Cassette postali condominio: chi paga le spese?
Cassette monoblocco: sono condominiali oppure private? Come si dividono i costi tra inquilino e proprietario?
Il condominio è costituito da parti comuni e da beni esclusivi. I primi appartengono a tutti i condòmini, i quali devono partecipare alle spese in ragione dei millesimi di cui sono titolari. Non sempre però è chiaro quali cose rientrino tra le parti comuni dell’edificio: la legge, infatti, ne fornisce un elenco non completo. È per questa ragione che si pone il problema di capire chi deve pagare le spese delle cassette postali in condominio.
Il quesito si pone soprattutto per le cassette “monoblocco”, cioè quelle unite tra loro che formano un corpo solo, seppur poi ogni singolo elemento consenta di aprire lo sportello solamente al condomino che ha la chiave.
Nel caso di abitazione concessa in locazione, poi, il problema si pone anche con riferimento alla suddivisione delle spese tra proprietario e inquilino nel caso di sostituzione, di manutenzione o di riparazione del bene. Approfondiamo queste tematiche.
Cassette postali in condominio: sono beni comuni?
Nel silenzio della legge, le cassette postali monoblocco devono ritenersi un bene condominiale, almeno con riferimento agli elementi che ne costituiscono la struttura unitaria.
Sono “monoblocco” quelle che sono inserite in un’unica struttura che rende ciascuna cassetta inseparabile dalle altre.
In questi casi, sono condominiali tutte le parti delle cassette inscindibilmente legate per ragioni connesse alla tenuta complessiva struttura.
Di conseguenza, dovrà essere l’assemblea a decidere il posizionamento delle cassette postali, tenendo conto che, per legge, devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.
Per ulteriori approfondimenti, si legga il seguente articolo: Cassette postali: dove devono essere installate?
Cassette postali condominio: quando sono private?
Nonostante la “condominialità” delle cassette postali monoblocco, deve ritenersi che siano di proprietà privata le parti accessibili solo ai singoli condòmini, cioè gli sportelli di apertura della singola cassetta.
Se, invece, le cassette non costituiscono un unico blocco ma sono singole, allora esse apparterranno per intero a ciascun condomino.
In altre parole, devono ritenersi condominiali solo le cassette postali monoblocco; tutte le altre, al contrario, sono di proprietà individuale.
Cassette postali in condominio: chi paga le spese?
Alla luce di quanto affermato sinora, possiamo affermare che:
- i costi legati alle cassette postali monoblocco sono posti a carico di ogni condomino, ciascuno dei quali paga la propria quota a prescindere dai millesimi di proprietà. In buona sostanza, le spese inerenti alle cassette postali inserite in un’unica struttura vanno suddivise equamente tra i condòmini, in parti uguali per il numero di unità immobiliari;
- i costi inerenti alle parti private delle cassette postali monoblocco sono a carico dei singoli proprietari. In altre parole, la spesa di riparazione e sostituzione di una singola casella o della sua serratura è interamente sopportata dal proprietario dell’unità abitativa cui la casella serva;
- i costi delle cassette postali individuali, invece, sono posti ad esclusivo carico del proprietario. In questa ipotesi, infatti, mancando una struttura comune, la cassetta è esclusivamente di proprietà privata.
Cassette postali: paga l’inquilino o il proprietario?
Con riferimento alle case concesse in locazione si pone il problema della ripartizione delle spese tra l’inquilino che vive in affitto nell’abitazione (e, quindi, che si serve materialmente della cassetta) e il proprietario dell’unità immobiliare. In questi casi, chi è tenuto a pagare le spese?
A meno che il contratto di locazione non disponga diversamente, deve ritenersi che le spese vadano così ripartite:
- al proprietario competono le spese di sostituzione della cassetta postale;
- all’inquilino, invece, spettano le spese inerenti all’ordinaria manutenzione e alla conservazione della cassetta.
Tanto si evince dall’articolo 1576 del codice civile, secondo cui «Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore».
Pertanto, nell’ipotesi di sostituzione e montaggio delle nuove cassette della posta, le spese devono essere sostenute dal proprietario dell’abitazione, mentre spetta all’inquilino il pagamento di un eventuale aggiustamento delle vecchie cassette della posta.
Pertanto, ogni volta che si tratta di riparazioni dovute all’usura e al deterioramento deve pagare l’inquilino, mentre nei casi di sostituzione deve provvedere il proprietario.
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