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Cartella di pagamento via PEC: è valida la copia in PDF?

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(@angelo-greco)
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Cartella in PDF senza firma digitale: la Cassazione chiarisce se si può impugnare o meno.

Con l’introduzione del domicilio digitale, tutti i cittadini – non più solo professionisti e imprenditori – possono ricevere le cartelle esattoriali sull’email di posta elettronica certificata. Ma che succede se, nella PEC, è contenuto un semplice allegato in formato PDF, privo peraltro di firma digitale? La notifica può considerarsi legittima? In altri termini, in caso di cartella di pagamento via PEC, è valida la copia in PDF?

La questione è stata di recente analizzata dalla Cassazione. Vediamo cosa ha detto la Suprema Corte in merito.

Quando è valida la notifica via PEC della cartella di pagamento?

La Corte di Cassazione, nella sua sentenza n. 28852, ha chiaramente stabilito che la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC è valida anche se la copia informatica in formato PDF non è firmata digitalmente. Questo significa che non c’è alcun obbligo di utilizzare una firma digitale per validare la copia informatica di una cartella di pagamento originariamente in formato cartaceo quando viene notificata tramite PEC.

Inoltre, già in passato la Corte Suprema aveva detto che la cartella può essere ben notificata in formato PDF e non necessariamente P7M.

Infine, la notifica di una cartella esattoriale effettuata per PEC può avvenire in due modi, alternativi ed equivalenti:

  • allegando alla PEC il documento informatico come «atto nativo digitale»;
  • allegando la sua «copia informatica», cioè la “copia per immagine” di un originale cartaceo. Si tratta quindi della scannerizzazione del documento originale materiale.

Cosa si intende per “atto nativo digitale” e “copia informatica”?

Un “atto nativo digitale” è un documento creato, conservato e gestito in formato elettronico fin dalla sua origine.

Al contrario, una “copia informatica” si riferisce alla riproduzione digitale di un documento originariamente in formato cartaceo.

La Cassazione ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento può avvenire sia con un “atto nativo digitale” sia con una “copia informatica”, come un file PDF.

C’è obbligo di firma digitale?

No, la Cassazione ha precisato che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.

La vicenda

La controversia nasce da una società che ha contestato la notifica di una “comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo” riguardante un veicolo di sua proprietà. Il motivo del contendere? La notifica, effettuata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, era stata effettuata allegando alla PEC un documento in formato .pdf e non un “pdf nativo digitale” firmato digitalmente. Tuttavia, tale censura è stata giudicata inammissibile, poiché la cartella era già stata notificata nel 2017 e il contenuto era quindi già noto al destinatario.

 
Pubblicato : 20 Ottobre 2023 09:00