forum

Casa all’asta: quan...
 
Notifiche
Cancella tutti

Casa all’asta: quando il debito va in prescrizione?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
445 Visualizzazioni
(@paolo-remer)
Post: 1000
Famed Member Registered
Topic starter
 

Cosa succede se la vendita giudiziaria risulta totalmente o parzialmente infruttuosa per il creditore: fino a quando ed entro quali termini si può richiedere ancora il pagamento al debitore esecutato.

Quando un debitore insolvente subisce il pignoramento dei beni, gli immobili vengono venduti nell’ambito della procedura giudiziaria esecutiva, e il creditore si soddisferà sul ricavato della vendita; così il debito si estingue e l’eventuale eccedenza sarà restituita al debitore proprietario. Ma in realtà le cose non funzionano in maniera così semplice, perché la vendita giudiziaria può andare deserta per mancanza di acquirenti, oppure il prezzo dell’asta può scendere così in basso da non coprire l’intero ammontare del credito. Pertanto, se rimane una parte residua che il creditore ancora potrebbe chiedere in pagamento, ci si domanda: se la casa va all’asta, quando il debito va in prescrizione?

Facciamo un esempio concreto: un debitore non ha pagato parecchie rate del mutuo, e così subisce il pignoramento della banca sull’immobile, già ipotecato, che era stato posto a garanzia del finanziamento. Inizia l’esecuzione forzata, ma le varie “edizioni” dell’asta non ricevono offerte, e così il prezzo base viene di volta in volta diminuito. Infine un acquirente offre la cifra necessaria, versa il dovuto e si aggiudica il bene, ma la somma pagata per l’acquisto è insufficiente a saldare il credito complessivo della banca. La differenza scade o è ancora azionabile, e se sì entro quali termini? Fino a quando la banca creditrice può agire ancora, e in altri modi, contro lo stesso debitore? Vediamo quando il debito residuo cade in prescrizione.

Vendita all’asta degli immobili del debitore

Quando nella procedura di vendita giudiziaria viene presentata un’offerta di acquisto valida, l’immobile messo all’asta viene trasferito all’aggiudicatario con decreto emesso dal giudice dell’esecuzione in favore dell’acquirente, che versa il prezzo stabilito con le modalità indicate nel provvedimento.

Ricevuta la somma, il giudice dell’esecuzione dispone in favore dei creditori pignoranti il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese legali. Quando c’è una molteplicità di creditori intervenuti nella procedura esecutiva, il giudice, anche con l’ausilio di un professionista delegato, predispone un progetto di distribuzione del ricavato, tenendo conto anche dell’ordine di priorità dei crediti (ad esempio, dando precedenza ai creditori ipotecari rispetto a quelli chirografari).

Quando dopo l’asta rimane un debito residuo

Così operando, spesso qualcuno dei creditori rimane insoddisfatto, perché, in base alla somma ricavata dalla vendita all’asta ed al piano di riparto, ottiene meno dell’ammontare del credito azionato. In altre parole, rimane, a carico del debitore esecutato, un debito residuo, che a seconda dei casi potrà essere totale o parziale, nei confronti di uno o più creditori pignoranti ed intervenuti nella procedura giudiziaria. Facciamo un semplice esempio.

Una banca mutuante vanta un credito di 100mila euro, che con interessi e spese di procedura è arrivato a 120mila euro. Così pignora e fa vendere all’asta la casa del debitore, ma il ricavato è di soli 80mila euro. Rimangono ancora 40mila euro di debiti.

A questo punto, il creditore rimasto in tutto o in parte a bocca asciutta potrebbe instaurare nuove azioni esecutive nei confronti del debitore, notificandogli un ulteriore atto di precetto e intraprendendo il pignoramento dei suoi beni, mobili ed immobili, compresi i conti correnti, lo stipendio e la pensione.

Al riguardo bisogna sottolineare che durante la procedura di espropriazione forzata i normali termini di prescrizione originari, e propri del tipo di debito, si sospendono: la sospensione li “congela”, operando come una parentesi, ed essi riprendono a decorrere solo al termine della procedura esecutiva di cui abbiamo parlato.

In concreto, però, il creditore che è munito di un valido titolo esecutivo non è affatto tenuto ad aspettare la fine della procedura di vendita giudiziaria, ma potrebbe agire subito con altri pignoramenti contemporanei, sempre che vi siano beni da aggredire. L’unico limite è quello di evitare pignoramenti sproporzionati per valore, e comunque eccedenti l’importo del credito vantato (più interessi maturati e spese).

Prescrizione debito residuo dopo vendita all’asta

Da quanto abbiamo visto, di fatto al termine della procedura instaurata, nella maggior parte dei casi il creditore evita di intraprendere altre azioni esecutive – lunghe e costose – nei confronti di un debitore che è già stato esecutato con esito parzialmente infruttuoso.

Ma se il debito rimasto è consistente, e se comunque i creditori non si arrendono, è bene sapere che il termine di prescrizione del debito residuo dopo la vendita all’asta degli immobili pignorati è quello generale di 10 anni, ma è soggetto alle normali interruzioni causate da eventuali ulteriori richieste di pagamento: in tal caso – a differenza della sospensione, che agisce durante la fase esecutiva di cui abbiamo parlato prima – esso riparte da zero ed inizia a decorrere di nuovo, sino al compimento del decennio. Leggi qui come funziona l’interruzione della prescrizione civile.

Come liberarsi dai debiti residui dopo l’asta?

La prescrizione decennale dei debiti residui dopo l’asta può essere facilmente interrotta con nuove richieste di pagamento prima che maturi completamente, e così inizia a decorrere un ulteriore periodo, che può essere sospeso se si avviano altre azioni esecutive. Tutto ciò significa che, se i creditori insistono, non sarebbe mai possibile liberarsi dai debiti. In realtà esistono diverse vie d’uscita, grazie alle procedure di esdebitazione previste dalla legge: in proposito ti consigliamo la lettura dell’articolo “Come togliersi i debiti senza pagare tutti i creditori“.

 
Pubblicato : 22 Agosto 2023 11:15