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Auto cointestata: è possibile il fermo amministrativo?

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(@angelo-greco)
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Si può evitare il fermo amministrativo sull’auto cointestata? Cosa succede se la proprietà della macchina è di più persone?

Chi non ha pagato una o più cartelle esattoriali teme che il fisco possa disporre il fermo amministrativo del proprio veicolo. Per prevenire tale eventualità, non è raro che il debitore trasferisca la proprietà dell’auto a un familiare convivente, cercando così di sottrarla al blocco. Tuttavia, tale atto può essere annullato entro cinque anni con l’azione revocatoria (sebbene sia raro che l’agente di riscossione intraprenda azioni legali in tal senso). Un’alternativa potrebbe essere la cointestazione del mezzo. Ma questa è realmente una soluzione efficace? È possibile il fermo amministrativo su un’auto cointestata? E, in caso affermativo, come si può revocare tale fermo? Nei paragrafi successivi vedremo quando non si può applicare il fermo e per chi vale il divieto di circolazione.

Cosa comporta cointestare un’auto?

Prima di verificare se è legittimo il fermo sull’auto cointestata, vediamo quali sono le conseguenze di tale azione sotto un profilo civilistico e amministrativo.

Innanzitutto, la cointestazione dell’auto rappresenta una donazione del 50% del valore del bene. Ciò ha implicazioni pratiche non trascurabili. Ad esempio se la macchina viene cointestata con il coniuge, quest’ultimo potrà, in caso di separazione, rivendicare metà del valore del bene. Se invece il cointestatario muore, cade in successione solo la quota del defunto. Se infine il veicolo viene venduto, il cointestatario può esigere la sua parte in denaro.

Sul piano amministrativo poi è bene ricordare che se l’auto viene utilizzata da un soggetto non convivente per più di 30 giorni, è necessario rilasciare una comunicazione alla Motorizzazione per l’annotazione del nome del possessore sulla carta di circolazione.

Infine, per quanto riguarda le infrazioni al Codice della strada, ogni proprietario del veicolo è responsabile in solido nel pagamento delle sanzioni amministrative.

Si può iscrivere il fermo su un’auto cointestata?

Contrariamente a quanto spesso si crede (e a volte si legge su internet), è possibile il fermo amministrativo sull’auto cointestata. Questa almeno è la posizione della giurisprudenza maggioritaria. Ad esempio la Commissione Tributaria Provinciale di Como, con la sentenza n. 90/2020, ha ritenuto legittimo il fermo sul veicolo intestato a due o più soggetti, uno dei quali non debitore nei confronti del fisco.

Si legge infatti in tale pronuncia:

«La cointestazione dell’auto a più comproprietari, due dei quali non debitori dello Stato, non è ostativa alla successiva iscrizione del fermo sul veicolo in quanto, se del caso, in sede esecutiva il bene comune sarà venduto e la somma ricavata ripartita pro quota».

In pratica, secondo i giudici tributari, qualora l’Esattore dovesse, a seguito del fermo, pignorare e vendere all’asta il mezzo, i comproprietari non debitori avrebbero diritto a una parte del prezzo di aggiudicazione proporzionale alla rispettiva quota. Si tratta però di un’eventualità remota. Difatti, il fisco si limita a iscrivere il fermo senza poi svolgere ulteriori attività di esecuzione forzata.

Esistono tuttavia precedenti anche di segno inverso, che ritengono invece annullabile il fermo sull’auto cointestata. Ma si tratta di opinioni isolate. La Cassazione sul punto non si è ancora espressa.

È tuttavia interessante la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano (sent. del 02.02.2012, n. 22) secondo cui è illegittimo il fermo amministrativo di un’auto del debitore che risulti in comproprietà con un soggetto invalido, con necessità di assistenza continuativa, qualora risulti che detto autoveicolo è utilizzato per gli spostamenti del comproprietario invalido. E difatti il veicolo intestato (e quindi evidentemente anche cointestato) a un individuo portatore di grave handicap certificato ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 non può essere soggetto a fermo.

Si può cointestare un’auto dopo il fermo?

Attenzione alle soluzioni dell’ultimo minuto. Chi cointestato un’auto dopo il preavviso del fermo si sottopone a un’azione revocatoria da parte dell’Agente della Riscossione. La condotta infatti è facilmente inquadrabile come un tentativo di sottrarre il bene alle garanzie del creditore. Pertanto ben potrà il fisco ricorrere al giudice e chiedere una sentenza che dichiari inefficace il trasferimento della proprietà del bene.

Fermo sui beni dei soggetti coobligati

Possono formare oggetto di fermo anche i beni dei coobbligati, nei confronti dei quali per poter procedere all’espropriazione, valgono le stesse disposizioni in tema di notifica e decorrenza dei termini esaminati.

L’ente impositore, per garantire il diritto alla difesa di ogni eventuale coobbligato, deve emettere e notificare al coobbligato un atto impositivo.

L’Agenzia Entrate Riscossione può procedere direttamente nei confronti del coobbligato; non esiste alcuna norma che imponga preventiva escussione del debitore principale essendo possibile agire direttamente sui beni dei coobbligati, laddove nel patrimonio di questi ultimi si rinvengano attività suscettibili d’iscrizione di fermo.

Che succede se viene iscritto il fermo su un’auto cointestata?

Una volta stabilita la legittimità del fermo sull’auto di proprietà di più persone, benché solo una di queste sia debitrice verso il fisco, c’è da verificare per chi vale il divieto di circolazione che scatta a seguito del blocco sul veicolo.

Ebbene, sul punto, secondo alcuni precedenti della giurisprudenza, la sanzione amministrativa si può applicare solo al debitore e non anche al comproprietario che non ha pagato le cartelle esattoriali.

Tale soluzione però non convince per due ragioni.

Innanzitutto, scopo del fermo non è punire il debitore ma evitare che l’auto possa danneggiarsi o perdere valore: sicché non si vede come questo effetto non possa prodursi se a guidarla è il cointestatario non debitore. In pratica, la circolazione è sempre un danno per l’Esattore.

In secondo luogo, le sanzioni per la guida di un’auto col fermo sono la multa da 1.984 a 7.937 euro e la confisca del veicolo (un tempo era prevista anche la revoca della patente, misura poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 52/2024). Ebbene, se tale veicolo viene confiscato, diventa di proprietà dello Stato. Pertanto, per gli altri comproprietari non ci sarà più possibilità di utilizzarlo.

Come evitare il fermo amministrativo?

Esiste un solo modo per impedire il fermo, oltre ovviamente al pagamento del debito o alla richiesta di rateazione. Se il contribuente esercita un’attività di impresa o professionale, questo può impedire l’iscrizione del fermo dimostrando che il veicolo è strumentale alla propria attività (ad esempio, l’escavatore per un’impresa edile o l’autovettura per l’agente di commercio).

Il contribuente (o il coobbligato) devono provvedervi entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva; detto termine non dovrebbe essere perentorio tuttavia, secondo autorevole dottrina, la dimostrazione tardiva sarebbe priva di effetti, salvo ritenere che l’Agente della Riscossione possa cancellare il fermo già iscritto.

 
Pubblicato : 29 Aprile 2024 06:00