Chi deve aprire la successione?
Non vanno confuse l’apertura e la dichiarazione da fare all’Agenzia delle Entrate: qual è la differenza? Ci sono dei soggetti obbligati?
La dichiarazione di successione è l’atto che deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate dopo il decesso di un contribuente. Ci sono, come vedremo tra poco, dei soggetti che sono tenuti a faro, pena l’arrivo di sanzioni. Presentare questa dichiarazione, però, non significa accettare l’eredità: è possibile in un momento successivo rinunciare ala quota di patrimonio che legalmente spetterebbe. Ma chi deve aprire la successione?
In realtà, non va confusa l’apertura della successione con la dichiarazione di successione, per quanto la differenza, apparentemente, possa sembrare un banale dettaglio. L’apertura della successione avviene nel momento in cui c’è il decesso del contribuente. Dopodiché, ci sono 12 mesi di tempo per presentare la dichiarazione alle Entrate.
Quindi, è più opportuno parlare di chi, quando e come deve consegnare la dichiarazione al Fisco e non – come spesso succede – di chi deve «aprire» la successione.
A scanso di equivoci, l’articolo 456 del Codice civile stabilisce testualmente che «la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto». Si tratta, dunque, di un fatto automatico che avviene per legge, non di una pratica che qualcuno deve sbrigare.
Più nello specifico, l’apertura della successione significa che esiste un patrimonio (quello del defunto) di cui da un certo momento in poi (cioè dal momento del decesso) nessuno è in grado di rispondere. Da qui, la necessità che qualcuno subentri nei rapporti attivi e passivi che sopravvivono al defunto.
Cosa succede all’apertura della successione?
Una volta che si è verificato il decesso e che, quindi, si è aperta la successione automaticamente, iniziano a decorrere i 12 mesi entro i quali è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione:
- di persona;
- telematicamente, dal sito dell’Agenzia (agenziaentrate.gov.it);
- tramite un intermediario abilitato (ad esempio, un patronato).
La sede competente dell’Agenzia delle Entrate è quella ubicata nel territorio in cui è avvenuto il decesso e, quindi, l’apertura della successione. Chi abita all’estero e non può presentare la dichiarazione per via telematica, può farlo eccezionalmente a mezzo raccomandata a/r.
Chi presenta la dichiarazione di successione è tenuto a versare:
- le imposte ipotecarie e catastali;
- l’imposta di bollo;
- le tasse ipotecarie;
- i tributi speciali che si pagano in «autoliquidazione», ovvero che vengono autonomamente calcolate e versate dal contribuente, contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
Le somme autoliquidate possono essere pagate tramite:
- dichiarazione presentata direttamente dal dichiarante: il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente;
- dichiarazione presentata tramite intermediario abilitato: il pagamento deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dall’intermediario sul conto corrente del dichiarante;
- dichiarazione presentata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 oppure mediante addebito sul conto corrente.
Successivamente ai controlli effettuati dall’ufficio, il sistema dell’Agenzia delle Entrate, rilascia una ricevuta (con una copia semplice della dichiarazione di successione) contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante e di tutti i beneficiari indicati in dichiarazione. Questa copia è spesso necessaria per ottenere dalle banche il trasferimento dei depositi e conti correnti del defunto in favore degli eredi.
Chi deve presentare la dichiarazione?
Come spiegato sopra, è improprio domandarsi chi deve aprire la successione, poiché è un fatto automatico che avviene per legge al momento del decesso del contribuente. Vediamo, però, chi deve presentare la dichiarazione di successione. Si tratta di:
- chiamati all’eredità, cioè tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio del defunto oppure una sua quota;
- eredi, in quanto soggetti che hanno accettato, in modo espresso o tacito, l’eredità, il cui effetto risale al momento del decesso (data di apertura della successione);
- legatari, ossia i soggetti destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con testamento. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione;
- rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente: questo si verifica quando una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni; può essere così richiesto, al tribunale della sua ultima residenza o domicilio, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo la sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- gli amministratori dell’eredità, previsti in casi particolari come, ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione;
- i curatori dell’eredità giacente, nominati dal tribunale se il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.
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