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Chi è il preposto di un cantiere e quando è obbligatorio

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(@carlos-arija-garcia)
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Quali sono le responsabilità di questa figura prevista dalla legge quando ci sono determinati lavori sugli immobili. Compiti e sanzioni.

Tutti hanno sentito parlare di un «capo cantiere» o di un «direttore dei lavori». Ma chi è il preposto di un cantiere e quando è obbligatorio che ci sia?

La domanda se la deve porre soprattutto chi appalta un lavoro di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria nel proprio immobile o in un condominio. Anche perché, in qualità di committente, ha le sue responsabilità in materia di sicurezza. Quindi è un aspetto che va al di là della semplice curiosità perché si tratta di una figura professionale di rilievo e di tutto rispetto. Vediamo chi è il preposto in cantiere, di cosa si occupa e quando è obbligatoria la sua presenza.

Chi è il preposto in cantiere?

La figura del preposto in cantiere è contemplata nel Testo unico sulla sicurezza [1]. Il decreto legislativo identifica in lui «la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».

In altre parole, il preposto è l’incaricato di assumere, durante i lavori dell’impresa edile, le seguenti funzioni:

  • occuparsi della supervisione sulle attività dei lavoratori;
  • garantire l’attuazione operativa della sicurezza tra i lavoratori;
  • esercitare il controllo operativo del modo in cui vengono eseguiti i lavori;
  • assicurare iniziative di natura operativa per proteggere i lavoratori: ad esempio, può interrompere l’attività se avverte un pericolo per la salute di chi esegue le opere (dipendenti o autonomi esterni).

Passa, dunque, dal preposto la gestione della salute e della sicurezza nel cantiere, in quanto deve far rispettare quanto stabilito da tutti i piani che riguardano la tutela dei lavoratori.

Da tutto ciò si deduce, in parole semplici, che il preposto non è quello che deve dire a un muratore come deve intonacare una parete ma colui che deve intervenire se il muratore, nell’intonacare la parete, non osserva le misure di sicurezza e si mette, per assurdo, in bilico sul ponteggio.

Come viene nominato il preposto?

La nomina del preposto non deve per forza essere ufficializzata per iscritto. A tal proposito, le sue responsabilità gravano anche su chi, pur non essendo stato formalmente investito di questo ruolo, esercita nella pratica i suoi poteri giuridici.

Viene scelto, di norma, il lavoratore più anziano o più esperto, con maggiore esperienza, in grado di impartire delle direttive al resto della squadra.

C’è una formazione specifica per il preposto?

Chi viene scelto per svolgere la funzione di preposto in cantiere deve seguire per legge un corso specifico di formazione aggiuntiva della durata di otto ore, oltre a quella base di sedici ore necessaria per poter operare nei cantieri edili, considerati luoghi di lavoro ad alto rischio.

La formazione deve essere garantita dal datore di lavoro in azienda, con un aggiornamento periodico sui propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I corsi comprendono:

  • i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione dei rischi;
  • l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Quando è obbligatoria la presenza del preposto in cantiere?

Secondo il ministero del Lavoro, la presenza del preposto in cantiere non è sempre obbligatoria ma viene decisa dal titolare dell’impresa edile in base alla complessità e al rischio del lavoro da svolgere. Insomma, se si tratta di tirar su un tavolato, intonacare e stabilire, il rischio è limitato e la figura del preposto potrebbe risultare superflua. Ma se c’è da fare un lavoro di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione particolarmente impegnativo, con dei rischi potenziali concreti, il datore può decidere di impegnare un dipendente a questa funzione.

Secondo il Ministero, però, è opportuno che il preposto sia presente in cantiere ogniqualvolta sia necessario, ad esempio, montare o smontare un ponteggio o una gru, fare dei lavori di demolizione importanti o in altre opere che possono comportare un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il preposto è passibile di sanzioni?

Sulla sicurezza in un cantiere, di norma rispondono per le proprie competenze il committente e l’impresa. Ma, singolarmente, anche il preposto può andare incontro a pesanti sanzioni.

Nello specifico, può essere punito con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione delle norme che impongono di:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;
  • intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

È punibile con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione delle norme che impongono di:

  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

È punibile con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione delle norme che impongono di frequentare i corsi di formazione.

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Pubblicato : 26 Febbraio 2023 19:00