C’è usucapione se pianto un albero a distanza illegale?
Il mio vicino piantò un albero di circa tre metri di altezza, più di trenta anni fa, a distanza di un metro dal muro che segna il confine (muro alto circa un metro). Ho acquistato il fondo più di 10 anni fa. Vale nel mio caso l’usucapione. Le radici dell’albero stanno sgretolando il muro. Che fare?
Innanzitutto, occorre partire dall’articolo 892 del Codice civile che stabilisce, in assenza di norme specifiche contenute nei regolamenti comunali o di usi locali, che gli alberi di alto fusto devono essere tenuti a tre metri di distanza dal confine.
Sono considerati alberi di alto fusto (sempre in base all’articolo 892 del Codice civile ed alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3.232 del 18 febbraio 2015):
- quelli appartenenti alle specie classificate in botanica come di “alto fusto”;
- oppure gli alberi che comunque raggiungono in concreto uno sviluppo tale per cui il tronco si ramifica ad un’altezza superiore ai tre metri.
Perciò, se l’albero da lei citato nel suo quesito è appartenente ad una specie classificata di alto fusto, oppure se comunque l’albero ha un tronco che si ramifica ad oltre tre metri di altezza, allora quell’albero andava piantato ad almeno tre metri dal confine.
Occorre aggiungere che le distanze minime dal confine non devono essere rispettate se sul confine c’è un muro divisorio, a meno che (articolo 892, 4° comma, del Codice civile) la pianta superi in altezza il muro.
Quindi, nel suo caso, siccome l’albero supera in altezza il muro divisorio, la distanza minima dal confine (tre metri se l’albero, come sembra, è di alto fusto) deve essere rispettata.
L’articolo 894 del Codice civile stabilisce poi che il vicino (sarebbe lei nel nostro caso) ha il diritto di chiedere ed ottenere l’estirpazione dell’albero che è stato piantato a distanza inferiore rispetto a quella stabilita dalla legge (nel suo caso, quindi, lei ha diritto di chiedere ed ottenere l’estirpazione dell’albero di alto fusto piantato a meno di tre metri dal confine).
Però bisogna evidenziare che esiste la possibilità di usucapire (cioè acquistare) il diritto a mantenere un albero a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge. Infatti, se il proprietario dell’albero che è stato piantato a distanza inferiore a quella legale lo mantiene per più di venti anni in quella posizione, egli acquista per usucapione il diritto a mantenerlo a quella distanza.
Perciò, se il proprietario confinante ha mantenuto l’albero (classificato di alto fusto o comunque con tronco che si ramifica a più di tre metri di altezza) a meno di tre metri dal confine per oltre venti anni, ha oggi il diritto di mantenerlo a quella distanza e lei non può ottenere, anche se ricorresse in tribunale, che quell’albero sia estirpato.
Dal testo del suo quesito mi pare di capire che i venti anni necessari per usucapire il diritto a mantenere l’albero a meno di tre metri dal confine siano per intero trascorsi prima che lei acquistasse quella che oggi è la sua proprietà. Questo vuol dire che il suo confinante ha acquistato per usucapione il diritto a mantenere l’albero in quella posizione già da prima che lei diventasse proprietario del fondo vicino ed una volta che l’usucapione si è compiuta essa non si “azzera” se cambia il confinante ed il termine di venti anni non deve nuovamente “ripartire da zero” se poi il fondo vicino viene venduto ad un altro soggetto.
Se lei invece avesse acquistato la sua proprietà prima del decorso dei venti anni necessari per usucapire il diritto a mantenere l’albero a meno di tre metri, il suo confinante avrebbe potuto comunque sommare gli anni decorsi con la pianta a meno di tre metri con il precedente confinante con gli anni decorsi con la pianta a meno di tre metri con lei come confinante (così consente l’articolo 1146, comma 2, del Codice civile).
Per interrompere il decorso dei venti anni sarebbe servito, da parte del precedente proprietario (o da parte sua, se lei fosse diventato proprietario prima che i venti anni fossero passati), un atto esplicito con cui formalmente si chiedeva l’estirpazione della pianta, oppure sarebbe servito iniziare formalmente una causa dinanzi al giudice competente prima del decorso dei venti anni.
È vero che lei ha chiesto verbalmente di estirpare l’albero, ma è comunque una richiesta inutile se la sua richiesta di estirpazione è avvenuta quando erano già passati più di venti anni con l’albero in quella posizione. Detto questo, il proprietario confinante è comunque responsabile dei danni che il suo albero dovesse arrecare al muro e, perciò, è obbligato a ripararlo a sue spese.
Se il muro è di proprietà comune tra lei ed il suo confinante, l’articolo 882, 1° comma, del Codice civile stabilisce infatti che le spese necessarie per ricostruire o riparare il muro comune sono a carico esclusivo di colui il quale è responsabile della spesa stessa. Perciò, se il muro è comune e se è dimostrabile che i danni che esso subisce sono causati dall’albero di proprietà del suo vicino, allora è il suo vicino che deve poi riparare a sue spese il muro.
Tenga conto, infine, che se l’albero fosse spontaneamente abbattuto dal suo vicino, egli poi non potrebbe più ripiantarne un altro a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge ed anche se aveva acquistato per usucapione il diritto a mantenere l’albero a distanza inferiore a tre metri (così stabilisce l’articolo 895 del Codice civile).
L’usucapione, cioè, vale solo per l’albero abbattuto o morto, ma non vale successivamente per un altro albero che si volesse ripiantare nella stessa posizione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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