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Avviso assemblea di condominio e destinatario assente

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(@mariano-acquaviva)
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È valida la convocazione inviata all’indirizzo corretto ma che non è stata ritirata dal condomino perché al momento della consegna non era in casa?

L’amministratore è tenuto a convocare i condòmini con almeno cinque giorni di anticipo affinché possano prendere parte all’assemblea. La comunicazione deve avvenire con le modalità tassativamente indicate dalla legge, e cioè a mezzo raccomandata, pec, fax oppure consegna direttamente a mani. Strumenti diversi sono ammessi solo se i condòmini acconsentono: è il caso della classica email ordinaria.

Quando l’amministratore predilige la trasmissione a mezzo raccomandata, può porsi il problema dell’irreperibilità del condomino. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: è valido l’avviso di convocazione se il destinatario è assente? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.

Irreperibilità assoluta e relativa: differenza

L’irreperibilità del destinatario di una comunicazione può essere di due tipi:

  • assoluta, quando l’indirizzo è totalmente sconosciuto, cosicché il postino, quando si reca sul posto per effettuare la consegna, non può trovare nessuno;
  • relativa, quando l’indirizzo è corretto ma il destinatario non è in casa, perché momentaneamente assente oppure perché trasferitosi senza formalizzare il cambio di residenza.

Destinatario assente: la convocazione è valida?

Secondo la giurisprudenza, se l’indirizzo è corretto ma il destinatario è assente (irreperibilità relativa) la notifica si intende comunque andata a buon fine.

Per la precisione, si ritiene che la comunicazione sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui il postino, tentando di effettuare la consegna, ha lasciato l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere [1].

Poco importa che il condomino si sia recato all’ufficio postale per ritirare il plico solo molti giorni dopo (magari anche dopo che l’assemblea si sia già tenuta).

Ciò in quanto, secondo l’art. 1335 cod. civ., ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

La comunicazione si intende non conosciuta se il destinatario si trovava ricoverato in ospedale e non ha potuto né ricevere la raccomandata né ritirarla presso le poste mentre si trovava in giacenza.

Perché la convocazione assembleare sia valida, quindi, non occorre nemmeno attendere la compiuta giacenza, cioè il decorso di trenta giorni a partire da quando il portalettere ha lasciato l’avviso di giacenza.

Secondo la Corte di Cassazione [2], tale principio non è scalfito nemmeno dall’eventuale errore del postino che, per una svista, barra la casella “sconosciuto” sul plico mentre, in realtà, il destinatario era solo assente. Secondo gli ermellini, ciò che conta è che il procedimento di notificazione sia avvenuta correttamente.

Irreperibilità assoluta: cosa fare?

Diverso il discorso se il destinatario è irreperibile in senso assoluto. In questa ipotesi, la comunicazione non può dirsi perfezionata fintantoché non si individuerà l’indirizzo esatto di residenza.

In altre parole, se il destinatario è assente in quanto vive altrove e la nuova residenza risulta anche all’anagrafe, la notifica della convocazione deve ritenersi nulla, con la conseguenza che il condomino estromesso potrà impugnare la deliberazione assunta senza la sua partecipazione.

A nulla serve la compiuta giacenza: se il destinatario è totalmente sconosciuto, il plico deve essere restituito immediatamente. La giacenza, infatti, si realizza solo se il destinatario non è reperibile perché assente, non quando risiede altrove.

Quanto appena detto va però riletto alla luce dell’obbligo, per il condomino, di comunicare le variazioni anagrafiche. Approfondiamo l’argomento.

Convocazione e anagrafe condominiale

L’amministratore deve inviare l’avviso di convocazione all’indirizzo di residenza del condomino indicato nel registro dell’anagrafe condominiale.

La legge ha previsto come ogni variazione dei dati vada comunicata all’amministratore in forma scritta, entro sessanta giorni, prevedendosi, altresì, in caso di inerzia, non solo la possibilità che l’amministratore richieda le informazioni necessarie all’aggiornamento del registro di anagrafe ma anche, nell’ipotesi di omessa o incompleta risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la facoltà di acquisire personalmente le informazioni necessarie, addebitandone il relativo costo al condomino.

E se il condomino non comunica la variazione di indirizzo e l’avviso di convocazione non arriva a destinazione? Il proprietario non avvertito può impugnare la deliberazione?

Secondo la giurisprudenza [3], il condomino ha l’obbligo di comunicare all’amministratore il proprio eventuale trasferimento in altro domicilio; da tanto deriva che, se egli viene meno a questo dovere, non potrà successivamente lamentarsi di non aver ricevuto l’avviso di convocazione.

In caso di omessa comunicazione della variazione di indirizzo, la mancata ricezione dell’avviso è addebitabile al solo condomino.

 
Pubblicato : 15 Ottobre 2023 15:45