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Causa di separazione coniugale: un amico può testimoniare?

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(@paolo-remer)
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Si può dichiarare l’addebito in base alle dichiarazioni di persone che hanno una frequentazione stretta ed intima con uno dei membri della coppia?

Il tuo matrimonio è agli sgoccioli. Sei stanca della continua infedeltà del tuo coniuge, del suo distacco affettivo, dei suoi comportamenti prepotenti verso di te e che coinvolgono anche i figli. Hai deciso di separarti e vorresti far dichiarare l’addebito a suo carico, in modo da ottenere un congruo assegno di mantenimento. C’è una tua amica che sa tutto. È a conoscenza di parecchie circostanze che rivelano probabili tradimenti, ha assistito ai vostri litigi, ha visto con i suoi occhi alcuni episodi di umiliazioni e maltrattamenti, e tu stessa le hai rivelato molte altre cose, come i particolari intimi della vostra vita di coppia.

Così ti chiedi se in una causa di separazione coniugale un amico può testimoniare. In caso positivo, la sua deposizione farebbe sicuramente propendere la bilancia giudiziaria a tuo favore; ma il giudice è obbligato a prendere per buone quelle dichiarazioni, oppure potrebbe considerarle inattendibili, e magari bugiarde, proprio perché provengono da una tua amica? 

In linea generale, nulla vieta di sentire, nel processo civile e anche in quello penale, tutte le persone informate sui fatti per cui si procede, compresi gli amici. Sono ammessi a deporre anche i parenti stretti dei coniugi (ad esempio, i genitori e i suoceri) e i loro stessi figli. Nelle cause di separazione, il testimone sarà ammesso a deporre quando è a conoscenza della situazione di vita della coppia e dei comportamenti posti in essere dall’uno o dall’altro coniuge. Dovrà riferire sulle circostanze ammesse in giudizio (tecnicamente si chiamano «capitoli di prova») e il difensore dell’altro coniuge potrà controinterrogarlo, rivolgendogli le domande opportune anche per saggiare la sua sincerità. 

Vediamo più in dettaglio quando un amico può testimoniare in una causa di separazione coniugale e come deve essere valutata dal giudice la sua deposizione, soprattutto ai fini della pronuncia dell’addebito della separazione. Vedrai che in alcuni casi le dichiarazioni dell’amico vanno prese con le pinze e non sono mai automaticamente valide.

Chi può testimoniare in una causa di separazione coniugale? 

In ogni processo civile, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [1], mentre la controparte potrà eccepire l’insussistenza o l’invalidità di quegli argomenti. Questo principio generale vale anche nelle cause di separazione coniugale, specialmente quando uno o entrambi i coniugi chiedono l’addebito nei confronti dell’altro e, dunque, ci sono molti profili di contrasto da approfondire. 

Perciò, in una causa di separazione coniugale, tutti possono testimoniare, tranne le parti direttamente in causa [2]. Quindi, sono ammessi gli amici ed anche i parenti e i figli della coppia, a prescindere dal grado e dal legame più o meno stretto (genitori o fratelli e sorelle di uno dei coniugi, zii, nipoti, cugini, ecc.), e la loro deposizione è tendenzialmente equiparata a quella degli estranei, con i limiti che vedremo fra poco. 

All’inizio del processo, i difensori delle parti in causa indicheranno in una lista i nominativi delle persone che intendono chiamare a testimoniare, specificando su quali circostanze dovranno riferire. Le loro dichiarazioni serviranno al giudice soprattutto per valutare se sussistono gli estremi per pronunciare l’addebito della separazione e per stabilire il conseguente assegno di mantenimento.

Ricorda che la falsa testimonianza in un giudizio di separazione, al pari di tutte quelle rese in qualsiasi processo, è reato, punito con la reclusione da due a sei anni [3]. 

La testimonianza può fondare l’addebito della separazione? 

La dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale si è verificata a causa della violazione di uno dei doveri del matrimonio, come l’obbligo di fedeltà, di coabitazione e di assistenza morale e materiale. Inoltre, queste condotte devono aver provocato l’intollerabilità di prosecuzione della convivenza, cioè una crisi irreversibile e non rimediabile (ad esempio, un coniuge tradito difficilmente accetterà di continuare a vivere con chi gli è stato infedele). 

La prova dell’avvenuta violazione degli obblighi matrimoniali può essere fornita con ogni mezzo consentito nel processo civile: dai documenti, come le fotografie o anche le chat su WhatsApp e i post sui social, alle relazioni dell’investigatore privato che documentano l’infedeltà, alle testimonianze delle persone informate sui fatti. 

Perciò, un testimone potrà dichiarare, ad esempio, che un marito si è allontanato senza motivo dal tetto coniugale, ha maltrattato o umiliato la moglie, si è disinteressato dei figli, ha intrattenuto una relazione clandestina, ha sperperato il denaro trascurando i bisogni della famiglia, e così via. Ovviamente, dovrà essere preciso e dettagliato nel riferire i fatti di cui è venuto a conoscenza, precisando se li ha constatati direttamente o se li ha appresi da altri. 

Ad esempio, una recente sentenza del tribunale di Bologna [4] ha ritenuto ammissibile la testimonianza resa da una vicina di casa in una causa di separazione: la dirimpettaia aveva notato per parecchio tempo gli strani movimenti del marito mentre la moglie era assente e li ha descritti in maniera puntuale nel processo, riferendo degli arrivi dell’amante dell’uomo, degli orari di permanenza nell’abitazione e di alcuni atteggiamenti intimi della coppia sul balcone. Così quella testimonianza ha contribuito a dimostrare il tradimento del coniuge e a fondare l’addebito della separazione per infedeltà coniugale.

Quando la testimonianza è giudicata inattendibile? 

Il giudice deve valutare la testimonianza resa nel processo in base a due criteri: 

  • l’esistenza di rapporti familiari o di interesse con una delle parti in causa; se vi sono, devono essere dichiarati e bisogna esplicitarli nel verbale [5]; se non ci sono, si dice nella prassi giudiziaria che il teste è «indifferente»; 
  • il contenuto delle dichiarazioni rese, che possono risultare complete, fedeli e genuine, e dunque saranno ritenute attendibili, oppure lacunose o in contrasto con altre fonti di prova acquisite, e in tal caso saranno giudicate inattendibili. 

Il giudice, all’esito dell’istruttoria, forma il suo libero convincimento sui fatti di causa. Perciò, non è tenuto a prestare fede in modo assoluto alle dichiarazioni rese da un testimone, ma deve sempre sottoporle ad un vaglio critico e, infine, valutarle secondo il suo «prudente apprezzamento» [6], motivando nella sentenza quali sono state le ragioni del suo convincimento e, in particolare, perché ha ritenuto attendibili alcune testimonianze e non altre. Per approfondire questi aspetti leggi “Come valutare attendibilità testimone“. 

Come viene valutata la testimonianza dell’amico di un coniuge? 

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce [7] esprime molto bene come si svolge il ragionamento dei giudici quando devono valutare la testimonianza dell’amico di un coniuge e stabilire il suo grado di attendibilità. Nella vicenda, si trattava dell’amica del cuore della moglie, che nella sua testimonianza aveva dichiarato di aver assistito ad alcuni episodi di violenza verbale ed aggressioni fisiche da parte del marito. Stranamente, però, queste vicende non erano state riferite nel corso della causa dai parenti stretti dell’interessata, tra cui la madre e la figlia che frequentavano assiduamente la casa coniugale.

Inoltre, la testimone non ha saputo dire dove si trovasse al momento la sua amica; in realtà, è emerso che era stata reticente sul punto perché aveva voluto nascondere il fatto che ella aveva instaurato una nuova relazione con un altro uomo (e questa circostanza era stata pacificamente ammessa da altri testimoni). Queste contraddizioni, secondo il Collegio, hanno «gettato un’ombra sulla genuinità della complessiva deposizione», che, quindi, non è stata tenuta in considerazione e non è servita per far scattare l’addebito della separazione. 

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Pubblicato : 24 Gennaio 2023 13:35