto di climatizzazione, anche se si tratta di errori progettuali imputabili alla società di progettazione incaricata dalla committente.

L’appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, «si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa»; egli – sostiene la Cassazione – deve usare, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, la diligenza de buon padre di famiglia nell’esecuzione del contratto; in più «deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni».

In altre parole, l’appaltatore, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.

In mancanza di tale prova, l’appaltatore è responsabile e tenuto a fornire la garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista.

Responsabilità per rumori, fumi e calori

A norma dell’articolo 844 del codice civile non si possono impedire le immissioni di fumo e calore o i rumori provenienti dal vicino se questi rientrano nella normale tollerabilità. La tollerabilità è un parametro che viene valutato, caso per caso, dal giudice tenendo conto delle circostanze concrete. Di solito, laddove anche con una finestra chiusa giunga il rumore del condizionatore, se ne può chiedere l’arretramento o la rimozione. 

Secondo la Cassazione [2], devono considerarsi intollerabili le immissioni superiori di tre decibel al rumore di fondo provenienti da un condizionatore di aria installato al servizio dell’immobile sito nel condominio, per cui ne deve essere ordinata la rimozione. 

Si tenga conto tuttavia che la distanza di 1 metro prevista per tali tipi di opere rispetto alla proprietà del vicino (la finestra o il balcone) può essere derogata in quei palazzi ove, per le caratteristiche costruttive, non può essere rispettata. È ciò che succede in quegli edifici ove gli appartamenti si trovano l’uno così vicino all’altro da non consentire il rispetto delle distanze previste dal codice civile.

Responsabilità per caduta o danni a terzi

Il proprietario del condizionatore è responsabile se questo non è fissato bene ai ganci e dovesse cadere. Potrebbe rispondere di omicidio colposo nel caso in cui questo dovesse causare un evento letale. È del proprietario del resto il compito di sottoporre periodicamente a controllo l’apparecchio e il suo ancoraggio al muro esterno. In ogni caso, laddove sia stata eseguita, da poco tempo, l’installazione o il controllo periodico da parte di una ditta terza, è possibile rivalersi su quest’ultima almeno per quanto attiene al risarcimento. 

In ogni caso la responsabilità è esclusa laddove si provi che il danno sia stato prodotto da caso fortuito, come ad esempio una scossa di terremoto: si deve trattare di un evento sottratto a qualsiasi prevedibilità da parte dell’uomo e pertanto inevitabile. 

 

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Pubblicato : 25 Ottobre 2022 16:00