forum

Cessazione della ma...
 
Notifiche
Cancella tutti

Cessazione della materia del contendere: cos’è?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
78 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Quand’è che l’oggetto della controversia viene meno? Cosa succede se una delle parti non ha più interesse ad agire? Cos’è la soccombenza virtuale?

Quando c’è una lite tra due o più persone che non si riesce a risolvere non resta che ricorrere alla giustizia. Poiché i processi italiani sono lunghissimi, è possibile che nel frattempo le parti in causa giungano a un accordo, oppure che l’oggetto della contesa venga materialmente meno, rendendo quindi inutile il prosieguo del giudizio. Con il presente articolo ci occuperemo proprio di questo argomento: vedremo in altre parole cos’è la cessazione della materia del contendere.

Sin da subito va detto che, almeno in ambito civile, la legge non ha fornito alcuna definizione di questo fenomeno che, comunque, rimane molto diffuso, soprattutto in ambito condominiale. Si pensi, ad esempio, alla delibera prima impugnata e successivamente ratificata dall’assemblea con una nuova decisione dallo stesso contenuto. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è la cessazione della materia del contendere.

Cessata materia del contendere: cosa significa?

“Cessazione della materia del contendere” significa che l’oggetto della controversia non c’è più, nonostante il giudizio sia ancora in corso.

La cessazione della materia del contendere è quindi caratterizzata dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del giudizio.

Cos’è la cessata materia del contendere?

Da un punto di vista giuridico e processuale, la cessazione della materia del contendere è una sentenza in rito con la quale viene decretata l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire [1].

In pratica, la cessazione della materia del contendere è una sentenza con cui il giudice prende atto che le parti non hanno più interesse alla causa perché la lite, in un modo o nell’altra, è stata risolta.

Quando c’è cessazione della materia del contendere?

Come detto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando l’oggetto della controversia è venuto meno; ciò può accadere in moltissimi casi, ad esempio quando:

  • le parti hanno raggiunto un accordo, definendo la controversia con una transazione;
  • il debitore ha spontaneamente adempiuto, rendendo inutile la decisione sulla richiesta del creditore oramai soddisfatto;
  • l’oggetto della controversia è materialmente venuto meno. Si pensi alla persona che ha promosso azione legale contro il vicino proprietario di un edificio pericolante, edificio che nel frattempo è stato definitivamente abbattuto;
  • la delibera condominiale impugnata perché illegittima è stata ratificata da una successiva, la quale decide sul medesimo contenuto ma questa volta in modo regolare.

Così si evince da questi semplici esempi, c’è cessazione della materia del contendere quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del processo, eventi estintivi della controversia.

C’è cessazione della materia del contendere anche quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni che hanno privato la parte di un interesse rilevante alla pronuncia, come nelle ipotesi in cui vi sia stata una transazione, il riconoscimento della pretesa, la rinuncia all’azione, la morte della parte in azioni intrasmissibili o la soddisfazione della richiesta.

Cos’è la soccombenza virtuale?

Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere deve comunque stabilire quale parte dovrà pagare le spese processuali, consistenti sia nel costo del giudizio (contributo unificato, marca da bollo per diritti, ecc.) che nell’onorario dell’avvocato.

In altre parole, il giudice che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere deve immaginare l’esito della causa se non fosse intervenuto l’evento che ha fatto venir meno l’oggetto della controversia e, quindi, l’interesse ad agire.

Questo “giudizio ipotetico” prende il nome di soccombenza virtuale: il giudice, atteso che il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori, deve comunque stabilire chi pagherà le spese processuali, valutando la fondatezza delle rispettive domande.

Questo significa che, nonostante la cessazione della materia del contendere, il giudice dovrà comunque valutare quale parte aveva ragione e quale torto, non potendosi esimere dallo stabilire chi dovrà pagare le spese di lite.

In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.

The post Cessazione della materia del contendere: cos’è? first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 26 Dicembre 2022 13:00