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Blocco pagamento di un ente per debiti fiscali: come funziona

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(@angelo-greco)
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Chi ha debiti per cartelle esattoriali può vedersi sospesi i pagamenti che la Pubblica Amministrazione deve effettuare nei suoi riguardi.

Prima di effettuare un pagamento a un privato o a una società, le Pubbliche Amministrazioni (PA) hanno l’obbligo di assicurarsi che il beneficiario abbia rispettato i propri obblighi tributari. Mancando tale presupposto, il versamento delle somme può essere sospeso per sessanta giorni. Vediamo dunque come funziona il blocco dei pagamenti di un ente pubblico per debiti fiscali, come funziona questo controllo, cosa implica per i cittadini e cosa possono fare questi ultimi per ottenere i soldi del più breve tempo possibile.

La procedura di verifica del debito fiscale

Le pubbliche amministrazioni devono verificare, per pagamenti superiori a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente rispetto ai pagamenti dovuti. La verifica avviene tramite l’Agente della Riscossione che, appunto, è l’ente che ha notificato la cartella esattoriale e dunque si trova nella condizione di sapere se il privato ha adempiuto o meno ai propri obblighi fiscali.

Cosa succede se ci sono cartelle esattoriali non pagate?

Nell caso in cui l’Agente della Riscossione rilevi dei debiti da parte del privato per cartelle esattoriali non onorate, l’ente pubblico blocca il pagamento per 60 giorni fino a concorrenza dell’ammontare del debito comunicato. L’eventuale eccedenza va corrisposta al beneficiario del pagamento.

L’Agente della Riscossione deve inviare al contribuente un ordine di pagamento.

Se, a seguito di ciò, il debito viene saldato entro un termine stabilito, il pagamento viene sbloccato.

Se invece, decorsi i 60 giorni, l’Agente della Riscossione non notifica al contribuente l’ordine di pagare, la Pubblica amministrazione procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

La procedura si conclude con l’ordine di versamento dell’Agente della Riscossione. Se nei 60 giorni non viene notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica amministrazione procede al pagamento delle somme spettanti.

Si può effettuare il blocco del pagamento di stipendi?

Se il pagamento è relativo a stipendi o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, il blocco è nei limiti di un quinto.

La soglia di verifica dei 5.000 euro deve riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali e non devono essere soggetti a verifica le somme che, successivamente, devono essere destinate al pagamento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti.

È possibile la compensazione dei crediti?

Se il contribuente vanta crediti commerciali maturati nei confronti della medesima PA per somministrazione, forniture e appalti, può utilizzarli per compensare tali debiti seguendo una specifica procedura.

Che succede se si chiede una rateazione?

Il blocco si applica se l’obbligo di versamento supera 5.000 euro. Non sono considerati inadempimenti i debiti per cui è stata ottenuta rateazione o sospensione della riscossione.

Che succede in caso di ricorso o sospensiva?

Se il contribuente ha presentato ricorso contro l’atto impositivo o ottenuto un provvedimento di sospensiva, la PA deve effettuare i pagamenti, con la clausola di restituzione in caso di sentenza sfavorevole.

Quando non si applica il blocco dei pagamenti?

Abbiamo visto sopra che il blocco non si applica ai percettori di stipendi verso la pubblica amministrazione: in tal caso il blocco non può infatti eccedere un quinto della retribuzione.

Inoltre il blocco dei pagamenti non si applica:

  • rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alle persone e indennità connesse allo stato di salute della persona;
  • ai pagamenti di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
  • ai pagamenti a titolo di assegno alimentare e di divorzio;
  • ai sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
  • alle indennità per inabilità temporanea al lavoro o comunque connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subito;
  • ai finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

Pubbliche amministrazioni interessate

Le amministrazioni tenute a rispettare la disciplina appena illustrata sono:

  • Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
  • Enti locali;
  • Università statali;
  • istituti di istruzione statali;
  • Camere di commercio;
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • aziende e le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;
  • aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Agenzie per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
  • Istituti autonomi Case Popolari;
  • Aziende speciali, anche consortili, e aziende pubbliche, in quanto riconducibili nell’ambito degli enti pubblici;
  • Agenzie Fiscali.
 
Pubblicato : 18 Dicembre 2023 14:15