forum

Che succede se la s...
 
Notifiche
Cancella tutti

Che succede se la sanzione disciplinare è fuori termine?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
73 Visualizzazioni
(@valentina-azzini)
Post: 139
Reputable Member Registered
Topic starter
 

Il procedimento disciplinare è scandito da tempi ben precisi, il cui mancato rispetto determina la nullità del procedimento stesso e della sanzione eventualmente comminata al dipendente.

Hai ricevuto una contestazione disciplinare e, dopo aver reso le giustificazioni all’azienda, sei stato sanzionato. La comunicazione della sanzione è avvenuta dopo molto tempo, così ti chiedi se questo comportamento sia legittimo. L’azienda ti aveva dato un termine ben preciso per giustificare la condotta contestata, pertanto ti domandi se anche il datore non debba rispettare dei tempi precisi per valutare le tue motivazioni e sanzionarti, se trascorso inutilmente un certo numero di giorni le tue giustificazioni possano considerarsi accolte.

Ebbene, come il dipendente, anche il datore deve rispettare tempi ben precisi nel corso del procedimento disciplinare, sia in fase di avvio del procedimento stesso sia in fase sanzionatoria. Come sono regolati allora i tempi del procedimento e che succede se la sanzione disciplinare è fuori termine? Vediamolo in questa breve guida.

I doveri del lavoratore

Il lavoratore, dal momento della conclusione del contratto di lavoro, è sottoposto al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro. Ciò significa che il dipendente deve svolgere le proprie mansioni seguendo le indicazioni fornite dall’azienda, nel rispetto delle disposizioni del regolamento aziendale e delle norme di legge, comprese quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, ogni dipendente ha il dovere di obbedire al datore, di essergli fedele, evitando di tenere comportamenti che danneggino l’azienda, la sua immagine e la produzione; deve altresì evitare di operare con altre imprese concorrenti e di divulgare informazioni riservate aziendali.

Qualora il lavoratore abbia un comportamento contrario ai propri doveri, sarà passibile di sanzione disciplinare.

Il procedimento disciplinare

Prima di sanzionare il dipendente, il datore dovrà intraprendere un vero e proprio iter, con fasi e tempi ben scanditi, detto procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è regolato dall’art. 7 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva di categoria e consta di tre fasi:

  • la contestazione di addebito;
  • le giustificazioni;
  • la sanzione disciplinare.

La contestazione disciplinare

La contestazione di addebito o contestazione disciplinare rappresenta l’atto di apertura del procedimento disciplinare. Essa consiste in una comunicazione che l’azienda deve trasmettere al lavoratore, a mani o a mezzo raccomandata a.r., e che deve contenere la precisa descrizione della mancanza che si ritiene il dipendente abbia commesso e l’indicazione delle norme di legge, regolamento o CCNL che si assumono violate.

La contestazione deve essere tempestiva, ossia deve essere redatta nell’imminenza del fatto contestato o della sua scoperta e specifica, indicando precisamente fatti, date e norme violate: questo sia a dimostrazione della rilevanza che per il datore ha il comportamento tenuto dal dipendente, sia per consentire a quest’ultimo di potersi difendere, ricordando meglio l’accaduto e sapendo esattamente di cosa debba rispondere.

Le giustificazioni

Nella contestazione disciplinare deve essere indicato l’invito al lavoratore a rendere le proprie giustificazioni entro un termine non inferiore a 5 giorni, o se più favorevole, al diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva (ad es. il CCNL Scuole private laiche stabilisce un termine a difesa non inferiore a 10 giorni).

Il lavoratore potrà rendere le giustificazioni oralmente o per iscritto e personalmente, oppure con l’assistenza di un sindacato o di un legale cui abbia conferito mandato.

La sanzione disciplinare

Ricevute le giustificazioni, il datore potrà decidere se accoglierle, archiviando così il procedimento, oppure rigettarle e comminare la sanzione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono tassative, ciò significa che possono essere applicate solo quelle tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva e devono essere proporzionate alla gravità del fatto contestato.

In base alla loro gravità, le sanzioni disciplinari si sostanziano in:

  • richiamo verbale;
  • richiamo scritto;
  • multa;
  • sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
  • licenziamento.

Anche l’inflizione della sanzione disciplinare dovrà rispettare tempi ben precisi, sia per dare certezza al procedimento, che per dimostrare quanto sia stata rilevante per l’azienda la mancanza commessa dal lavoratore.

I tempi di applicazione della sanzione disciplinare sono regolati solo dalla contrattazione collettiva, che stabilisce entro quanti giorni dallo spirare del termine per rendere le giustificazioni essa debba essere comminata.

Ad es. Il CCNL Commercio Pubblici Esercizi stabilisce che la sanzione debba essere comunicata entro 15 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per rendere le giustificazioni.

Anche la sanzione deve essere portata a conoscenza del lavoratore con comunicazione scritta a mani o a mezzo raccomandata a.r.

Il mancato rispetto del termine per l’irrogazione della sanzione rende nullo il procedimento e la sanzione stessa. Si ritiene infatti per pacifica giurisprudenza che, se la sanzione non viene inflitta nei termini previsti dal CCNL, le giustificazioni del lavoratore si presumono accolte e il procedimento disciplinare archiviato.

Il termine non subisce modifiche in caso di mancato ritiro da parte del lavoratore della raccomandata contenente la contestazione disciplinare: dal momento in cui viene lasciato dal portalettere l’avviso di mancata consegna nella cassetta postale del lavoratore, decorrono sia i giorni per rendere le giustificazioni, sia il conseguente termine per sanzionare. Infatti, è cura del dipendente comunicare eventuali variazioni di residenza ed eventuali spostamenti, anche al fine di non essere penalizzato in caso di mancata ricezione di missive da parte dell’azienda.

 
Pubblicato : 7 Agosto 2023 13:30