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Autorimessa in legno: serve il permesso di costruire?

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(@mariano-acquaviva)
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Quali sono le opere precarie rientranti nell’edilizia libera? Un riparo per auto facilmente rimovibile necessita del permesso del Comune?

La legge non consente di costruire nuove opere senza il permesso del Comune o, più in generale, della pubblica amministrazione. Quanto detto vale non solo per gli immobili edificati dal nulla ma anche per l’ampliamento e la trasformazione di fabbricati già esistenti. Basti pensare, ad esempio, che anche per realizzare una veranda sul proprio balcone potrebbe esserci bisogno del nulla osta del Comune. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: per un’autorimessa in legno serve il permesso di costruire?

In buona sostanza, si tratta di capire se è possibile costruire un riparo per la propria auto senza preventivamente ottenere l’assenso dell’ufficio tecnico comunale, in considerazione del tipo di materiale (legno e non cemento) utilizzato per la realizzazione dell’opera. Approfondiamo l’argomento.

Quando serve il permesso di costruire?

Il permesso di costruire è un titolo edilizio che il Comune rilascia quando autorizza la realizzazione di determinate opere [1].

Senza addentrarci in dettagli troppo tecnici, c’è bisogno del permesso di costruire ogni volta che l’intervento da realizzare comporti una modifica rilevante della situazione precedente, circostanza che si verifica non solo quando si costruisce dal nulla un nuovo edificio ma anche quando si apportano alterazioni sostanziali a uno già esistente, aumentandone in maniera significativa la volumetria.

La chiusura di un balcone, costituendo un ampliamento volumetrico dell’edificio esistente, con conseguenti modifiche di sagoma e prospetto, va considerata come intervento di nuova costruzione e, pertanto, soggetta al rilascio del permesso di costruire.

La realizzazione di una tettoia può essere subordinata al rilascio del permesso di costruire se, per le sue caratteristiche, è idonea ad alterare la sagoma dell’edificio.

Le opere precarie necessitano del permesso di costruire?

Le opere precarie non sono soggette al rilascio del permesso di costruire.

Sono precarie le opere facilmente amovibili in quanto soddisfano un’esigenza solamente temporanea.

Sono opere precarie la tenda parasole installata su un terrazzo e il pergolato privo di copertura fissa e libero su almeno tre lati.

In ambito edilizio, la caratteristica precaria di un manufatto, rilevante al fine di escludere la necessità di un permesso di costruire, non dipende tanto dai materiali utilizzati o dal sistema di ancoraggio al suolo bensì dalla sua destinazione a un uso non prolungato nel tempo.

Quanto appena detto è fondamentale per comprendere se per l’autorimessa in legno occorre il permesso di costruire.

Per l’autorimessa in legno serve il permesso di costruire?

Secondo il Consiglio di Stato [2], l’autorimessa in legno, se stabilmente presente sul terreno, non è un’opera precaria e, pertanto, necessita del permesso di costruire.

Per i giudici, il carattere precario di un’opera non può essere desunto dalla temporaneità della destinazione soggettivamente datale dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, ancorché il manufatto sia smontabile o non infisso al suolo.

È pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.

Alla luce di questi principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’ordine di demolizione di un’autorimessa in legno realizzata per esigenze temporanee di ricovero di un automezzo agricolo.

Secondo i giudici, infatti, l’opera in questione non era precaria (e, quindi, non rientrava nell’edilizia libera) in quanto oggetto di utilizzo continuativo come autorimessa.

Il Consiglio di Stato prosegue affermando che per individuare la natura precaria di un’opera si deve seguire non il criterio strutturale (che prende in considerazione l’amovibilità del manufatto) ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo ma, se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.

È pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.

Insomma: anche se l’opera è “leggera” e facilmente rimovibile, il suo continuo utilizzo nel tempo le fa perdere la caratteristica della precarietà necessaria a farla rientrare negli interventi di edilizia libera per i quali non occorre il permesso di costruire.

Quindi, anche se l’autorimessa è completamente in legno e non è stabilmente ancorata al suolo, il suo costante impiego determina la realizzazione di una nuova opera per cui c’è necessità del permesso di costruire rilasciato dal Comune.

 
Pubblicato : 7 Febbraio 2024 16:45