Che succede se si affida l’auto a chi ha la patente revocata?
Quali sono le conseguenze legali per il proprietario che affida la propria macchina a una persona senza patente o con patente revocata? Ecco le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.
Il Codice della strada stabilisce regole precise per i proprietari di veicoli e per coloro che li conducono. Un aspetto particolarmente importante riguarda la situazione in cui un veicolo viene affidato a una persona che non può guidare. Vediamo allora che succede se si affida l’auto a chi ha la patente revocata o non l’ha mai conseguita.
Responsabilità civile per chi presta l’auto
In linea generale, il proprietario dell’auto è responsabile in solido con il conducente per i danni da questi arrecati, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Lo stabilisce l’articolo 2054 del Codice civile. Il danneggiato, quindi, può scegliere di agire indifferentemente contro uno di tali soggetti.
La prova che esonera il titolare del mezzo dalla responsabilità è particolarmente difficile: richiede la dimostrazione che siano stati concretamente adottati tutti mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.
In ogni caso, il più delle volte, il proprietario viene comunque coperto dalla polizza assicurativa rc-auto, a meno che il mezzo non venga utilizzato per scopi illeciti (ad esempio una gara in velocità o per sfondare la vetrina di un negozio).
Quanto alla responsabilità penale, questa ricade unicamente sul conducente: si pensi al caso di lesioni o all’omicidio stradale.
Responsabilità amministrativa per chi presta l’auto a chi ha la patente revocata
Dal 2016, la guida senza avere conseguito la corrispondente patente – o comunque senza quest’ultima, perché revocata o non rinnovata per mancanza dei prescritti requisiti fisici e psichici – non è più reato. Tale condotta, infatti, è stata depenalizzata e costituisce un illecito amministrativo. Pertanto, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria da 5.100 a 30.599 euro.
Solo in caso di recidiva nel biennio della violazione tale comportamento diventa reato e si applica la pena dell’arresto fino a un anno e la confisca amministrativa del veicolo (art. 116, comma 15, Codice della strada). La competenza per il procedimento penale è del Tribunale in composizione monocratica.
A prescindere poi dal fatto che l’illecito sia amministrativo o penale, la reiterazione della guida senza patente determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa. Infatti, la recidiva menzionata nel comma in questione deve essere intesa nel senso generale indicato dal Codice della strada, di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito, non necessariamente nel biennio.
Responsabilità del proprietario dell’auto prestata a chi ha la patente revocata
Vediamo ora cosa rischia il proprietario della macchina per averla prestata a chi non aveva la patente o gli era stata revocata. In tal caso, ai sensi dell’art. 116, comma 14 del Codice della strada, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 397 a 1.592 euro per l’incauto affidamento.
Per evitare quest’ultima, il titolare del mezzo deve dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e quindi di aver adottato tutte le opportune misure rivolte a evitare l’apprensione del mezzo (ad esempio aver custodito le chiavi dell’auto in un luogo sicuro, non accessibile).
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