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Caduta sul marciapiede: risarcimento difficile

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Disconnessione del marciapiede irregolare, pericolo occulto, insidia: il Comune non risarcisce se la visibilità non è ridotta.

Le strade e i marciapiedi  dovrebbero essere sempre tenute in condizioni tali da evitare incidenti e cadute, pena la responsabilità del Comune per gli eventuali danni agli utenti. Nel caso di caduta sul marciapiede, il risarcimento è difficile, in quanto non automatico. Vediamo perchè.

Il Comune, proprietario della strada pubblica, ha un generale obbligo di custodia e deve, pertanto, porre in essere le attività di manutenzione necessarie per evitare che il deterioramento o il danneggiamento possa compromettere la circolazione di autoveicoli e pedoni. Ciò vale tanto per la strada percorribile dai veicoli quanto per i marciapiedi che, se dissestati, possono provocare la caduta dei pedoni. Tuttavia, non sempre il Comune è tenuto a risarcire il soggetto che cade sul marciapiede irregolare e subisce delle lesioni. Ferma restando la responsabilità da cose in custodia, occorre verificare caso per caso come si è verificato il danno e se questo, anche se riconducibile all’insidia stradale, poteva essere evitato dall’utente usando maggiore attenzione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il Comune non è tenuto a risarcire l’utente che, inciampando su un marciapiede irregolare, cade e subisce delle lesioni, se l’evento si verifica in pieno giorno e la visibilità non è compromessa dalla presenza di veicoli parcheggiati nelle vicinanze dell’ostacolo [1]. Quando il luogo della caduta del pedone è pienamente visibile e illuminato, ed inoltre la buca, l’ostacolo o la disconnessione del terreno non è occulta (cosiddetta “insidia o trabocchetto”) l’utente ha sempre la possibilità di accorgersi del pericolo e di evitarlo prestando la dovuta attenzione richiesta a tutti.

Risarcimento per caduta sul marciapiede: onere della prova 

Spetta al soggetto danneggiato dimostrare di aver subito il danno e che lo stesso è conseguenza della strada non curata da parte della pubblica amministrazione. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza – anche per evitare facili strumentalizzazioni – è diventata estremamente rigorosa: non per il fatto che il pedone sia semplicemente caduto viene disposto, in suo favore, il risarcimento del danno. È anche necessario dimostrare che l’ostacolo fosse occulto, ossia nascosto e non facilmente visibile anche usando l’ordinaria diligenza. In tema di responsabilità da custodia, gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo ritengono che: “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile [2] dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze”. Tale responsabilità è esclusa solo se l’amministrazione dimostra il caso fortuito, che può consistere:

  • in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza,
  • nella condotta della stessa vittima, o del terzo, consistita nell’omissione delle normali cautele di prudenza esigibili in situazioni analoghe.

In sintesi, dunque, il danneggiato ha il solo onere di provare, oltre al danno, il nesso causale tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al Comune spetta l’onere della prova cosiddetta liberatoria del caso fortuito.

Caduta sul marciapiede: responsabilità della vittima

Il caso fortuito esclude il nesso causale tra cosa e danno ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.

Per esempio, secondo la Cassazione [3], il pedone non ha diritto al risarcimento del danno da caduta se questa è dipesa dalla sua condotta incauta: nel caso esaminato, il danneggiato, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente impegnato, senza utilizzare però la prudenza  necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare.

La giurisprudenza [4] ha individuato in materia due concetti rilevanti per decidere le controversie tra Comune e utente nel caso di danni da cose in custodia:

  • prevedibilità dell’evento dannoso: intesa come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo
  • dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa: se il pericolo è visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza.

È chiaro come, alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale, è difficile ottenere l’indennizzo tutte le volte in cui emerga che l’incidente si è verificato in pieno giorno e su un tratto di strada facilmente visibile, non oscurato, per esempio, dalla presenza di auto parcheggiate. In tali casi una condotta più prudente del pedone gli consente di sicuro di evitare la caduta e, dunque, il danno.

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Pubblicato : 23 Novembre 2022 02:14