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Che cosa distingue una discarica legale da una abusiva?

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(@carlos-arija-garcia)
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Quali caratteristiche deve presentare il luogo in cui confluiscono i rifiuti. Le sanzioni previste per chi gestisce un’attività illecita.

Il politically correct la chiama «isola ecologica». Ma per tutti è, semplicemente, «la discarica». Il luogo in cui chi ha l’anima verde (sarebbe meglio dire «sensata») porta la carta, la plastica, il ferro, il vetro, il legno, le macerie, l’erba tagliata, i rami potati. Ma anche l‘elettrodomestico guasto e irreparabile, le cartucce vuote della stampante, la stampante stessa che non funziona più. Il tutto, dopo avere fatto a casa in modo minuzioso la raccolta differenziata, separando quello che andrà a finire in un cassonetto da quello che dovrà essere buttato nel cassonetto vicino. Il tutto affinché, dall’isola ecologica di prima raccolta, i rifiuti non riciclabili finiscano nella discarica vera e propria. E questo è il mondo ideale in cui vivono molte anime verdi («sensate»). Poi ci sono quelle a cui non importa granché la fine che faranno i rifiuti, quelle che abbandonano materassi, lavatrici, sacchi di immondizia e quant’altro dove capita, magari in un’area dove tutti portano ciò che non serve più. Eppure, già che si mette in macchina la roba da buttare, tanto vale portarla nel luogo adatto. Ma che cosa distingue una discarica legale da una abusiva?

La discarica legale è quella accolta in un impianto autorizzato, che rispetta la normativa sul conferimento dei rifiuti in una determinata ubicazione.

Più nel dettaglio, e secondo il Testo unico ambientale (Allegato B), la discarica è un’operazione di smaltimento che consiste «nel deposito sul suolo o nel suolo» di rifiuti, in modo permanente o tendenzialmente tale. Si parla di rifiuti:

  • solidi urbani non selezionati;
  • prodotti dalle attività dell’uomo.

In ogni caso:

  • non riciclati;
  • non inviati al trattamento meccanico-biologico per poter produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo;
  • non utilizzati come combustibile negli inceneritori per il recupero energetico.

In generale, nella discarica legale i residui sono soggetti ai naturali processi di decomposizione anaerobica per oltre 30 anni dal conferimento, con la conseguente produzione di biogas e di liquami inquinanti.

La discarica abusiva non ha tutte queste caratteristiche e, men che meno, questi controlli. Qui si parla della realizzazione e dell’allestimento non autorizzato a discarica di un’area attraverso, tra le altre cose:

  • lo spianamento del terreno;
  • l’apertura degli accessi all’area;
  • la recinzione della zona.

Una discarica abusiva, a differenza dell’impianto autorizzato, accoglie i rifiuti in maniera incontrollata. Ma spesso, chi gestisce quest’attività si occupa anche del trasporto, del recupero, dello smaltimento e del commercio dei rifiuti senza alcuna autorizzazione. Il che, come vedremo più avanti, è reato.

Le caratteristiche di una discarica legale

Una discarica legale deve, innanzitutto, essere collocata su un terreno adatto, con:

  • fondo passivo di argilla e di isolamento plastico;
  • strato di sabbia o materiale di proprietà simili per l’assorbimento del percolato;
  • strato di terreno per la copertura e la crescita delle piante ed i sistemi di raccolta, controllo e stoccaggio o trattamento delle emissioni.

La legge [1] definisce la discarica legale come «un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

In poche parole, affinché una discarica sia ritenuta legale deve rispettare i seguenti parametri:

  • trovarsi in un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito;
  • servire come deposito di rifiuti in attesa di recupero o trattamento.

Le caratteristiche di una discarica abusiva

Per contro, la discarica abusiva è caratterizzata dalla condotta abituale di collocare i rifiuti in un luogo non autorizzato.

Secondo la giurisprudenza, la discarica abusiva si contraddistingue per:

  • l’accumulo più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata;
  • l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali;
  • l’abbandono definitivo dei rifiuti;
  • il degrado dei luoghi per effetto della presenza dei rifiuti stessi.

Discarica abusiva: cosa si rischia?

Il Codice dell’ambiente punisce in maniera severa e piuttosto articolata la gestione di una discarica abusiva.

In linea generale, chiunque esercita questa attività senza la dovuta autorizzazione, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

Se l’esercizio non autorizzato comporta lo scarico di sostanze pericolose oppure la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è quella dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Lo stesso si rischia nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione

Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna si aggiunge la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di chi, pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di chi, pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza:

  • sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa;
  • sia relativa alla gestione di rifiuti
  • sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

In questi casi, oltre all’ammenda, c’è anche la pena dell’arresto fino a due anni qualora l’inosservanza sia relativa:

  • alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
  • allo scarico di sostanze pericolose;
  • a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
  • all’utilizzo di combustibili non autorizzati.

Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

Chi sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine stabilito dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente le opportune comunicazioni.

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti e ai Comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni.

 
Pubblicato : 10 Aprile 2023 07:30