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Che tipo di partita Iva ci sono?

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(@carlos-arija-garcia)
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Ordinario, semplificato, forfettario: i vari regimi fiscali e le loro particolarità.

Chiunque avvia un’attività professionale o autonoma e ceda beni o presti servizi nell’esercizio di impresa, arti o professioni è tenuto ad aprire la partita Iva. Tale attività, però, deve essere eseguita in maniera continuativa: chi svolge in manera autonoma un lavoro occasionale che procura, nell’anno civile, dei compensi non superiori a 5.000 euro, al netto di contributi non deve assolvere quest’obbligo.  Per chi, invece, deve rispettare quest’obbligo, che tipo di partita Iva ci sono?

I lavoratori autonomi e le imprese hanno a disposizione due tipi di partita Iva:

  • la partita in regime ordinario;
  • la partita in regime forfettario.

A sua volta, il regime ordinario può essere normale o semplificato. Quest’ultimo è riservato agli imprenditori che rientrano sotto una determinata soglia di guadagno.

La partita Iva in regime ordinario

Sono tenuti ad aprire la partita Iva in regime ordinario:

  • società di persone, ditte individuali o enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente, che nell’anno precedente hanno ottenuto un fatturato di almeno 400.000 euro per prestazioni di servizi, o di almeno 700.000 euro negli altri casi;
  • Spa, Srl, Sapa, cooperative, mutue assicuratrici;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno come scopo primario o secondario l’esercizio di attività commerciali;
  • trust con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato;
  • associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Il regime ordinario prevede una tassazione progressiva in base a 4 fasce di reddito, a cui corrispondono delle specifiche aliquote Irpef:

  • 23% per redditi fino a 15.000 euro
  • 25% per redditi tra 15.000 e 28.000 euro;
  • 35% per redditi da 28.000 e 50.000 euro;
  • 43% per redditi oltre i 50.000 euro.

Il titolare della partita Iva in regime ordinario è tenuto a conservare una serie di registri e libri contabili. Nello specifico, i registri:

  • Iva;
  • degli incassi e dei pagamenti;
  • dei beni ammortizzabili.

Inoltre:

  • il libro unico del lavoro, se ci sono dei dipendenti;
  • il libro giornale, che contiene i movimenti contabili;
  • il libro degli inventari;
  • i libri sociali e il bilancio di esercizio, se si tratta di una società.

Con il regime ordinario è possibile:

  • scalare fatture dei collaboratori;
  • scaricare spese legate all’attività (carburante, software e materiale per l’ufficio, corsi di formazione, ecc.);
  • accedere a bonus e incentivi.

Le persone fisiche e le imprese minori possono accedere al regime ordinario semplificato, a patto che abbiano ricavi inferiori a:

  • 000 euro se si ha un’attività di servizi;
  • 000 euro per le altre attività.

A differenza del normale regime ordinario, quello a contabilità semplificata richiede meno pratiche burocratiche, Ad esempio, è obbligatorio conservare «soltanto» l’eventuale libro unico del lavoro e i registri:

  • Iva;
  • degli incassi e dei pagamenti;
  • dei beni ammortizzabili.

La partita Iva in regime forfettario

In alcuni casi è possibile fruire del regime fiscale forfettario per avere meno tasse da pagare quando si apre la partita Iva. In pratica, questo regime consente di pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef agevolata al 15% oppure al 5% per i primi cinque anni se si avvia una nuova attività.

Per poter beneficiare del regime forfettario, occorre che i ricavi o i redditi annuali non superino il limite totale fissato dal 2023 in 85.000 euro. Inoltre, è stata introdotta una clausola antielusione a 100.000 euro per i ricavi o compensi. Il superamento di quest’ultimo limite porta all’esclusione immediata dal regime agevolato.

Chi applica il regime forfettario non addebita l’Iva in fattura e non liquida l’imposta. Il soggetto è quindi esonerato da:

  • presentazione della dichiarazione Iva;
  • registrazione corrispettivi;
  • fatture emesse e ricevute.

Le semplificazioni sono tuttavia parziali in alcuni casi in quanto, a partire dal 1° luglio 2022, è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato i tempi per l’ingresso nell’obbligo di fatturazione elettronica:

  • dal 1° luglio 2022 in caso di ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente e quindi nel 2021;
  • dal 1° gennaio 2024 in tutti gli altri casi.
 
Pubblicato : 29 Aprile 2023 16:00