Chi è abilitato a rilasciare l’APE?
Spetta a tecnici abilitati la redazione dei documenti attestanti la classe energetica degli edifici, ovvero l’indice di prestazione energetica globale degli immobili medesimi.
L’Attestato di prestazione energetica (Ape) è un documento che contiene tutte le informazioni relative alla prestazione energetica di un immobile, riportando la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’unità immobiliare per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e la produzione di acqua calda sanitaria.
L’edificio viene classificato in una delle 10 classi energetiche disponibili: dalla più bassa, la G, che ha l’indice peggiore, alla più alta, la A4. Un edificio in classe G è più energivoro, disperde il calore e le bollette di luce e gas sono molto alte, un edificio in classe A4, invece, disperde molto meno calore portando così ad usare meno gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e ad abbassare il costo delle bollette. Chi è abilitato a rilasciare l’Ape?
L’Ape può essere rilasciato solo da specifici soggetti certificatori. Peraltro, è la stessa legge ad indicare espressamente i requisiti professionali e i crediti di accreditamento dei professionisti o degli organismi ai quali affidare la certificazione energetica degli immobili [1].
La presentazione dell’Attestato di prestazione energetica è obbligatoria in molti casi come ad esempio nei trasferimenti di proprietà, anche a titolo gratuito, o nelle locazioni; per i nuovi edifici, a fine dei lavori e prima della richiesta dell’agibilità; per gli edifici già esistenti ad uso pubblico ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 metri quadrati; negli edifici già esistenti, qualora sia stata affidata a terzi la gestione degli impianti termici; nelle ristrutturazioni importanti.
Chi è abilitato a rilasciare l’Ape?
La legge individua essenzialmente due figure abilitate a rilasciare l’Ape in qualità di certificatori energetici. In particolare, si tratta di:
- tecnici abilitati, in possesso di determinati requisiti, che operano in veste di dipendenti di enti e di organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese società di ingegneria oppure come professionisti liberi o associati;
- società di servizi energetici (Esco – Energy Service Company).
I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o a un collegio professionale e devono essere abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Inoltre, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura;
- laurea magistrale in ingegneria – da LM-20 a LM-35, ossia aerospaziale, biomedica, chimica, civile, sistemi edilizi, dell’automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, ambiente e il territorio;
- laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- laurea magistrale scienza e ingegneria dei materiali;
- laurea magistrale scienze e tecnologie agrarie;
- laurea magistrale scienze e tecnologie della chimica industriale;
- laurea magistrale scienze e tecnologie forestali e ambientali;
- laurea specialistica in: architettura e ingegneria civile, ingegneria aerospaziale e aeronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell’automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, scienza e ingegneria dei materiali, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie della chimica industriale;
- laurea triennale in: ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali;
- laurea triennale in: disegno industriale, ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie agrarie e forestali;
- diploma di istruzione tecnica settore tecnologico in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia, elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica, costruzioni, ambiente e territorio, agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio;
- diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica;
- diploma di geometra;
- diploma di perito agrario o agrotecnico.
Per i tecnici in possesso di tali titoli, iscritti all’albo professionale ed abilitati all’esercizio della professione, non c’è l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ma possono redigere l’Ape direttamente.
I tecnici che non sono in possesso di tutti i requisiti e delle competenze prescritte dalla legge devono ottenere un attestato di frequenza con superamento dell’esame finale, relativo a uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Certificatori energetici: chi sono e da chi vengono nominati?
I certificatori energetici sono professionisti competenti in materia di efficienza energetica abilitati al rilascio dell’Ape. Vengono nominati direttamente dai committenti o dai proprietari degli immobili. Nei casi di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti, la nomina avviene prima dell’inizio dei lavori e va obbligatoriamente indicata nella pratica edilizia presentata in Comune.
Nella realizzazione degli edifici, i certificatori energetici partecipano con sopralluoghi in cantiere, controlli, verifiche strumentali anche in collaborazione con i direttori dei lavori.
Al fine di stabilire la prestazione energetica degli immobili, detti tecnici effettuano l’analisi energetica degli edifici tenendo conto di:
- caratteristiche degli infissi, pareti, sistemi di condizionamento dell’aria;
- tipologia degli impianti installati;
- eventuale presenza di sistemi di produzione di energia rinnovabile (ad esempio di pannelli solari).
Il costo per il rilascio di un Attestato di prestazione energetica varia a seconda delle caratteristiche degli edifici da certificare, delle metrature, delle zone nelle quali sono ubicati e dai tempi impiegati per la redazione.
Certificatori energetici: quali sono le responsabilità?
Le responsabilità dei certificatori energetici in caso di errore nella redazione dell’Ape sono diverse.
In particolare, dal punto di vista:
- amministrativo, se l’attestato non è veritiero o manca dei requisiti di volontarietà e consapevolezza, i certificatori energetici sono sanzionati con l’applicazione di una multa pari al 70% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale e la sospensione dall’ordine o dal collegio professionale al quale sono iscritti;
- civile, se l’Ape non è veritiero per negligenza, imperizia o errore di calcolo, i certificatori energetici sono tenuti al risarcimento dei danni causati involontariamente o con colpa;
- penale, se l’attestato non è veritiero o se il direttore dei lavori attesta falsamente la sua correttezza, per i certificatori energetici è prevista la reclusione fino a 1 anno e una multa fino a 516 euro.
I certificatori energetici non possono avere conflitti di interesse con progettisti, direttore dei lavori, produttori dei materiali, ecc. Per garantirne la neutralità rispetto al processo di progettazione e realizzazione degli edifici da certificare, devono allegare all’Ape, obbligatoriamente, una dichiarazione di indipendenza relativa all’assenza di conflitto di interessi e di coinvolgimento diretto o indiretto.
Sullo stesso argomento è consigliata la lettura dell’articolo “Ape: chi sono i tecnici abilitati”.
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