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Caduta sulle scale della chiesa: chi risarcisce?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi paga i danni nel caso di incidente in un luogo di culto? Chi è tenuto al risarcimento per la caduta avvenuta sul sagrato della chiesa?

Ognuno è responsabile dei danni che provoca, anche indirettamente attraverso le proprie cose. Questo principio è sancito a chiare lettere dal Codice civile [1], laddove si dice che ciascuno risponde del danno causato dai beni che ha in custodia, a meno che non dimostri il caso fortuito, cioè un evento del tutto imprevedibile e inevitabile a cui imputare il danneggiamento stesso. È da questo principio che bisogna partire per rispondere alla seguente domanda: chi risarcisce nel caso di caduta sulle scale della chiesa?

Il problema si pone in quanto, molto spesso, le scale e il sagrato delle chiese sono ad uso pubblico, nel senso che può accedervi liberamente chiunque, anche le persone che non vanno in chiesa. Mettiamo il caso che una persona, mentre percorre le scale che si trovano proprio davanti al luogo di culto, cada a terra a causa di un gradino malfermo. In un’ipotesi del genere, con chi dovrebbe prendersela? Con la chiesa o con il Comune? Scopriamolo insieme.

Caduta in chiesa: chi deve pagare i danni?

Partiamo dall’ipotesi della caduta avvenuta all’interno dell’edificio sacro. In un caso del genere non ci sono dubbi: dovrà essere la chiesa a pagare. Nello specifico, la responsabilità è della diocesi o della parrocchia, che sono gli enti ecclesiastici formalmente proprietari dell’immobile.

La responsabilità può essere evitata solamente se si dimostra che la caduta e il conseguente danno non sono imputabili alle condizioni del luogo in cui essa è avvenuta.

Ad esempio, se un fedele, percorrendo la navata, scivola perché è stata da poco passata la cera sul pavimento, cade perché c’è una piccola buca oppure inciampa in un gradino malfermo, allora non ci sono dubbi: la responsabilità è della chiesa.

Al contrario, se il fedele si fa male perché si comportava in maniera inappropriata, allora non si potrà accampare alcuna pretesa nei confronti dell’ente ecclesiastico.

Ad esempio, la chiesa non dovrà pagare alcun risarcimento per il danno che ha riportato il bambino pestifero che, anziché stare seduto, giocando a stare in bilico sui banchi è poi caduto a terra; ugualmente, non c’è alcuna responsabilità dell’ente ecclesiastico se i fedeli, contravvenendo alle regole, decidono di sedere su un altare laterale oppure su un organo in disuso, rovinando poi al suolo.

Insomma; la diocesi è responsabile dei pregiudizi causati ai fedeli dalla struttura della chiesa, a meno che il danno stesso non sia dovuto a un caso fortuito dipeso:

  • dalla condotta inappropriata del danneggiato stesso;
  • da un evento assolutamente imponderabile. Si pensi al fulmine che rompe una vetrata e precipita all’interno della chiesa, causando così gravi ferite a chi è rimasto colpito.

Caduta sulle scale della chiesa: chi paga?

Le cose sembrano complicarsi nel caso di caduta sulle scale della chiesa. In questa ipotesi, infatti, ci troviamo davanti a beni che, pur appartenendo formalmente alla diocesi, in realtà sono di uso pubblico, esattamente come il sagrato antistante l’edificio di culto. In ipotesi del genere, chi paga i danni?

Secondo la Corte di Cassazione [2], se qualcuno cade sulle scale o sul sagrato della chiesa, a risponderne è sempre la diocesi, a meno che non dimostri che il Comune aveva assunto l’obbligo di custodire detti beni in quanto destinati anche all’uso pubblico.

Secondo la Suprema Corte, l’uso pubblico di un bene messo a disposizione della collettività, eventualmente concorrente con la destinazione dell’area stessa all’attività di culto, non è di per sé in grado di trasferire l’onere di custodia sull’ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie.

Ciò significa, in soldoni, che l’ente ecclesiastico (diocesi o parrocchia che sia) deve risarcire i danni causati dall’immobile di cui è proprietario, anche se questo è accessibile a tutti; il fatto che il Comune si occupi delle vie che stanno immediatamente intorno non comporta una responsabilità dell’ente locale.

Al contrario, se l’area esterna della chiesa è materialmente presa in custodia dal Comune, allora la responsabilità per i danni cagionati dalla stessa saranno imputabili all’ente territoriale.

Si pensi, ad esempio, al sagrato della chiesa chiuso da un cancello a cui si può accedere solamente negli orari stabiliti dal Comune: in un’ipotesi del genere ci sarebbero le condizioni, in caso di danni, per poter chiedere il risarcimento all’ente locale, atteso che si occupa della gestione dell’area.

Ovviamente, affinché si abbia diritto al risarcimento occorre sempre che il danno sia ascrivibile a una cattiva manutenzione dell’edificio: è il caso del gradino malfermo, della buca nel pavimento, dei manufatti instabili, ecc.

Al contrario, chi fa lo spericolato in chiesa oppure nelle pertinenze esterne, non potrà poi prendersela con la diocesi: è il caso, ad esempio, di chi voglia fare skateboard sui gradini finendo poi col rovinare a terra.

 
Pubblicato : 22 Luglio 2023 11:15