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Caduta ciclista: come farsi risarcire

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(@paolo-remer)
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Cosa deve provare il ciclista infortunato; quali sono gli errori da evitare per non perdere il risarcimento dei danni provocati dalla caduta.

Molti incidenti e infortuni dei ciclisti non avvengono per investimento o scontro, ma per cadute autonome, che spesso sono dovute ad ostacoli di vario genere presenti sul manto stradale: buche, asperità del terreno, dislivelli, sconnessioni, tombini mal posizionati. Chi pratica il ciclismo sportivo, ed anche chi usa abitualmente la bicicletta per recarsi al lavoro o per passeggiare, conosce bene questi fenomeni e cerca di evitarli; ma nonostante ciò l’incidente può capitare e le lesioni possono essere molto serie. Vediamo, quindi, in caso di caduta di un ciclista, come farsi risarcire dall’Ente proprietario o gestore della strada su cui si è verificato l’infortunio.

Quando scatta la responsabilità risarcitoria 

I ciclisti sono utenti delle strade a tutti gli effetti, al pari dei pedoni e dei conducenti di veicoli a motore. L’Ente proprietario o gestore della strada ha un preciso «obbligo di custodia», imposto dalla legge [1], che  gli impone di sorvegliarla e di provvedere alla regolare manutenzione e alle riparazioni necessarie affinché il transito stradale avvenga sempre in condizioni di sicurezza adeguate.

Il custode può liberarsi dalla responsabilità risarcitoria, che si presume sussistente a suo carico, solo se fornisce la prova che l’incidente è avvenuto per un «caso fortuito», cioè un evento imprevedibile ed eccezionale che ha reso impossibile un intervento tempestivo di manutenzione e riparazione della strada: ad esempio l’improvviso cedimento di un tubo fognario che ha causato il crollo dell’asfalto e l’apertura di una buca in cui è finito un ciclista che proprio in quel momento stava percorrendo quel tratto di strada.

Ciclista imprudente: cosa succede

Nella nozione del caso fortuito, però, rientra anche l’imprudenza del ciclista stesso, come quando è disattento e finisce per sbattere contro un ostacolo, o percorre ad elevata velocità un tratto di strada in discesa senza avvedersi dei possibili rischi.

Sfatiamo subito un mito: si tende a pensare che, quanto più l’ostacolo è grande ed evidente – ad esempio, una grossa buca al centro della strada – tanto più l’Ente proprietario della strada è responsabile di non averlo rimosso, e dunque è tenuto a pagare i danni all’infortunato. In realtà è proprio il contrario: la giurisprudenza usa una nozione di «insidia e trabocchetto» in base alla quale la pericolosità della cosa custodita dall’Ente proprietario o gestore della strada dipende, essenzialmente, dalla sua concreta visibilità o meno. Quindi se il ciclista è in grado di avvistare l’ostacolo deve adottare le opportune cautele per evitarlo; altrimenti è considerato egli stesso responsabile, o quantomeno corresponsabile, della sua caduta, per non essere stato attento a prevenire una situazione di pericolo che era ben percepibile e dunque poteva essere facilmente neutralizzata con una semplice deviazione della traiettoria.

Dislivello del manto stradale: c’è risarcimento?

Rimangono, allora, gli ostacoli piccoli, che sono proprio quelli più insidiosi e pericolosi perché non è possibile accorgersi in tempo della loro presenza: pensiamo a un piccolo dislivello presente sul manto stradale, o alle mattonelle di pavimentazione sconnesse o dissestate, o all’asfalto irregolare.

Sono situazioni che creano uno “scalino” quasi impercettibile a occhio nudo, ma che diventa estremamente rischioso nel momento in cui ci passa sopra la ruota della bici. L’ostacolo imprevisto – o, per meglio dire, concretamente imprevedibile in quel momento – può deviare la traiettoria del mezzo, far perdere l’equilibrio al ciclista ignaro e farlo cadere. In questi casi il risarcimento spetta (a meno che l’ostacolo non fosse assolutamente evidente: ad esempio, i binari del tram), ma bisogna fornire la prova dell’accaduto. Vediamo come.

Caduta del ciclista: cosa bisogna provare?

Una nuova sentenza della Cassazione [2] ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da una donna caduta dalla bicicletta a causa della presenza di un tombino mal posizionato che aveva creato un dislivello sulla strada. Questa pronuncia è emblematica, perché spiega quali sono le condizioni necessarie per essere risarciti, ed anche quali sono gli errori da non fare per evitare di perdere il risarcimento.

Infatti va tenuto presente che il ciclista infortunato è tenuto a provare non solo l’entità dei danni fisici riportati (lesioni personali e invalidità temporanea o permanente che ne è derivata, spese mediche e farmaceutiche, periodi di inabilità al lavoro per ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e riabilitazione post-traumatica), ma, prima di tutto, deve dimostrare la dinamica dell’evento lesivo: quindi è tenuto a ricostruire l’accaduto fornendo tutti gli elementi utili per individuare le concrete circostanze di tempo e di luogo e le modalità della caduta. Solo così è possibile ricostruire l’episodio storico e stabilire il nesso causale tra le lesioni subite e la condotta illecita del Comune, o del diverso Ente proprietario o gestore della strada, che è venuto meno al suo dovere di custodia.

I giudici sono molto attenti a tutti questi aspetti, perché vogliono prevenire richieste risarcitorie infondate, indimostrate o addirittura illecite e fraudolente, come, ad esempio, quelle promanananti da chi è caduto in casa o per le scale riportando la rottura di un osso o una distorsione (le lesioni sono vere e ben documentate dai certificati medici) ma cerca di addebitare l’accaduto al Comune sostenendo, falsamente, di essere caduto incappando in un ostacolo imprevisto mentre percorreva la strada pubblica, a piedi o in bicicletta.

Gli errori da evitare per non perdere il risarcimento

Nella vicenda finita in Cassazione, il ciclista sosteneva di essere caduto a causa di una irregolarità del manto stradale, e precisamente perché la ruota si era incastrata in un tombino metallico che era posizionato in dislivello rispetto alla superficie. Probabilmente tutto ciò era era vero, ma la domanda risarcitoria è stata respinta, già durante la fase di merito della causa, per carenza probatoria: in particolare, la Corte d’Appello aveva rimarcato che «non sono dimostrate le modalità della caduta, e dunque il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento, né è dimostrato che la copertura in metallo del tombino fosse in condizioni non denotanti una intrinseca pericolosità».

Il ciclista non si è rassegnato ed ha presentato ricorso in Cassazione, ma anche qui la sua richiesta è stata rigettata, definitivamente. La Suprema Corte ha individuato tutte le lacune che hanno precluso l’accoglimento della domanda. Te le riportiamo perché forniscono un utile vademecum di ciò che mancava per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni. Da questo elenco sarà facile capire cosa serve per ottenere il risarcimento dal Comune o dal diverso Ente proprietario della strada e dalle eventuali società di gestione coinvolte (nella vicenda esaminata, la ditta incaricata dell’installazione e manutenzione dei tombini).

Mancanza di testimoni

La sentenza rimarca che «nessuno ha assistito alla caduta. Solo successivamente era sopraggiunto un uomo, amico della ciclista e da lei chiamato in soccorso, il quale ha affermato, con dichiarazione scritta, successiva di molti mesi all’episodio, di aver rinvenuto la donna a terra e dolorante nei pressi del tombino e che ella gli aveva riferito di essere caduta a causa del tombino».

Quindi in caso di caduta dalla bicicletta è necessario munirsi di testimoni che hanno assistito alla scena: possono essere i compagni di passeggiata o anche persone che passavano lì per caso. Le dichiarazioni del ciclista infortunato non bastano: la prova della caduta – sottolinea la sentenza – «non può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata».

Impianti di videosorveglianza

La mancanza dei testimoni può essere facilmente colmata, invece, quando vi sono telecamere di sorveglianza, pubbliche (come quelle del Comune e della Polizia) o private (come quelle di un negozio), che hanno ripreso la caduta: il filmato estrapolato è una prova inoppugnabile della dinamica di verificazione dell’evento.

C’è da considerare, comunque, che alla stregua di una recente decisione del Garante privacy le telecamere private non potrebbero riprendere le strade pubbliche: te ne parliamo ampiamente nell’articolo “Telecamere dei negozi: cosa non possono riprendere?“.

La descrizione dello stato dei luoghi

Un altro punto evidenziato dai giudici di piazza Cavour, e che ha portato al rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dal ciclista, è stato il fatto che «non è stato indicato il punto preciso in cui l’inserimento della ruota si sarebbe verificato, e dalle fotografie prodotte non sono comunque individuabili irregolarità del manto stradale di dimensioni tali da consentire ad una ruota di incastrarsi al suo interno. Dalle foto emerge, anzi, chiaramente che il dislivello, in alcuni punti, fra il tombino e, più in basso, il manto asfaltato era comunque minimo e non superiore a pochi millimetri».

In tale situazione, mancava la «prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia e il sinistro: la sola esistenza di un’alterazione del manto stradale non dimostra che essa abbia cagionato la caduta», afferma il Collegio giudicante. Inoltre la sentenza rileva che «non sono risultate tracce sulla ruota della bicicletta che, in tesi, sarebbe rimasta incastrata».

L’intervento della Polizia

Gli Ermellini hanno poi rilevato che non era stato neppure «richiesto l’intervento della Polizia municipale per gli opportuni rilievi» dopo la caduta. È bene, quindi, non solo scattare le foto descrittive dello stato dei luoghi, ma anche chiamare sul posto le forze dell’ordine per compiere i rilievi descrittivi sulla scena del sinistro. Il verbale redatto dagli agenti della Polizia stradale, dai Carabinieri o dalla Polizia locale e municipale, infatti, fa piena prova di quanto direttamente constatato dai verbalizzanti, e così l’episodio potrà ritenersi dimostrato, quantomeno per l’esistenza del fattore oggettivo che ha causato la caduta del ciclista (le dimensioni della buca, l’entità del dislivello, ecc.).

Approfondimenti

Puoi leggere per esteso la pronuncia che abbiamo commentato nel box “sentenza” sotto questo articolo. Per altre informazioni leggi l’articolo “Ciclista cade per buca stradale: risarcimento danni“.

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Pubblicato : 8 Ottobre 2022 08:30