Canna fumaria in appoggio al muro comune: è legale?
In quali casi il singolo condomino può far installare la propria canna fumaria esterna ancorandola alle pareti dell’edificio?
In condominio spesso si litiga per l’utilizzo delle cose comune. È il caso del condomino che occupa il pianerottolo con le proprie cose (bici, passeggino, ecc.) oppure che fa apporre la tabella del suo studio professionale sulla facciata dell’edificio. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: è legale installare la canna fumaria in appoggio al muro comune?
Mettiamo il caso che uno dei condòmini abbia comprato una stufa a pellet; per legge, i fumi prodotti da queste tipologie di stufe non possono essere convogliati in un’unica canna fumaria. Si rende pertanto necessaria realizzarne una e, essendo impossibile farla passare nelle pareti, occorre realizzarne una esterna lungo il perimetro delle mura. È legale una cosa del genere oppure l’assemblea può chiederne la rimozione? Vediamo cosa dice la legge.
Muro perimetrale: è condominiale?
Secondo la legge [1], i muri maestri dell’edificio sono comuni, in quanto indispensabili per l’esistenza stessa del fabbricato.
Per muri maestri si intendono sia quelli che costituiscono l’ossatura portante dell’edificio, sia quelli perimetrali che delimitano gli spazi in essi compresi, oltra ai muri di rivestimento o di riempimento.
Si può appoggiare la canna fumaria alla parete esterna?
In linea di massima, l’installazione di una canna fumaria esterna in appoggio al muro perimetrale comune è perfettamente legale, in quanto rientra tra i diritti di ciascun condominio di fare un utilizzo dei beni comuni più intenso rispetto a quello degli altri, purché a costoro non sia tolto il diritto di fare altrettanto.
In pratica, la legge [2] permette al singolo proprietario di servirsi delle cose e dei servizi comuni per soddisfare un proprio bisogno egoistico, purché però tale utilizzo:
- non alteri la destinazione d’uso del bene. Ad esempio, sarebbe illegittimo trasformare una porzione di giardino in parcheggio per poter mettere in sosta la propria auto;
- non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Non è quindi possibile, ad esempio, affiggere la tabella del proprio studio professionale in modo tale da occupare tutta la parete ove si trova il portone d’ingresso, precludendo così agli altri di fare lo stesso.
Pertanto, la canna fumaria lungo il perimetro esterno delle mura dell’edificio è sicuramente legale, purché sia installata in modo tale da non danneggiare la cosa comune, nel rispetto delle distanze minime da balconi e finestre, e sempre che non impedisca agli altri di poter utilizzare il bene condominiale.
Quando si può chiedere la rimozione della canna fumaria?
Il mancato rispetto delle regole appena viste comporta la possibilità, per l’assemblea, di chiedere la rimozione dell’opera realizzata senza tener conto dei diritti degli altri condòmini.
La giurisprudenza [3] ha tuttavia specificato che per ottenere la rimozione occorre che emerga il potenziale uso che gli altri condòmini potrebbero fare in relazione agli spazi comuni occupati, al fine di verificare se l’uso più intenso operato dal singolo proprietario impedisca quello potenziale degli altri.
In altre parole, chi chiede la rimozione dell’opera altrui deve dimostrare che la stessa leda concretamente il suo diritto di poter sfruttare il bene comune.
Nel caso di specie, chi chiede la rimozione della canna fumaria appoggiata al muro perimetrale deve dimostrare che tale installazione gli impedisce di fare altrettanto, avendo anch’egli bisogno di realizzare la stessa opera.
Al contrario, il condomino che è già munito di canna fumaria interna e che, quindi, non ha bisogno di una esterna, non può ottenere la rimozione del manufatto esterno del vicino se non dimostra che quest’ultimo gli impedisce l’utilizzo concreto del bene (cioè, del muro perimetrale).
Secondo la Corte di Cassazione [4], quando sia prevedibile che gli altri compartecipi non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa da un condomino deve ritenersi legittima, atteso che il limite al godimento di un condomino si riscontra soltanto se sia ragionevole prevedere che altri comproprietari vogliano accrescere il pari uso cui hanno diritto.
Sempre secondo la Suprema Corte [5], è consentito l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
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