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Causa per il mantenimento: si applica la sospensione feriale?

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(@angelo-greco)
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Tutte le controversie in materia di mantenimento dell’ex coniuge e dei figli sono ora assimilabili a quelle in materia di alimenti, che per definizione sono urgenti e non soggette a pause processuali. Quindi, nessuna sospensione nei periodi estivi.

Come noto, i termini per il deposito o la notifica degli atti processuali subiscono una pausa nel periodo estivo, in particolare dal 1° al 31 agosto. È come se questi giorni non esistessero sul calendario delle scadenze dell’avvocato. Questo istituto va sotto il nome di «sospensione feriale». La sospensione feriale non si applica per alcune cause che, per natura, sono particolarmente urgenti come, ad esempio, le opposizioni al pignoramento, le controversie in materia di lavoro e quelle relative alla richiesta di alimenti.

Partendo proprio dall’esenzione per gli alimenti, ci si è chiesto se la sospensione feriale si applica anche alle cause per il mantenimento. La questione è stata proprio di recente definita dalla Cassazione. L’ordinanza n. 18044, emessa dalla sezione Prima della Suprema Corte il 23.06.2023, ha introdotto un principio molto importante in tema di obbligazioni alimentari.

In pratica, nelle cause di mantenimento del coniuge e dei figli non si applica più la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 742/1969.

Questo significa non solo che, nel periodo estivo, si continueranno a tenere le cause relative al pagamento degli alimenti ai familiari e quelle per il mantenimento della moglie e/o dei figli, ma che i relativi termini per impugnazioni, ricorsi in Cassazione e deposito degli atti processuali non subiranno alcuna sospensione.

Tutto ciò dovrebbe servire per rendere più celeri tali giudizi, caratterizzati per loro natura da urgenza, attese le esigenze che vi sono connesse.

La Cassazione, con la suddetta ordinanza, ha quindi deciso di estendere la nozione di obbligazioni alimentari anche all’assegno di mantenimento, così come accolta nel diritto dell’Unione europea, a tutte le obbligazioni alimentari che derivano da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

La conseguenza più rilevante è l’eliminazione della sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti giurisdizionali per il mantenimento del coniuge debole e dei minori. Queste cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, considerate urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie.

Il fatto che la causa riguardi anche la modifica delle statuizioni per il collocamento del minore presso i genitori non cambia le carte in tavola e quindi non legittima la sospensione feriale dei termini. Anche in questo caso, infatti, non si applica la sospensione feriale dei termini, come è accaduto in un caso specifico in cui il ricorso di legittimità è risultato inammissibile per ritardo nella notifica.

 
Pubblicato : 1 Agosto 2023 06:15