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Chi è il garante in un contratto di locazione?

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(@angelo-forte)
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Posso fare il garante in un contratto di locazione nel quale una mia conoscente figurerebbe come conduttrice (non avendo lei un lavoro stabile)?

E’ sicuramente possibile che un terzo assuma l’onere di garantire in proprio, nei confronti del locatore, il pagamento dei canoni di locazione (stiamo parlando, in sostanza, della fideiussione).

Non è la legge che disciplina i requisiti che deve possedere un soggetto (persona fisica o giuridica) per poter assumere questa veste nell’ambito dei rapporti contrattuali e, in particolare, relativamente ad un contratto di locazione.

E’ invece lasciato alla libera volontà delle parti, nel suo caso alla libera scelta di chi deciderà di affittare l’immobile alla sua conoscente, decidere se accettare che un terzo soggetto garantisca il pagamento del canone di locazione (ed anche di altre prestazioni alle quali il conduttore è contrattualmente obbligato) e quali requisiti debba possedere perché possa sottoscrivere il contratto di locazione assumendo quegli obblighi.

Questo vuol dire, in altre parole, che il locatore è libero di decidere se accettare o meno un garante.

Fatte queste premesse, aggiungo che è importante che la clausola contrattuale relativa al garante chiarisca:

  • quali obblighi il garante si assume (infatti oltre al pagamento del canone di locazione, può essere previsto che il garante sia obbligato anche al pagamento delle quote condominiali gravanti sul conduttore, delle spese di manutenzione poste a carico del conduttore dalla legge e dal contratto, di tutte le altre spese causate da inadempienze del conduttore come nel caso di danni arrecati all’immobile).

Inoltre, se nel contratto di locazione non è previsto l’obbligo della cosiddetta preventiva escussione del debitore principale (cioè del conduttore) allora questo vuol dire che il locatore, in caso di inadempienza del conduttore (ad esempio al pagamento del canone), potrà direttamente e subito rivolgersi al garante per ottenere da lui il pagamento senza dover prima tentare di ottenere anche forzosamente (per le vie legali cioè) dal conduttore quanto dovuto.

Infine preciso che di norma il garante, una volta che ha sottoscritto in questa veste il contratto di locazione, non può liberamente decidere di sciogliersi dagli obblighi che si è assunto a meno che il locatore non lo permetta e/o a meno che non sia stata inserita nel contratto un’apposita clausola di recesso a favore del garante (che stabilirà eventualmente le condizioni alle quali il garante potrà recedere dagli obblighi che si era assunto).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 16 Settembre 2023 18:45