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Casa mobile su terreno agricolo: si può?

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(@angelo-forte)
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E’ consentito installare una casa mobile su un terreno agricolo?

Innanzitutto occorre dire che, in linea generale, l’installazione di manufatti leggeri, come le case mobili, utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, è considerata dal Testo unico dell’edilizia (cioè dal d.p.r. n. 380 del 2001) una “nuova costruzione” (in questo senso dispone espressamente l’articolo 3, comma 1, lettera e.5, del Testo unico sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020).

Pertanto, siccome installare una casa mobile significa realizzare una “nuova costruzione”, sarà necessario per poterla realizzare, nei casi in cui sia consentito, dotarsi di un permesso di costruire rilasciato dal comune (ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. n. 380 del 2001).

Nel suo caso, poiché il terreno su cui si vorrebbe installare la casa mobile è agricolo (quindi non edificabile), la possibilità di installare una casa mobile (per esigenze non temporanee), è ancora più limitata.

Infatti, non solo sarà necessario dotarsi di un permesso di costruire, ma la casa mobile, per poter essere installata, dovrà

  • essere funzionale alle esigenze della conduzione del fondo e dell’imprenditore agricolo professionale (Ipa) in base ad un progetto coerente con la vocazione agricola del fondo (in base a quello che stabilisce l’articolo 17, comma 3, lettera a), del d.p.r. n. 380 del 2001);
  • essere compatibile con lo strumento urbanistico comunale (in linea generale il decreto ministeriale n. 1444 del 1968, all’articolo 7, n. 4, stabilisce per le abitazioni in zona agricola un indice di fabbricabilità massimo di 0,03 mc/mq che, però, le norme locali possono stabilire ancora più basso).

L’unica alternativa sarebbe quella di montare una casa mobile su terreno agricolo per soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (come specifica l’articolo 6, n. 1, e bis) del d.p.r. n. 380 del 2001) a condizione che la casa mobile sia destinata ad essere immediatamente rimossa al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio e previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale (non serve cioè il permesso di costruire).

Evidentemente in quest’ultimo caso potrà essere installata una casa mobile dichiarando al comune quale sia l’esigenza contingente e temporanea da soddisfare e facendo in modo che tra montaggio, permanenza della casa mobile sul terreno e smontaggio non si superino complessivamente 180 giorni.

Altrettanto chiaramente non sarà possibile ripetere l’operazione ogni anno perché, come ha pure evidenziato la Corte di Cassazione (sentenza n. 32.735 del 24/11/2020), ripetendo ogni anno l’installazione di un manufatto da rimuovere poi entro 180 giorni, verrebbe meno il carattere temporaneo o stagionale dell’opera.

Insomma le esigenze contingenti e temporanee, dice la Corte, sono solo quelle che si verificano in modo accidentale ed in una particolare circostanza e non sono più contingenti e temporanee, quindi, se si ripetono ogni anno.

Riassumendo, su suolo agricolo:

  • per le case mobili che si intendono installare in modo definitivo occorre: 1) il permesso di costruire; 2) dimostrare che l’opera è funzionale alle esigenze della conduzione del fondo e dell’imprenditore agricolo professionale (Ipa) in base ad un progetto coerente con la vocazione agricola del fondo (in base a quello che stabilisce l’articolo 17, comma 3, lettera a), del d.p.r. n. 380 del 2001) e che 3) l’opera sia compatibile con lo strumento urbanistico comunale (in linea generale il decreto ministeriale n. 1444 del 1968, all’articolo 7, n. 4, stabilisce per le sole abitazioni in zona agricola un indice di fabbricabilità massimo di 0,03 mc/mq che, però, le norme locali possono stabilire ancora più basso).
  • per le case mobili che si intendono installare una sola volta per esigenze temporanee e contingenti, occorre che la casa mobile sia destinata ad essere poi immediatamente rimossa al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio e previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 25 Novembre 2023 14:30