Bloccare il passaggio: ultime sentenze
Delitto di violenza privata; privazione della libertà di determinazione e di azione; impedire l’accesso; bloccare il passaggio di un’auto con altro mezzo.
Nell’articolo 610 del Codice penale, la legge punisce chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Chi blocca il passaggio, costringe a interrompere ciò che stavi facendo. È un atto di violenza forzata, contro il quale non puoi ribellarti. La norma stabilisce una pena della reclusione fino a 4 anni. A riguardo, la Corte ha affermato due importanti principi: il reato scatta anche per pochi minuti: non conta quanto tempo duri la violenza, ma il semplice fatto che il comportamento sia stato realizzato; il reato scatta sia nel caso in cui la condotta sia stata posta in malafede (dolo), con l’intento di dar fastidio, sia con colpa, ossia ignorando di aver bloccato il passaggio. Per saperne di più leggi le ultime sentenze.
Violenza privata: presupposti per la configurabilità del reato
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi un’autovettura dinanzi a un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. Nel caso di specie, la reiterazione degli episodi, nonostante le continue lamentele del denunziante, non lascia dubbi circa la sussistenza della componente soggettivadel reato.
Tribunale Udine, 05/07/2022, n.1160
Parcheggiare l’auto bloccando il passaggio alla persona offesa
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione
Cassazione penale sez. V, 16/10/2019, n.51236
Parcheggiare la vettura dinanzi ad un fabbricato
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cassazione penale sez. V, 16/10/2017, n.1913
Libertà di determinazione e di azione
L’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione; integra, pertanto, il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cassazione penale sez. V, 19/10/2015, n.48346
Violenza privata: cos’è?
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cassazione penale sez. V, 20/11/2013, n.8425
Il requisito della violenza
Ai fini della configurabilità del delitto ex art. 610 c.p., il requisito della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. Tale è da ritenersi il bloccare il passaggio di un auto con altro mezzo.
(Nel caso di specie, però, non sussiste il reato perché non vi è prova certa che l’imputata, parcheggiando la propria vettura davanti alla porta d’ingresso della cantina della parte offesa che in quel momento era all’interno del locale, avesse la consapevolezza e la volontà di impedirne l’uscita).
Tribunale Trento, 22/07/2013, n.734
Reato di violenza privata: quando si configura?
Il reato di violenza privata si configura non solo quando venga adoperata la violenza propria, ossia fisica, ma anche quando la condotta si esplichi con la violenza impropria, che si attua mediante l’uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. In questa prospettiva, il reato è ravvisabile anche nella condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio e da impedire alla persona offesa di muoversi, rientrando nella rilevata nozione di violenza qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
(Fattispecie nella quale, peraltro, il reato di violenza privata è stato escluso, risultando evidente il difetto del dolo e risultando, per converso, che la condotta dell’imputato – sostanziatasi nell’aver parcheggiato in doppia fila il proprio autoveicolo, per alcune ore, di notte, in tal modo “bloccando” le autovetture parcheggiate nella “fila interna” – era stata caratterizzata solo da una vistosa incuria in spregio del rispetto delle altrui esigenze).
Cassazione penale sez. V, 30/01/2007, n.9215
Bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi
Integra il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Cassazione penale sez. V, 17/05/2006, n.21779
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