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Che succede se sono contumace e non mi costituisco in causa?

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(@mariano-acquaviva)
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Contumacia: l’onere della prova e la non contestazione, la costituzione in processo, le conseguenze sull’esito del giudizio. Cos’è la contumacia penale?

Se hai ricevuto la notifica di un atto di citazione sarebbe opportuno che tu ti costituisca in giudizio con un avvocato per difendere le tue ragioni. Questa attività, per quanto consigliata, non rappresenta però un obbligo, in quanto la legge ti consente di rimanere assente: è proprio questa la contumacia del convenuto, ossia la deliberata scelta di non presenziare al processo e di non farsi difendere da un procuratore. Ma quali sono le conseguenze di questo comportamento? Che succede se sono contumace e non mi costituisco in causa?

Ebbene, sin da subito va detto la contumacia ha degli effetti precisi che potrebbero determinare l’esito del procedimento in senso sfavorevole al convenuto che non si è voluto costituire. Il contumace, infatti, rinuncia a qualsiasi tipo di difesa, un po’ come se andasse in guerra senza armi né protezione.

La scelta di restare contumace, però, non significa che si andrà necessariamente incontro a una sconfitta: sebbene l’assenza di qualsiasi tipo di difesa potrebbe risultare decisiva, la legge stabilisce pur sempre che l’onere della prova incombe in capo all’attore, cioè a colui che per primo ha agito in giudizio, con la conseguenza che questi non è mai esonerato dal dover dimostrare i fatti che sono a fondamento delle proprie ragioni. Prosegui nella lettura se ne vuoi sapere di più.

Quando viene dichiarata la contumacia?

Prima di dichiarare la contumacia (il che avviene di norma alla prima udienza), il giudice deve verificare la regolarità della citazione in giudizio del convenuto e, quindi, la ritualità della notifica: difatti, se quest’ultima non è avvenuta nelle forme corrette o all’indirizzo giusto, non si potrebbe avere contumacia.

Se ci sono difetti di notifica (ad esempio, l’atto è stato inviato a un indirizzo sbagliato) all’attore viene allora ordinata la rinnovazione della notifica e, se non vi adempie correttamente, il giudice dichiara estinto il processo.

Ecco perché la contumacia è quasi sempre frutto di una scelta (obbligata o spontanea): la parte contumace decide di essere assente dal processo, non partecipa al suo sviluppo e alle sue attività.

La contumacia viene quindi dichiarata solamente se la notifica al convenuto è stata regolare, cioè se il destinatario dell’atto è stato messo nelle condizioni di apprendere del processo intrapreso contro di lui, cosicché la scelta di non costituirsi sia stata libera e consapevole.

È possibile costituirsi tardivamente?

La contumacia può durare per tutto il processo o soltanto per parte di esso. Il convenuto dichiarato contumace può infatti costituirsi in giudizio in ogni momento fino all’ultima udienza.

Ovviamente, in tal caso la parte non può chiedere che il processo ricominci da capo, ma dovrà accettare la causa nello stato in cui si trova, essendole precluse tutte le attività difensive relative alle fasi processuali già conclusesi.

Contumacia e assenza: differenza

Attenzione: la contumacia non va confusa con la mancata comparizione in udienza della parte costituita (cosiddetta assenza).

Se Tizio si costituisce in causa, ma il suo avvocato, per una ragione o per un’altra, non è presente a un’udienza (per esempio, perché si è dimenticato o è ammalato) non si ha contumacia, ma semplice assenza. La parte resta, quindi, completamente assistita dal proprio difensore che, tuttavia, per quella singola udienza non ha potuto “dire la sua” a verbale.

Cos’è la rimessione in termini?

Se il convenuto dichiarato contumace si costituisce nel corso del giudizio dimostrando che la mancata costituzione deriva da una causa a lui non imputabile, può chiedere al giudice di essere ammesso a compiere anche le attività che gli sarebbero precluse. Si parla in questo caso di rimessione in termini [2].

Si pensi al convenuto che, essendo ricoverato in ospedale, non ha potuto costituirsi per motivi di forza maggiore.

Se invece il giudice, per errore, dichiara la contumacia pur in presenza di una notifica viziata, tutto il processo è nullo.

La contumacia è ammissione di responsabilità?

Contrariamente a quanto potrebbe pensarsi, chi sceglie di restare contumace non ammette, tacitamente, le affermazioni e contestazioni della controparte, la quale, pertanto, resta obbligata a dimostrare che ciò che sostiene nel proprio atto è fondato.

Questo tecnicamente significa che la contumacia non introduce deroghe al principio dell’onere della prova, non solleva cioè l’attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce.

Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice.

Non si può quindi attribuire alla contumacia in sede civile un valore di ammissione delle ragioni della controparte [1].

La contumacia rappresenta un comportamento neutrale al quale non può essere attribuito il valore di una confessione e comunque di mancata contestazione dei fatti addotti dalla controparte. Quest’ultima resta infatti sottoposta all’onere di provare la propria tesi.

Il giudice allora non deve prendere la scorciatoia di utilizzare la contumacia per arrivare a una decisione obbligata; egli deve invece verificare se la parte non contumace ha dimostrato a sufficienza, con adeguati elementi di prova, le proprie pretese in giudizio.

Com’è tutelato il contumace?

La legge predispone una tutela del contumace per evitare che egli ignori l’eventuale allargamento dell’oggetto del processo, attraverso la proposizione di domande nuove o riconvenzionali o di atti istruttori che richiedono una sua personale attività.

L’attore deve quindi notificare personalmente al contumace alcuni atti entro il termine fissato dal giudice, in deroga alla regola generale per cui gli atti del processo contumaciale si considerano comunicati in cancelleria.

Ad esempio, se l’attore ha chiesto l’interrogatorio formale del convenuto contumace, a quest’ultimo dovrà essere appositamente notificato il provvedimento del giudice (in genere, si tratta del verbale d’udienza) con cui viene stabilita la data in cui si procederà a tale adempimento. Lo stesso dicasi per il giuramento o per l’eventuale presenza di una domanda riconvenzionale.

Allo stesso modo, la sentenza pronunciata in contumacia va notificata direttamente alla parte che ha deciso di non costituirsi in giudizio, così da metterla al corrente della pronuncia [3].

La contumacia nel processo penale

La contumacia nel processo penale funziona in maniera un po’ diversa. Secondo la legge, nessun imputato può rinunciare alla difesa, con la conseguenza che, se non si nomina un difensore di fiducia, il giudice ne assegna uno d’ufficio.

Il contumace nel processo penale, quindi, è colui che volontariamente non si presenta all’udienza; a differenza del giudizio civile, però, l’imputato assente avrà comunque un avvocato (d’ufficio) a difenderlo.

In pratica, mentre la contumacia civile è una vera e propria rinuncia alla difesa, la contumacia penale è “meno pericolosa” in quanto l’imputato avrà comunque la garanzia di essere assistito da un difensore scelto dal giudice.

Tecnicamente, nel processo penale non si parla di contumacia ma di “assenza”; il contumace è quindi l’assente, cioè l’imputato che, pur essendo stato avvisato del processo a suo carico, ha deciso consapevolmente di non comparire.

Come nella contumacia civile, l’imputato assente può sempre decidere di “redimersi” è di presentarsi in una delle udienze successive alla prima.

È quindi evidente che le conseguenze della contumacia sono molto più gravi nel giudizio civile che in quello penale: in quest’ultimo, infatti, c’è pur sempre un avvocato a difendere la parte rimasta volontariamente assente.

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Pubblicato : 7 Dicembre 2022 12:50