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Che significa fa piena prova?

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(@angelo-greco)
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Scopriamo quali sono le prove nel processo, il valore che esse hanno e il significato del concetto di “piena prova” in ambito giuridico.

Nel corso di un processo civile o penale, la prova è fondamentale per accertare la verità dei fatti e, dunque, per determinare l’esistenza di un diritto e della relativa lesione. Tra le diverse tipologie di prove, alcune assumono un valore più elevato, come quelle che “fanno piena prova”. In questo articolo vedremo che significa “piena prova”, se e come è possibile contestarla e quali sono le implicazioni processuali. Ma procediamo con ordine.

Che valore hanno le prove in un processo?

Non tutte le prove hanno la stessa efficacia.

Sicuramente quella meno “forte” ai fini processuali è la prova testimoniale. Dal momento che il testimone è suggestionabile o potrebbe avere una rappresentazione errata dei fatti (tutti possiamo sbagliare anche dinanzi all’evidenza), il legislatore ha stabilito che le dichiarazioni del testimone sono liberamente valutabili dal giudice secondo il suo “prudente apprezzamento”. Quindi il magistrato, interrogando il teste, valuta se questi ha mantenuto memoria dei fatti, se ha una visione obiettiva degli stessi, se è equidistante verso le parti in giudizio o se sta mentendo (nel qual caso trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per l’incriminazione penale per il reato di falsa testimonianza).

Non conta quindi il numero dei testimoni di cui una persona può avvalersi, ma quanto questi risultino credibili e genuini. Si può vincere una causa anche con un testimone.

Poi ci sono le prove documentali. Queste si distinguono in:

  • atti pubblici, ossia gli atti redatti da pubblici ufficiali (notai, poliziotti, medici del Servizio sanitario pubblico, insegnanti, ecc.);
  • scritture private, ossia gli atti redatti da privati cittadini senza alcun’assistenza di un pubblico ufficiale (si pensi a un banale contratto).

L’atto pubblico ha un valore superiore alla scrittura privata. Difficilmente, infatti, si può contestare la firma messa su un contratto di compravendita o su un mutuo redatto dinanzi a un notaio. Ed è molto complicato affermare che un poliziotto, che in un verbale ha dichiarato di aver visto il conducente guidare col cellulare in mano, in realtà sta dicendo una bugia o non ha visto bene.

Ecco perché si dice che l’atto pubblico vincola il giudice a meno che la dichiarazione del pubblico ufficiale non viene contestata con un apposito procedimento civile, chiamato “querela di falso”. Questo maggiore valore probatorio viene detto appunto “piena prova”. L’espressione corretta è che «l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso». Non ti preoccupare se ancora non hai compreso che significa piena prova: ci ritorneremo tra brevissimo.

La scrittura privata non ha questo valore: chiunque infatti può contestare la firma su un foglio che ritiene non essere la sua. Spetterà in questo caso alla controparte dimostrare il contrario. Ma se la scrittura privata viene riconosciuta da colui che l’ha firmata, allora anch’essa ha lo stesso valore dell’atto pubblico e non può essere più contestata.

Poi, tra le prove, troviamo la confessione e il giuramento. Anche queste vincolano il giudice: quest’ultimo non può cioè attribuire a tali dichiarazioni un valore diverso o stabilire che le stesse sono falsate. Anch’esse fanno piena prova.

Invece le fotografie, le fotocopie, le registrazioni video o audio fanno piena prova solo se non sono contestate dalla controparte contro cui sono prodotte. Ma in questo caso è necessaria non una generica contestazione: bisogna suggerire al giudice le ragioni per cui tali riproduzioni non sono genuine.

Cosa significa “piena prova”?

Possiamo trarre le prime conclusioni. Dire che un documento o una dichiarazione fa piena prova significa che vincola il giudice nella decisione: quest’ultimo cioè non può decidere il valore da dare a tale prova, come avviene con la testimonianza.

Bisogna a questo punto fare una precisazione. Gli atti pubblici (ad esempio i rogiti notarili, le ricevute di consegna dei postini, i verbali del pronto soccorso, le multe stradali, ecc.) fanno “piena prova” fino a querela di falso, ossia salvo prova contraria che deve dare la parte interessata attraverso un procedimento ad hoc (che, come detto, si chiama “querela di falso” e che richiede prove inconfutabili).

Invece, la testimonianza e il giuramento decisorio vincolano il giudice e non ammettono prova contraria.

La scrittura privata, come una compravendita, non fa piena prova a meno che non venga riconosciuta dalla parte che l’ha sottoscritta e contro cui essa viene prodotta. Ad esempio, se firmi un contratto e riconosci che la firma è tua, non potrai, in un secondo momento, affermare il contrario. Dunque, quel contratto fa piena prova della sua esistenza e del regolamento di interessi che hai accettato sottoscrivendolo.

La testimonianza non fa mai piena prova, a meno che – come visto – non rappresenti una ammissione di responsabilità resa dalla stessa parte in causa (in quel caso si parla di confessione).

La “piena prova” assume un ruolo fondamentale nel processo civile e penale, in quanto consente di raggiungere un elevato grado di certezza sulla veridicità dei fatti. La sua efficacia probatoria facilita il lavoro del giudice e contribuisce a una più rapida e giusta definizione del processo.

 
Pubblicato : 19 Marzo 2024 10:00