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Che cos’è l’interdizione legale?

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(@carlos-arija-garcia)
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Quando e come viene decisa la nomina di un tutore che si occupa degli affari di una persona con problemi di natura psichica. La differenza con l’inabilitazione.

Potrebbe sembrare un gesto di dispetto, invece è tutto il contrario: chiedere l’interdizione legale per un soggetto con una menomazione psichica più o meno grave è una scelta che mira a proteggerlo da sé stesso, in modo da evitare possibili azioni da parte sua contro il proprio patrimonio o contro quello degli altri. Ma che cos’è l‘interdizione legale? E quale differenza c’è tra interdizione e inabilitazione?

L’interdizione legale è un procedimento «di volontaria giurisdizione» con cui una persona viene dichiarata incapace perché si trova in uno stato di abituale infermità mentale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche. Si rende, dunque, necessaria per lui la presenza di una persona appositamente incaricata di rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici.

Non importa se il diretto interessato presenta isolati intervalli di lucidità: rileva lo stato di incapacità duraturo nel tempo e attuale, cioè presente e accertato al momento della pronuncia, anche se discontinuo.

Per l’interdizione è sufficiente accertare un’alterazione delle facoltà intellettive o volitive che determini una totale incapacità o inattitudine di provvedere a sé stesso e ai propri interessi patrimoniali o a quelli che riguardano tutti gli atti della vita quotidiana, come la cura della propria persona e l’adempimento dei doveri familiari e sociali.

L’interdizione legale può essere richiesta nei confronti di:

  • una persona maggiorenne;
  • un minorenne emancipato;
  • un minorenne non emancipato che abbia compiuto i 17 anni: in quest’ultimo caso, il provvedimento diventa effettivo al raggiungimento della maggiore età.

Interdizione legale: la nomina del tutore

L’interdizione legale comporta l‘affidamento del soggetto alle cure di un tutore, scelto dal giudice tutelare in base a una valutazione sull’idoneità della persona che deve ricoprire l’incarico.

Il tutore rappresenta legalmente l’incapace e svolge le seguenti attività e funzioni:

  • atti di ordinaria amministrazione che può compiere liberamente e autonomamente;
  • atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali deve richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare e, per gli atti più importanti, del tribunale su parere del giudice tutelare;
  • cura dell’interdetto: nello svolgimento di tale compito il tutore deve attenersi alle direttive impartite dal giudice tutelare vigilando sulla salute, sicurezza e pulizia dell’incapace;
  • amministrazione del patrimonio dell’interdetto con obbligo di rendiconto annuale al giudice tutelare.

Il tribunale può stabilire che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento o con l’assistenza del tutore.

L’incarico al tutore cessa in caso di:

  • esonero: se il ruolo è diventato eccessivamente gravoso e in presenza di altra persona atta a sostituirlo, il tutore può chiedere di essere esonerato e sostituito;
  • rimozione, disposta d’ufficio dal giudice tutelare quando il tutore si è reso colpevole di negligenza o ha abusato dei suoi poteri o si è dimostrato incapace di provvedere all’incarico oppure è divenuto immeritevole o, ancora, è divenuto insolvente;
  • decorso del tempo: nessuno è tenuto a continuare la tutela per più di dieci anni ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Interdizione legale: chi può presentare la domanda?

La domanda di interdizione legale può essere presentata dal pubblico ministero o dai seguenti soggetti, con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato:

  • persona maggiorenne o minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale incapacità di provvedere ai propri interessi;
  • coniuge, convivente di fatto, parte dell’unione civile o, comunque la persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore o curatore;

Se la persona interessata si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, la domanda deve essere necessariamente presentata da uno dei genitori o dal pubblico ministero.

La domanda si propone con ricorso, il cui contenuto e i cui allegati sono analoghi a quelli per l’amministrazione di sostegno.

La competenza spetta al tribunale del luogo dove l’interdicendo ha la residenza o il domicilio effettivi, a prescindere da ciò che risulta all’anagrafe, alla data dell’apertura del procedimento.

Il presidente del tribunale:

  • ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero;
  • nomina con decreto il giudice istruttore;
  • fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e di tutte le altre persone indicate in ricorso, le cui informazioni ritiene utili.

Su richiesta del pm, però, il Presidente può anche rigettare il ricorso e archiviare la vicenda.

Ricorso e decreto sono notificati a cura del ricorrente a tutte le persone indicate nella domanda, le cui informazioni ritiene utili entro il termine fissati dal tribunale. Il decreto deve essere comunicato al pubblico ministero.

Interdizione legale: come si svolge la fase istruttoria

Il giudice istruttore nominato dal presidente de tribunale, con l’intervento del pubblico ministero, esamina il soggetto interessato dall’eventuale provvedimento di interdizione legale e ascolta il parere delle altre persone citate sulle circostanze che ritiene rilevanti.

Il giudice valuta le effettive condizioni fisiche e psichiche e, anche d’ufficio, può:

  • nominare un consulente tecnico e farsi assistere da questo;
  • disporre l’audizione dei parenti prossimi del beneficiario e interrogarli;
  • assumere le informazioni ritenute utili e necessarie all’indagine;
  • assumere i provvedimenti urgenti;
  • ordinare accertamenti medici.

Se l’interdicendo, per legittimo impedimento, non può presentarsi al giudice istruttore, quest’ultimo può recarsi con il pubblico ministero nel luogo in cui si trova.

Il giudice può anche nominare un tutore provvisorio per l’interdicendo.

Una volta conclusa la fase istruttoria, la causa viene rimessa al Collegio che, con sentenza, può:

  • accogliere la domanda di interdizione legale;
  • rigettare la domanda, per carenza dei presupposti;
  • pronunciare l’inabilitazione, quando non ricorrono i presupposti per la pronuncia d’interdizione;
  • pronunciare, all’esito del giudizio di inabilitazione per infermità di mente, l’interdizione su istanza del pm se, all’esito dell’istruttoria, sussistono i presupposti per la misura più grave.

​​​​La sentenza produce effetti dal giorno della pubblicazione, o dal giorno in cui il minore non emancipato interdetto o inabilitato ha raggiunto la maggiore età.

La sentenza è annotata in un apposito registro e a margine dell’atto di nascita. Può essere impugnata con atto di citazione da notificarsi nel termine di 30 giorni, se vi è stata notificazione ad opera di una delle parti, o nel termine semestrale ordinario. L’impugnazione spetta a chiunque ha avuto il diritto di presentare la domanda, oltre al tutore o al curatore.

Interdizione legale e inabilitazione: quale differenza?

Come ampiamente spiegato, l’interdizione legale comporta l’incapacità del soggetto che versa in uno stato di abituale infermità mentale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e la conseguente necessità di una persona incaricata di rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici.

Il provvedimento di interdizione comporta l‘affidamento alle cure di un tutore scelto dal giudice tutelare.

L’inabilitazione, invece, può essere chiesta per le persone il cui stato fisico o psichico non è così grave da giustificare un provvedimento interdittivo ma che le rende comunque parzialmente incapaci di intendere e volere e quindi inidonei a provvedere ai propri interessi. Si pensi agli infermi di mente non gravi, a chi ha la tendenza allo sperpero per incapacità di apprezzare il valore del denaro o per ostentazione, a chi abusa abitualmente di alcolici o stupefacenti, ecc.

In questo caso, il giudice procede alla nomina del curatore, cioè del soggetto che si occupa esclusivamente di assistere l’incapace nell’amministrazione dei suoi beni. In particolare, svolge un controllo preventivo sugli atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali è necessario che l’inabilitato riceva un doppio consenso, vale a dire quello del curatore e quello del giudice tutelare.

 
Pubblicato : 2 Aprile 2023 15:00