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Casa occupata abusivamente: che fare?

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(@paolo-remer)
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I rimedi legali, civili e penali, per liberare un immobile occupato senza titolo: modalità e tempi per ottenere il rilascio. 

Molti proprietari vivono la triste situazione di non poter disporre del loro immobile perché, per varie ragioni, è occupato da chi non ne ha titolo: ad esempio, da chi vi si è introdotto abusivamente, clandestinamente o con la forza, oppure da chi era un legittimo detentore ma adesso non ne ha più titolo, come un inquilino al quale è scaduto da tempo il contratto di locazione, e non è disposto a liberare i locali spontaneamente. In tutte queste situazioni, se la casa è occupata abusivamente, che fare?

Esistono vari rimedi legali, sia civili sia penali, per liberare l’immobile e farlo tornare nella disponibilità del legittimo proprietario. Il vero problema sta nel fatto che non sono immediati, ma richiedono tempo, e, talvolta, iniziative giudiziarie complicate. In altre parole, non è possibile recarsi dalla Polizia, o dai Carabinieri, e ottenere lo sgombero immediato: serve sempre un provvedimento del giudice. Vediamo come si può riuscire a mandare via gli occupanti abusivi.

Casa occupata abusivamente: quando fare denuncia

L’occupazione abusiva di una casa o di un qualsiasi altro tipo di immobile, come un capannone, un box o un magazzino, integra gli estremi del reato di invasione di terreni e di edifici, previsto e punito dall’art. 633 del Codice penale: si può, pertanto, sporgere denuncia querela alle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri o Polizia locale), o direttamente presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, descrivendo le circostanze e modalità dell’abusiva occupazione e documentando il proprio titolo di proprietà dell’immobile in questione.

Nell’ambito del procedimento penale così instaurato, si può chiedere ed ottenere un ordine di sgombero dell’immobile abusivamente occupato. Nel successivo processo instaurato a carico dell’occupante, ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittima occupazione.

Esiste anche il reato di violazione di domicilio, contemplato dal secondo comma dell’art. 614 del Codice penale: viene punito, con una pena fino a tre anni di reclusione, chiunque occupi abusivamente un luogo adibito a privata dimora, nonché chiunque vi si insedia clandestinamente o ingannando il proprietario. Se il fatto viene commesso con violenza – ad esempio, con l’effrazione di serrature, lucchetti, porte, finestre o cancelli – la pena aumenta fino a un massimo di cinque anni.

Possono, poi, esserci, in base alle concrete circostanze, anche i reati di danneggiamento o di furto dei beni esistenti nei locali abusivamente occupati: anch’essi sono passibili di denuncia penale, e possono essere inseriti nella denuncia-querela sporta per invasione di terreni e/o violazione di domicilio in quanto connessi e funzionalmente collegati.

Casa occupata abusivamente: le azioni civili

In alternativa o in aggiunta alla denuncia, è possibile intraprendere, presso il tribunale territorialmente le azioni civili di reintegra del possesso (ai sensi dell’articolo 1168 del Codice civile) o, eventualmente, quella di rivendicazione della proprietà. La prima azione richiede solo la prova dello spossessamento, per la seconda bisogna documentare l’esistenza di un valido titolo di proprietà in proprio favore. 

L’azione possessoria può essere instaurata in via d’urgenza, purché venga esercitata entro un anno dalla data dello spoglio, cioè dall’inizio dell’occupazione abusiva, o dal momento in cui il possessore ne è venuto a conoscenza (ad esempio, una casa di villeggiatura estiva occupata durante l’inverno, ma il proprietario se ne accorge soltanto a luglio, quando vi si reca per trascorrere le vacanze).

 
Pubblicato : 22 Agosto 2023 09:00