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Bisogna pagare i vecchi bolli auto?

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(@angelo-greco)
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Prescrizione e rottamazione: tutti i bolli auto arretrati che non devono essere pagati. Come chiedere la cancellazione e fare ricorso. 

Capita talvolta di accorgersi, in ritardo, di non aver versato il bollo auto negli anni precedenti oppure di ricevere, dopo un lungo lasso di tempo, un sollecito di pagamento da parte della Regione o la notifica di una cartella di pagamento (con tanto di mora) dall’Agente della Riscossione. Queste situazioni portano a interrogarsi: bisogna saldare i vecchi i bolli auto non pagati? Esiste un termine entro il quale il bollo auto arretrato non è più esigibile? In questo articolo ci proponiamo di chiarire tali questioni. 

Analizzeremo, per iniziare, la questione dei bolli auto più datati, per i quali è stata disposta una rottamazione, ovvero una sanatoria che ha estinto automaticamente i debiti dei contribuenti. Tuttavia, anche coloro che non rientrano in questa disposizione hanno la possibilità di invocare la prescrizione del debito. Ma procediamo con ordine e vediamo quando bisogna pagare i vecchi bolli auto e quando invece si può chiedere l’annullamento del debito. 

Quando scatta la prescrizione del bollo auto?

In un precedente articolo abbiamo spiegato che, dopo cinque anni, il contribuente può chiedere uno sgravio delle cartelle esattoriali con decurtazione quantomeno degli interessi e delle sanzioni. Questo perché, anche quando la cartella si prescrive in 10 anni (ciò succede per quelle relative a imposte dovute allo Stato come Irpef e Iva), le cosiddette “more” decadono già dopo cinque anni.  

È chiaro che se il tributo per il quale l’esattore agisce si prescrive anch’esso in cinque anni (ad esempio l’Imu, la Tari, i contributi previdenziali, le multe stradali) lo sgravio della cartella sarà totale. Viceversa, quando il tributo ha una prescrizione decennale (imposta di registro e di bollo, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o sulle donazioni, Iva, Irpef, Ires, Irap), si potrà ottenere solo uno sgravio parziale.

In questa quasi perfetta distinzione tra tributi erariali (con prescrizione di 10 anni) e tributi degli enti locali (con prescrizione di 5 anni) fa eccezione solo il bollo auto che si prescrive in 3 anni. Il conteggio parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui bisognava fare il pagamento. Ad esempio, il bollo auto dovuto per il 2024 va in prescrizione il 1° gennaio 2028. 

Anche la cartella esattoriale per il bollo auto – quella cioè che viene emessa in caso di omesso versamento dell’avviso di accertamento da parte della Regione o dell’Agenzia delle Entrate – cade in prescrizione dopo tre anni. In questo caso però il termine decorre dal giorno successivo alla notifica della stessa.

Quali bolli auto non sono più dovuti?

Tutti i bolli auto (di importo fino a 1.000 euro ciascuno, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 sono stati rottamati. Pertanto non sono più dovuti, anche se si è ricevuto un avviso di pagamento. In questo caso infatti non c’entra la prescrizione. L’annullamento è automatico e discende dalla legge. Ragione per cui non dovrebbe esserci neanche bisogno di fare istanza di cancellazione. Tuttavia, qualora l’esattore dovesse tentare di riscuotere tali somme, sarà facoltà del contribuente presentare una richiesta di sgravio per la cancellazione del debito. Non è quindi necessario un ricorso al giudice a meno che, ovviamente, l’Esattore non risposta all’istanza dell’automobilista. 

Per stabilire se si rientra nella rottamazione bisogna visionare con attenzione la cartella esattoriale: in questa è contenuta la data di affidamento della riscossione al relativo Agente. Se, come anticipato, questa è anteriore al 31 dicembre 2015 si ricade nella rottamazione e nulla è dovuto.

Quali bolli sono prescritti?

Dopo tre anni, i vecchi bolli auto non vanno più pagati. Il conteggio parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui dovevate fare il pagamento.

Chiaramente nel corso di questo triennio il contribuente non deve ricevere alcuna richiesta di pagamento o cartella esattoriale. Perché se così fosse il termine di tre anni si azzererebbe e il calcolo ricomincerebbe da capo.

Se sono trascorsi oltre tre anni dall’ultimo sollecito di pagamento il contribuente non può presentare ricorso direttamente al giudice per ottenere la cancellazione della cartella esattoriale. Questo limite deriva dai termini stabiliti per contestare la cartella stessa che sono di 60 giorni dalla notifica.

Con i termini per l’opposizione ormai scaduti (e in loro assenza non si potrebbe neanche discutere di prescrizione), all’obbligato non resta che attendere una nuova iniziativa da parte dell’Agente della Riscossione. Questo nuovo atto può manifestarsi sotto varie forme, come una intimazione di pagamento, un preavviso di ipoteca, un avviso di fermo amministrativo, o, nel caso più grave, un provvedimento di pignoramento su stipendi, pensioni o conti correnti.

A questo punto, il contribuente, assistito dal proprio legale, può rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria per richiedere la cancellazione del bollo auto arretrato e caduto in prescrizione.  

Il contribuente può sempre chiedere la cancellazione con un ricorso in autotutela all’Esattore e, per conoscenza, all’ente titolare del credito (Regione o Agenzia delle Entrate). Tale istanza però non sospende i termini per presentare il ricorso al giudice, né garantisce una risposta certa.

Cosa succede se non si paga il bollo auto?

Che succede se non si paga il bollo auto? Di certo non si può subire un pignoramento della casa. Questa misura scatta solo quando il debito è di almeno 120mila euro e sempre nei confronti di chi ha almeno due immobili di proprietà (posto il divieto di pignoramento della cosiddetta “prima casa”).

Le misure che attua l’Esattore per riscuotere i vecchi bolli auto sono – dopo la notifica della cartella di pagamento – il pignoramento del conto corrente o del quinto dello stipendio o della pensione. Ma molto più frequentemente l’esattore si limita a eseguire il fermo amministrativo dell’auto; tale misura deve essere obbligatoriamente proceduta da un preavviso 30 giorni prima. In tal caso non si potrà  circolare fino a quando il debito non verrà saldato. Con la richiesta di rateazione e il pagamento della prima rata si può tuttavia già tornare a utilizzare il veicolo. 

 
Pubblicato : 5 Marzo 2024 07:45