Cartella imposta di bollo, prescrizione
Quali sono i termini di prescrizione dell’imposta di bollo? Da quando decorrono? Cosa fare se arriva una cartella a distanza di tempo?
Hai depositato una domanda ad una pubblica amministrazione, hai stipulato un contratto che è stato portato alla registrazione, oppure hai rilasciato una ricevuta per il pagamento dell’affitto di un appartamento di tua proprietà, ma hai dimenticato di applicare la marca da bollo dovuta in tutti questi casi. Molto probabilmente il Fisco si accorgerà del mancato versamento e ti invierà un avviso di accertamento esecutivo, che corrisponde a una vera e propria cartella esattoriale: eludere l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo infatti è una violazione formale, molto facile da accertare e che comporta il pagamento inevitabile dell’imposta evasa e delle sanzioni.
Ti arriverà quindi, presto o tardi, una cartella per questa imposta di bollo non pagata: a questo punto, specialmente se è passato molto tempo dalla violazione, ti chiederai qual è il termine di prescrizione per questo tipo di tributo e se nel tuo caso è decorsa. In tal caso infatti il pagamento richiesto con la cartella non sarebbe più dovuto e potresti legittimamente evitarlo.
Vediamo quindi quando scatta la prescrizione per l’imposta di bollo e come si calcola la sua decorrenza. Da qui potrai stabilire se hai diritto ad eccepirla ottenendo l’annullamento della cartella, evitando così anche di dover pagare le pesanti sanzioni applicate. Attenzione: stiamo parlando di qualcosa di diverso dalla prescrizione del bollo auto, che è la tassa automobilistica sul possesso dei veicoli ed è applicata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre l’imposta di bollo è gestita dallo Stato attraverso l’Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo: cos’è e quando si paga
L’imposta di bollo è un’imposta che va pagata su determinati atti che vengono redatti in forma scritta. I casi in cui è prevista sono moltissimi: dalle ricevute dei pagamenti nel caso in cui non si applichi l’Iva (come nel caso di un proprietario privato che riceva il pagamento dell’affitto dal suo inquilino) alle istanze presentate alle pubbliche amministrazioni, ai contratti per i quali si richiede la registrazione fino ad arrivare alle fatture (ora anche quelle elettroniche), nel caso in cui siano fuori campo Iva o comprendano operazioni esenti da questa imposta per un ammontare superiore a 77,47 euro [1].
C’è poi una serie di atti che non scontano l’imposta all’origine, cioè quando vengono formati, ma solo se e nel momento in cui vengono utilizzati, come ad esempio le cambiali o i contratti tra privati che vengono registrati da chi ha interesse a farli valere anche a distanza di tempo dalla loro stipulazione. Si tratta del bollo in caso d’uso. In questo caso, il debitore d’imposta non è chi ha formato l’atto ma chi lo utilizza. Quando gli atti sono soggetti a bollo dall’origine, sono obbligati verso il Fisco tutti coloro che lo hanno sottoscritto o ricevuto, compresi i notai.
L’importo da pagare per l’’imposta di bollo può essere proporzionale o fisso:
- per le cambiali emesse è pari al dodici per mille del valore della cambiale;
- per le fatture o ricevute superiori a 77,47 euro è sempre di 2 euro a prescindere dall’importo;
- per i ricorsi o i contratti è pari a 16 euro (se l’atto supera le 100 righe o 4 pagine si dovrà applicare un’altra marca da 16 euro);
- per le domande presentate al registro delle imprese dalle società di capitali è pari a 65 euro (59 euro se si tratta di società di persone e solo 17,50 euro per le ditte individuali);
- per gli atti autenticati dai notai è di 230 euro.
L’imposta di bollo si paga facilmente acquistando presso le tabaccherie o rivendite di valori bollati un contrassegno telematico autoadesivo, che ha preso il posto della vecchia marca da bollo e viene applicato sull’atto che deve scontare l’imposta; si può anche pagare in modo virtuale, versando l’importo attraverso l’apposita procedura informatica dell’Agenzia delle Entrate [2].
Mancato pagamento imposta di bollo: sanzioni
Cosa succede se non si paga? Le sanzioni previste per il mancato o anche per l’insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sono molto salate: la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo del 100% ad un massimo del 500% dell’imposta evasa. Se si tratta di cambiali, invece, la sanzione sale ad un importo da 2 a 10 volte l’imposta non pagata, con un minimo di 103,29 euro.
Quando l’Agenzia delle Entrate avrà trovato un versamento omesso o carente chiederà, attraverso l’avviso di accertamento e relativa cartella, il pagamento dell’imposta base più le sanzioni che abbiamo indicato; oltre, ovviamente, agli interessi dovuti per il ritardo e agli oneri per la riscossione del tributo.
L’importo elevato delle sanzioni farà lievitare la cartella: anche una sola marca da bollo da 16 euro omessa potrà facilmente portare ad una cartella di oltre 50 euro, più del triplo di quello che si sarebbe dovuto pagare inizialmente.
Sarà quindi con questa cartella che ti dovrai confrontare, verificando tra i requisiti di legittimità della cartella proprio il termine di prescrizione in modo da stabilire se la richiesta di pagamento è valida oppure può essere contestata ed impugnata.
Imposta di bollo: qual è il termine di prescrizione?
Iniziamo col dire che il termine iniziale, dal quale andrà calcolato il decorso della prescrizione, dipende dal tipo di atto: per gli atti che scontano l’imposta sin dall’origine, cioè dal momento in cui vengono formati, il pagamento doveva essere effettuato immediatamente e quindi il momento in cui è sorto l’obbligo di pagamento corrisponde in pratica alla data dell’atto stipulato del contratto sottoscritto tra le parti, della ricevuta o fattura emessa.
Per gli atti soggetti a bollo in caso d’uso, invece, il termine decorre dalla data in cui l’atto viene utilizzato, ad esempio attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate di un contratto per ottenerne la registrazione. Questa data può essere anche di molto successiva rispetto a quella di formazione del documento (ad esempio registro oggi un contratto stipulato l’anno scorso).
A partire dal momento iniziale che abbiamo indicato, l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo entro il termine di decadenza di tre anni [3]. Questo termine è prefissato in maniera chiara e non è suscettibile di interpretazioni o oscillazioni della giurisprudenza, come accade per altre imposte o tasse.
Imposta di bollo: decadenza dal potere di accertamento
La buona notizia per il contribuente è che si tratta di un termine previsto a pena di decadenza e non di prescrizione: in pratica significa che il Fisco deve effettuare l’accertamento dell’imposta evasa ed inviare la cartella necessariamente entro il termine di tre anni che abbiamo indicato, altrimenti non potrà più farlo e non potrà neppure rinnovare la pretesa tributaria in nessun’altra maniera oltre quel termine [4].
Trattandosi di un termine decadenziale, non è estensibile o prorogabile: perciò il Fisco non può inviare inviti o solleciti di pagamento, avvisi bonari o intimazioni allo scopo di interrompere la prescrizione e farla decorrere nuovamente, come accade nel caso delle altre imposte. Quindi per l’imposta di bollo è di tre anni il termine massimo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare l’accertamento, iscrivere il tributo a ruolo ed inviare la cartella al destinatario. Questo termine breve si spiega con la relativa facilità dell’accertamento dove, per verificare se manca la marca o non è stato effettuato il versamento telematico, non occorrono indagini particolari.
Imposta di bollo non pagata: conseguenze
La decadenza, però, non sana l’imposta non pagata se si deve utilizzare l’atto: infatti quando vi è il caso d’uso, come succede se si presenta un atto per la registrazione, occorrerà comunque pagare in quel momento l’imposta che si sarebbe dovuta versare inizialmente. Questo significa che l’annullamento della cartella sana il debito e le sanzioni pregresse, ma non consente di evitare il pagamento del bollo, nel caso in cui tu voglia o debba utilizzare l’atto che avrebbe dovuto scontare l’imposta.
Perciò, se vuoi far valere gli effetti del tuo contratto registrato devi essere disposto a pagare ora per allora l’imposta di bollo dovuta. La regolarizzazione dovrà essere fatta presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e versando l’imposta con il modello F23 [5].
Imposta di bollo in fattura per forfettari
Leggi anche quali sono le regole particolari per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture dei contribuenti forfettari, tenendo presente che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che l’importo dei 2 euro della marca applicata sul documento fiscale “fa reddito”, ossia costituisce ricavo imponibile, se viene addebitato al cliente [6]. Trovi tutti i dettagli nell’articolo “Bollo in fattura addebitato al cliente: cosa succede?“.
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