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Che succede se il Prefetto non risponde al ricorso?

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(@raffaella-mari)
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Ricorso al Prefetto: termini per la risposta e silenzio-assenso. 

Contro le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, il trasgressore può presentare ricorso al Prefetto per ottenere l’annullamento del provvedimento. Si tratta di uno strumento molto efficace che consente di tutelare i propri diritti e far valere le proprie ragioni contro un atto amministrativo ritenuto ingiusto o illegittimo. Tuttavia, può accadere che la risposta del Prefetto tardi ad arrivare o non arrivi affatto, lasciando il cittadino nella totale incertezza e privandolo di una tutela concreta.

In questo articolo ci occuperemo di verificare che succede se il Prefetto non risponde al ricorso. Vedremo quali sono i termini di risposta previsti dalla legge e quali le conseguenze in caso di mancata risposta: se cioè il suo silenzio può ritenersi come un tacito accoglimento del ricorso o invece come un rigetto. Inoltre, saranno analizzati gli strumenti giuridici a disposizione del ricorrente per far valere i propri diritti. Ma procediamo con ordine. 

Cos’è il ricorso al Prefetto?

A regolare la procedura del ricorso al Prefetto è la legge 689/1981. Il ricorso al Prefetto può essere presentato tutte le volte in cui lo prevede la legge. Di regola lo si propone contro gli atti della pubblica amministrazione e, in particolare, contro le sanzioni irrogate dalla polizia (municipale o di Stato) o dai carabinieri. Serve per ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo senza dover far ricorso al giudice 

Il più delle volte il ricorso al Prefetto viene utilizzato contro le multe stradali, ma esso è valido anche contro le altre sanzioni amministrative come, ad esempio, gli atti osceni in luogo pubblico, gli atti contrari alla pubblica decenza, l’emissione di assegni a vuoto e così via.

Come avremo modo di vedere, la mancata risposta del Prefetto al ricorso si considera “silenzio-assenso”

Come si fa il ricorso al Prefetto?

Fare un ricorso al Prefetto è assai semplice. Lo può fare lo stesso trasgressore senza bisogno dell’assistenza di un avvocato. Inoltre la procedura è informale, non richiede la partecipazione a udienze e, soprattutto, si risolve nell’invio del ricorso stesso cui fa seguito la risposta dell’autorità. 

Per fare il ricorso al Prefetto è necessario indicare: 

  • gli estremi del provvedimento contestato (numero, data, località, organo accertatore, estremi del trasgressore, oggetto della contestazione);
  • i motivi per cui il provvedimento si ritiene illegittimo: bisogna cioè argomentare le ragioni di fatto e/o giuridiche che hanno invalidato l’atto. 

Il ricorso poi va inviato tramite raccomandata a/r alla Prefettura (nel caso delle multe stradali, come vedremo a breve, è altresì possibile inviare il ricorso al Prefetto tramite l’organo accertatore).

Fatto ciò bisognerà attendere la risposta nei termini indicati dalla legge e che vedremo qui di seguito.

Ricorso contro multe al Prefetto 

Nel caso delle multe stradali, il trasgressore ha due alternative:

  • fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione;
  • fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione.

Il ricorso al giudice è soggetto al contributo unificato di 43 euro (per multe superiori a 1.033 euro va aggiunta una marca da bollo da 27 euro), ma si ha la garanzia di una decisione assunta da un organo tecnico, terzo e imparziale. Bisogna comunque partecipare alle udienze, non necessariamente con un avvocato.

Il ricorso al Prefetto è gratuito e non sono previste udienze. Tuttavia è bene ricordare che il Prefetto è un organo della stessa Pubblica Amministrazione contro cui si fa ricorso.

Chi propone ricorso rinuncia alla possibilità di pagare con lo sconto del 30% nei primi cinque giorni. 

Per inviare il ricorso contro una multa stradale al Prefetto ci sono due opzioni:

  • spedire il ricorso direttamente alla Prefettura: in tal caso la risposta deve essere spedita dalla Prefettura entro 210 giorni;
  • spedire il ricorso all’organo che ha accertato l’infrazione (ad esempio la municipale) che si curerà poi di inoltrarlo al Prefetto: in tal caso la risposta deve essere spedita dalla Prefettura entro 180 giorni.

Ricorso contro multe: che succede se il Prefetto non risponde?

Se il Prefetto non risponde nei termini anzidetti (210 giorni per i ricorsi inoltrati direttamente al Prefetto; 180 giorni per quelli invece inviati all’organo accertatore), il ricorso si considera accolto e, di conseguenza, il verbale annullato. Non è quindi necessario un ulteriore provvedimento che confermi lo sgravio dell’atto illegittimo. 

L’automobilista quindi non sarà più tenuto a pagare la contravvenzione stradale. 

Lo stesso discorso vale in caso di ritardata risposta: se cioè la Prefettura fa pervenire la risposta al ricorso oltre i 210 o 180 giorni, il ricorso si considera comunque accolto e il verbale annullato. Attenzione però: ai fini del corretto conteggio dei giorni bisogna verificare la data di spedizione della risposta da parte della Prefettura e non già quella in cui l’atto pervenire alla residenza del destinatario. Quindi conta il timbro postale (ricavabile dal codice a barre stampato sulla busta della raccomandata). 

Che succede se il Prefetto rigetta il ricorso?

Se il Prefetto risponde nei termini e rigetta il ricorso, lo fa con una ordinanza che condanna l’automobilista a pagare un importo superiore a quello dell’iniziale verbale, pari cioè al doppio del minimo edittale.

Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto è comunque possibile fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, eventualmente sollevando le stesse contestazioni che la Prefettura ha ritenuto di rigettare. 

Ricorso contro sanzioni amministrative: che succede se il Prefetto non risponde?

Come anticipato in apertura, il ricorso al Prefetto può essere presentato anche contro sanzioni amministrative diverse dalle comuni multe stradali. Si pensi agli atti contrari alla pubblica decenza (ad esempio l’atto di urinare in luoghi pubblici) o agli atti osceni in luogo pubblico (ad esempio la coppietta che si apparta in auto). 

L’articolo 16, n. 1, della legge 689/1981 (cosiddetta legge di depenalizzazione) dispone, per la violazione commessa, il pagamento in misura ridotta pari a un terzo della sanzione massima prevista. 

Il pagamento dev’essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata oppure, in mancanza di questa, dalla notifica del verbale.

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, l’interessato può presentare proprie osservazioni al Prefetto a ricevere il rapporto dovuto dall’agente che ha rilevato la violazione. Il Prefetto, se ritiene fondate e condivisibili le osservazioni dell’interessato, dispone l’archiviazione degli atti, che comunica all’organo che ha riscontrato la violazione e redatto il rapporto; diversamente, dispone con ordinanza motivata qual è la somma dovuta dal trasgressore ed emette ingiunzione di pagamento.

Il Prefetto deve rispondere al ricorso entro 210 giorni.

La tempistica per la “risposta” del prefetto si ricava dalla sommatoria di varie scadenze: le osservazioni ricevute dall’interessato sono trasmesse dal Prefetto all’organo accertatore entro 30 giorni; questi dispone di ulteriori 60 giorni per restituire al Prefetto gli atti con le proprie deduzioni; dalla restituzione degli atti, il prefetto ha altri 120 giorni per emettere l’ordinanza, altrimenti il ricorso si intende accolto. In totale, quindi, 210 giorni. 

Se il Prefetto rigetta il ricorso emette, anche in questo caso, un’ordinanza-ingiunzione al pagamento di una sanzione pari al doppio del minimo edittale.

L’ordinanza dev’essere notificata al ricorrente nel termine di 150 giorni dalla emissione.

L’interessato, pertanto, deve attendere 360 giorni per sapere con certezza se il ricorso è stato accolto o meno.

Contro l’ordinanza-ingiunzione è ammesso ricorso al giudice nel termine di 30 giorni. 

Se il Prefetto non risponde entro tale termine il ricorso si considera accolto: vale anche in questo caso la regola del silenzio assenso. 

Il diritto a esigere il pagamento della sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni.

 
Pubblicato : 1 Marzo 2023 10:30