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Che cos’è il petitum?

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(@mariano-acquaviva)
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Qual è la differenza tra petitum immediato e mediato? Che cos’è la causa petendi? In quali casi l’atto di citazione è nullo?

Tutte le volte in cui non è possibile risolvere bonariamente una controversia, chi intende far rispettare i propri diritti deve ricorrere all’autorità giudiziaria, non prima però di conferire mandato a un avvocato, il quale lo rappresenterà nelle aule di giustizia davanti al giudice. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: cos’è il petitum?

Come vedremo, unitamente alla cosiddetta “causa petendi”, si tratta di uno degli elementi identificativi dell’azione intrapresa; per certi versi, ne rappresenta l’aspetto essenziale, visto che con esso ci si riferisce alla pretesa avanzata in giudizio. Ma procediamo con ordine.

Petitum: che cos’è?

Il “petitum” è la richiesta che il cittadino rivolge al giudice per mezzo dell’avvocato che lo rappresenta.

Detto in altri termini, il petitum (tradotto dal latino, “chiesto”) è l’oggetto della pretesa avanzata in giudizio dalla parte.

Il petitum dell’azione intrapresa da un creditore è la restituzione del denaro che gli spetta.

Petitum mediato e immediato: differenza

Poiché la domanda giudiziale è rivolta direttamente al giudice (che si deve pronunciare sulla stessa) e indirettamente alla parte convenuta, si è soliti distinguere tra petitum immediato e petitum mediato. Per la precisione:

  • il petitum immediato (o processuale) è il provvedimento chiesto al giudice, come la sentenza o il decreto ingiuntivo;
  • il petitum mediato (o sostanziale) è invece la pretesa vera e propria, cioè il diritto che si intende far valere bussando alle porte della giustizia. Nel caso del decreto ingiuntivo, il petitum mediato può essere la restituzione di una somma di denaro.

Carlo propone azione di sfratto contro il proprio inquilino che non paga il canone da mesi. In un’ipotesi del genere, il petitum immediato è l’ordinanza di sfratto mentre il petitum mediato è il rilascio dell’immobile.

Cos’è la causa petendi?

Oltre al petitum, l’azione giudiziaria intrapresa è connotata da un altro elemento che prende il nome di “causa petendi”. Di cosa si tratta?

La causa petendi (tradotto dal latino “ragione del domandare”) è l’insieme dei motivi di fatto e di diritto posti alla base delle proprie pretese.

Detto in altri termini, la causa petendi è rappresentata dalle motivazioni della propria pretesa.

Riprendendo l’esempio del creditore che chiede al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo, possiamo affermare che: il petitum immediato è il decreto ingiuntivo; il petitum mediato è il pagamento del debito; la causa petendi è rappresentata dalla scrittura privata con cui il debitore si è riconosciuto tale.

Cosa succede se il petitum è omesso o incerto?

Il petitum, così come la causa petendi, è un elemento essenziale dell’azione giudiziaria, tant’è che la legge stabilisce la nullità dell’atto di citazione quando è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda [1].

La nullità è una forma di tutela prevista a garanzia del convenuto in giudizio, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere quale sia la richiesta della controparte al fine di potersi difendere.

Secondo la giurisprudenza, si ha nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l’oggetto della domanda, ma non quando l’individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio.

Stessa invalidità è prevista nell’ipotesi di omessa esposizione, in modo chiaro e specifico, dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, cioè della causa petendi.

In queste ipotesi il giudice, rilevata la nullità, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è comunque costituito, per integrare la domanda.

 
Pubblicato : 19 Novembre 2023 07:45