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Che diritti ha il convivente del genitore sulla casa in usufrutto?

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(@angelo-greco)
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Cosa fare se la compagna del padre defunto non vuole lasciare l’abitazione ove conviveva con il defunto.

Il padre di un nostro lettore vive all’interno di un appartamento in forza di un diritto di usufrutto. Con lui abita una compagna la quale ha la residenza altrove. Il lettore ci chiede cosa potrebbe succedere alla morte del padre. Che diritti ha il convivente del genitore sulla casa in usufrutto?

In linea generale, il cosiddetto diritto di abitazione spetta solo al coniuge del proprietario dell’immobile, anche qualora dovesse rinunciare all’eredità. Tale diritto, che spetta sulla casa familiare, quella cioè che prima era dimora abituale della coppia, permane fino alla morte del coniuge superstite.

La legge tuttavia offre una protezione anche al partner non sposato, purché tra questi e il de cuius si fosse instaurata una convivenza stabile, ossia more uxorio. Egli infatti ha un diritto di abitazione di durata pari a quella della convivenza, che non può essere comunque inferiore a 2 anni e superiore a 5. Quindi, in ogni caso, al sesto anno l’immobile torna agli eredi che potranno eventualmente procedere alla sua divisione materiale, alla vendita o all’utilizzo personale.

Le cose però vanno diversamente se il genitore aveva solo un diritto di usufrutto sull’immobile, essendosi già spogliato della nuda proprietà (a seguito di vendita o di donazione). Il diritto di usufrutto infatti non è cedibile e non cade in successione. La durata dello stesso non può essere superiore alla vita dell’usufruttuario (salvo diversa previsione nel contratto costitutivo dell’usufrutto stesso, laddove dovessero essere previste le clausole dell’«usufrutto congiuntivo» o «successivo». Leggi sul punto Quando l’usufrutto va in successione).

Dunque, se il genitore usufruttuario vive nella casa con una compagna, anche se stabile e convivente more uxorio, quest’ultima non può vantare alcun diritto di abitazione sull’immobile alla morte del primo. Gli eredi potranno imporre quindi lo sgombero dei locali, dando un congruo termine per trovare una sistemazione alternativa (ad esempio un paio di settimane).

Nell’ipotesi in cui il convivente non dovesse andare via bonariamente, gli eredi potranno agire nei suoi confronti con un’azione di occupazione senza titolo ottenendo dal giudice un provvedimento d’urgenza per la restituzione immediata del possesso del bene. Naturalmente sarà necessario un avvocato, ma il giudizio avrà tempi più brevi rispetto a quello ordinario. L’azione contro il possessore tuttavia implica accettazione tacita dell’eredità. Chi la esercita quindi non potrà più effettuare la rinuncia e sarà responsabile dei debiti del defunto, pro quota.

 
Pubblicato : 21 Agosto 2024 09:45